IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1113/96 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da Dondoli Davide con l'avv. F. Fiori, opponente, contro la prefettura di Imperia in persona del funzionario delegato, in giudizio personalmente ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n. 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio davanti alla Corte costituzionale - Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in ipotesi di lesioni colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria del provvedimento di sospensione da parte del prefetto, nonostante l'improcedibilita' dell'azione penale per mancanza di querela - Ritenuta disparita' di trattamento rispetto ai soggetti nei cui confronti l'azione penale sia procedibile e si risolva in pronuncia assolutoria o di proscioglimento - Violazione dei principi di uguaglianza, di difesa, di ragionevolezza, di buon funzionamento della p.a. - Lamentata conversione in sanzione della misura cautelare, in violazione dei principi della legalita' e della tassativita' in materia sanzionatoria. (Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo). (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).