LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  di  primo
 grado  iscritta  a  ruolo  in  data 6 luglio 1989 al n. 398/1989 r.g.
 promossa con atto di citazione  in  appello  notificato  in  data  26
 giugno 1989, da Kircher Josef, rappresentato e difeso dall'avv. Peter
 Hofer  di  Bolzano  e  dall'avv.  Bonifacio  Giudiceandrea di Trento,
 elettivamente  domiciliato  presso  quest'ultimo,  giusta  delega   a
 margine  dell'atto di citazione, attore, contro comune di Bolzano, in
 persona del sindaco pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Salvatore Giambo' di Bolzano con domicilio eletto presso l'avv. Paolo
 Stefenelli  di  Trento,  giusta  delega  a  margine della comparsa di
 costituzione e risposta, convenuto.
   Oggetto:  Procedura  espropriazione  lavori  di   costruzione   per
 ampliamento cimitero comunale di Bolzano.
   Causa  ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre
 1996.
                               F a t t o
   Kircher Josef, premesso che con decreto del presidente della g.p.a.
 di Bolzano era stata determinata  in L. 287.000.000  l'indennita'  di
 espropriazione  di  mq.  2050  della  p.f.  1577/6  c.c.  Dodiciville
 Bolzano, di sua    proprieta',  proponeva  opposizione  contro  detta
 stima, ritenendo l'indennita' incongrua.
   Nel  giudizio  cosi'  instaurato si costituiva il comune di Bolzano
 che  contestava  quanto  avversariamente  dedotto.  Quindi,  disposta
 c.t.u.    e  successivi supplementi, la causa e' passata in decisione
 all'udienza collegiale del  19 novembre 1996.
                              Motivazione
   L'area ablata, facente parte della p.t. 2459/II c.c. Dodiciville di
 Bolzano, descritta in catasto come prato di  3 classe, ubicata  nella
 periferia  di Bolzano, confina ad ovest con la statale del Brennero e
 ad est con il muro del cimitero comunale.  L'esproprio  disposto  dal
 comune e' stato determinato dalla necessita' di ampliare la zona
  cimiteriale.  Nel  momento dell'esproprio, il terreno appartenente a
 Kircher Josef era da costui utilizzato per lo  svolgimento delle  sue
 attivita' di giardiniere con serre ad altre strutture necessarie.
   Trattandosi  di  area inserita in zona urbanizzata, a seguito della
 sentenza della Corte costituzionale del 13 luglio  1984  n.  231,  la
 normativa  applicabile alla fattispecie, al fine della determinazione
 dell'indennita' di esproprio, e' la previgente legge regionale T.A.A.
 17 maggio 1956 n. 7 segnatamente all'art. 25.
   Il legislatore regionale ha stabilito che in caso di espropriazione
 di aree in  zone  urbanizzate,  l'indennita'  deve  corrispondere  al
 valore  di  libero mercato. Ma ora, a seguito della entrata in vigore
 dell'art.  5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 nel testo coordinato con
 la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 che  ha  introdotto  con
 efficacia   retroattiva   una   radicale   innovazione   nel  sistema
 indennitario, viene a porsi il problema  della  compatibilita'  della
 legge regionale con questa legge statale.
   Difatti,  siccome non risulta che l'autorita' legislativa regionale
 abbia adeguato le proprie norme (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.   16
 marzo  1992  n. 266 e nel termine fissato dal menzionato articolo) ai
 principi fondamentali innovativi introdotti  dal  citato  art.  5-bis
 della  legge  statale, sorgono dubbi di costituzionalita' riguardo al
 cit. art. 25 della  legge  regionale  che  dovrebbe  applicarsi  alla
 fattispecie.
   1)  Per  quanto  concerne la rilevanza della prospettata questione,
 osservasi  che  il  c.t.u.  prescindendo  dalla  incidenza   negativa
 esercitata  dal vincolo di inedificabilita' derivante dalla vicinanza
 del cimitero cittadino, ha stimato  il  valore  del  terreno  (avente
 vocazione  sostanzialmente  edificabile  data  la ormai poca distanza
 dalle infrastrutture ecc.)   in lire  200.000  mq.  Tale  conclusione
 appare alla Corte condivisibile.
