LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 6 luglio 1989 al n. 398/1989 r.g. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 26 giugno 1989, da Kircher Josef, rappresentato e difeso dall'avv. Peter Hofer di Bolzano e dall'avv. Bonifacio Giudiceandrea di Trento, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, giusta delega a margine dell'atto di citazione, attore, contro comune di Bolzano, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giambo' di Bolzano con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Stefenelli di Trento, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto. Oggetto: Procedura espropriazione lavori di costruzione per ampliamento cimitero comunale di Bolzano. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 1996. F a t t o Kircher Josef, premesso che con decreto del presidente della g.p.a. di Bolzano era stata determinata in L. 287.000.000 l'indennita' di espropriazione di mq. 2050 della p.f. 1577/6 c.c. Dodiciville Bolzano, di sua proprieta', proponeva opposizione contro detta stima, ritenendo l'indennita' incongrua. Nel giudizio cosi' instaurato si costituiva il comune di Bolzano che contestava quanto avversariamente dedotto. Quindi, disposta c.t.u. e successivi supplementi, la causa e' passata in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 1996. Motivazione L'area ablata, facente parte della p.t. 2459/II c.c. Dodiciville di Bolzano, descritta in catasto come prato di 3 classe, ubicata nella periferia di Bolzano, confina ad ovest con la statale del Brennero e ad est con il muro del cimitero comunale. L'esproprio disposto dal comune e' stato determinato dalla necessita' di ampliare la zona cimiteriale. Nel momento dell'esproprio, il terreno appartenente a Kircher Josef era da costui utilizzato per lo svolgimento delle sue attivita' di giardiniere con serre ad altre strutture necessarie. Trattandosi di area inserita in zona urbanizzata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 luglio 1984 n. 231, la normativa applicabile alla fattispecie, al fine della determinazione dell'indennita' di esproprio, e' la previgente legge regionale T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 segnatamente all'art. 25. Il legislatore regionale ha stabilito che in caso di espropriazione di aree in zone urbanizzate, l'indennita' deve corrispondere al valore di libero mercato. Ma ora, a seguito della entrata in vigore dell'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 nel testo coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 che ha introdotto con efficacia retroattiva una radicale innovazione nel sistema indennitario, viene a porsi il problema della compatibilita' della legge regionale con questa legge statale. Difatti, siccome non risulta che l'autorita' legislativa regionale abbia adeguato le proprie norme (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 e nel termine fissato dal menzionato articolo) ai principi fondamentali innovativi introdotti dal citato art. 5-bis della legge statale, sorgono dubbi di costituzionalita' riguardo al cit. art. 25 della legge regionale che dovrebbe applicarsi alla fattispecie. 1) Per quanto concerne la rilevanza della prospettata questione, osservasi che il c.t.u. prescindendo dalla incidenza negativa esercitata dal vincolo di inedificabilita' derivante dalla vicinanza del cimitero cittadino, ha stimato il valore del terreno (avente vocazione sostanzialmente edificabile data la ormai poca distanza dalle infrastrutture ecc.) in lire 200.000 mq. Tale conclusione appare alla Corte condivisibile. Rileva che e' bensi' vero che il vincolo da distanza cimiteriale, e', di regola, di natura conformativa e non espropriativa; che pertanto, nelle stime delle indennita' di esproprio dei fondi vicini, devesi tener conto dell'abbattimento di valore da esso vincolo ingenerato sul mercato. Ma nella specie versasi in una situazione di eccezione rispetto alla regola. Si e' detto che lo scopo della presente espropriazione promossa dall'ente proprietario del cimitero, e' stato quello di ampliare l'opera pubblica stessa. Ora sembra chiaro alla Corte che nessuno puo' essere autorizzato ad autoprodursi titoli di riduzioni delle indennita' espropriative cui va incontro. Se cosi' non fosse, sarebbe consentito agli enti le cui realta' (cimiteri, strade, ferrovie ecc.) godono ex lege di speciali distanze tecniche, di continuare ad allargarsi a mezzo espropriazioni (in tal guisa automaticamente continuando a spostare in avanti anche le relative distanze) via via sempre ad autoridotta indennita'. Applicando, dunque, i criteri di cui al cit. art. 25 legge regionale, si preverrebbe al seguente calcolo: lire 200.000 x mq. 2050 = lire 410.000.000. Se invece si assumessero i criteri (semisomma) di cui al cit. art. 5-bis della legge statale, il calcolo sarebbe il seguente: lire 200.000 + lire 10 (reddito dominicale: supplem. C.p.u. pag. 2 : 2 = lire 100.005 mq. x mq. 2050 = lire 205.010.250. La differenza e' dunque ragguardevole. 2) Per quanto concerne la non manifestata infondatezza della questione di legittimita' costituzionale che qui si va a proporre, osserva la Corte che, in termini giusnaturalistici, il valore delle aree fabbricabili, a netta differenza di quello delle aree agricole (il quale invero sta tutto all'opposto) appare locupletatorio (concetto di recente recepito dal legislatore nell'individuazione forfettaria dei valori-base: rif. art. 3 comma 65 legge 23 dicembre 1996 n. 662). Trattasi di beni statici, nei quali tipicamente non occorre che sia immesso ne' capitale ne' lavoro. Le limitazioni varie (verde agricolo, verde pubblico, basso indice di fabbricabilita') che, per forza di cose, vengono imposte dagli strumenti urbanistici, allo jus aedificandi di una moltitudine di proprietari, ne trasferiscono (e ne concentrano, data conseguente rarita') il relativo valore economico, su pochi altri: vasto (ancorche' invisibile) spostamento, di ricchezza, dalla comunita' a singoli. Secondariamente, aggiungasi il valore che proviene dall'avvicinarsi di infrastrutture e di edificazioni frutto di investimenti di capitale e di lavoro della collettivita'. L'art. 5-bis introduce, nel particolare momento dell'esproprio, una forma di recupero delle suddette plusvalenze, alla comunita' che le ha date, recupero ora reso storicamente obbligatorio dalla grave contingenza economica nazionale (debito pubblico). L'art. 5-bis costituisce norma fondamentale delle riforme economico-sociali, e quindi costituisce norma di dovuta osservanza anche nelle regioni a statuto speciale, quale la regione Trentino Alto Adige. Lo statuto della regione Trentino Alto Adige, bensi' demanda alla competenza primaria del legislatore locale, la materia delle espropriazioni, ma esplicitamente vi pone il limite derivante dall'eventuale intervento di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). Rif. Corte costituzionale 5/8 maggio 1995 n. 153, Corte costituzionale 7/19 marzo 1996 n. 80. Per queste ragioni viene a porsi un problema di compatibilita' dell'art. 25 legge regionale T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 in base al quale va effettuato il calcolo, con i principi introdotti dal piu' volte citato art. 5-bis legge dello Stato. Questa Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 investe della questione la competente Corte costituzionale.