IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n.  1113/96  del  ruolo  degli  affari contenziosi civili promossa da
 Dondoli Davide con l'avv. F. Fiori, opponente, contro  la  prefettura
 di   Imperia   in  persona  del  funzionario  delegato,  in  giudizio
 personalmente ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n.
 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio  davanti  alla
 Corte   costituzionale   -   Circolazione   stradale   -  Sospensione
 provvisoria della validita' della patente  di  guida  in  ipotesi  di
 lesioni  colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria
 del provvedimento di sospensione da parte  del  prefetto,  nonostante
 l'improcedibilita'  dell'azione  penale  per  mancanza  di  querela -
 Ritenuta disparita' di  trattamento  rispetto  ai  soggetti  nei  cui
 confronti  l'azione penale sia procedibile e si  risolva in pronuncia
 assolutoria  o  di  proscioglimento  -  Violazione  dei  principi  di
 uguaglianza,  di  difesa,  di  ragionevolezza,  di buon funzionamento
 della  p.a.  -  Lamentata  conversione  in  sanzione   della   misura
 cautelare,  in  violazione  dei  principi  della  legalita'  e  della
 tassativita' in materia sanzionatoria.
   (Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo).
   (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).