IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, previo rilievo che lo scioglimento della riserva e' tardivo in ragione del carico di lavoro sopravvenuto dopo l'aumento della competenza pretorile, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta ai sensi dell'art. 619 c.p.c. con citazione notificata il 19 settembre 1995. Parte convenuta rimaneva contumace e dopo lo svolgimento delle udienze ex art. 180 e 183 c.p.c. venivano ammesse ed espletate le prove dedotte dall'attore. La causa veniva, quindi, rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 1996, nella quale nessuno e' comparso ed il giudicante si e' riservato, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente rinovellato dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla tormentata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400. Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit actum, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.