   Rileva  che  e' bensi' vero che il vincolo da distanza cimiteriale,
 e', di regola,  di  natura  conformativa  e  non  espropriativa;  che
 pertanto, nelle stime delle indennita' di esproprio dei fondi vicini,
 devesi  tener  conto  dell'abbattimento  di  valore  da  esso vincolo
 ingenerato sul mercato. Ma nella specie versasi in una situazione  di
 eccezione  rispetto  alla  regola.  Si  e'  detto  che lo scopo della
 presente espropriazione promossa dall'ente proprietario del cimitero,
 e' stato quello di  ampliare  l'opera  pubblica  stessa.  Ora  sembra
 chiaro alla Corte che nessuno puo' essere autorizzato ad autoprodursi
 titoli  di  riduzioni delle indennita' espropriative cui va incontro.
 Se cosi' non fosse, sarebbe  consentito  agli  enti  le  cui  realta'
 (cimiteri, strade, ferrovie ecc.) godono ex lege di speciali distanze
 tecniche,  di continuare ad allargarsi a mezzo espropriazioni (in tal
 guisa automaticamente continuando  a  spostare  in  avanti  anche  le
 relative distanze) via via sempre ad autoridotta indennita'.
   Applicando,  dunque,  i  criteri  di  cui  al  cit.  art.  25 legge
 regionale, si preverrebbe al seguente calcolo:
     lire 200.000 x mq. 2050 = lire 410.000.000.
   Se invece si assumessero i criteri (semisomma) di cui al cit.  art.
 5-bis  della  legge  statale,  il  calcolo  sarebbe il seguente: lire
 200.000 + lire 10 (reddito dominicale: supplem. C.p.u. pag. 2 :  2  =
 lire 100.005 mq. x mq. 2050 = lire 205.010.250.
   La differenza e' dunque ragguardevole.
   2)  Per  quanto  concerne  la  non  manifestata  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale che qui si  va  a  proporre,
 osserva  la  Corte che, in termini giusnaturalistici, il valore delle
 aree fabbricabili, a netta differenza di quello delle  aree  agricole
 (il   quale  invero  sta  tutto  all'opposto)  appare  locupletatorio
 (concetto di recente  recepito  dal  legislatore  nell'individuazione
 forfettaria  dei  valori-base: rif. art. 3 comma 65 legge 23 dicembre
 1996 n. 662).  Trattasi di beni statici, nei  quali  tipicamente  non
 occorre che sia immesso ne' capitale ne' lavoro. Le limitazioni varie
 (verde  agricolo,  verde  pubblico,  basso indice di fabbricabilita')
 che, per forza di cose, vengono imposte dagli strumenti  urbanistici,
 allo   jus   aedificandi   di  una  moltitudine  di  proprietari,  ne
 trasferiscono  (e  ne  concentrano,  data  conseguente  rarita')   il
 relativo   valore   economico,   su  pochi  altri:  vasto  (ancorche'
 invisibile) spostamento, di ricchezza,  dalla  comunita'  a  singoli.
 Secondariamente,  aggiungasi  il valore che proviene dall'avvicinarsi
 di  infrastrutture  e  di  edificazioni  frutto  di  investimenti  di
 capitale e di lavoro della collettivita'.
   L'art. 5-bis introduce, nel particolare momento dell'esproprio, una
 forma  di  recupero delle suddette plusvalenze, alla comunita' che le
 ha date, recupero ora  reso  storicamente  obbligatorio  dalla  grave
 contingenza  economica  nazionale  (debito  pubblico).  L'art.  5-bis
 costituisce norma fondamentale  delle  riforme  economico-sociali,  e
 quindi  costituisce  norma di dovuta osservanza anche nelle regioni a
 statuto speciale, quale la regione Trentino Alto  Adige.  Lo  statuto
 della  regione  Trentino  Alto  Adige, bensi' demanda alla competenza
 primaria del legislatore locale, la materia delle espropriazioni,  ma
 esplicitamente  vi pone il limite derivante dall'eventuale intervento
 di norme fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica
 (art.  4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). Rif. Corte costituzionale 5/8
 maggio 1995 n. 153, Corte costituzionale 7/19 marzo 1996 n. 80.
   Per queste ragioni viene a  porsi  un  problema  di  compatibilita'
 dell'art.  25  legge  regionale T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 in base al
 quale va effettuato il calcolo, con i principi  introdotti  dal  piu'
 volte citato art. 5-bis legge dello Stato.
   Questa  Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art.
 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs.  16  marzo
 1992   n.   266   investe   della   questione   la  competente  Corte
 costituzionale.