IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 60 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 novembre 1996 e vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (ASSO.F.O.M.), con sede in Ancona, piazza della Repubblica n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria speciale con rappresentanza della ditta Medas Adriatica s.r.l., con sede in Osimo, via Vanoni n. 14 (per procura notaio Stacco di Ancona del 5 gennaio 1995), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli per procura in calce all'atto di citazione, attore, e azienda sanitaria U.S.L. n. 10 della regione Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace. Oggetto: Domanda di adempimento. Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 1996 il procuratore dell'attore, riportatosi alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione ed integralmente riportate nel ricorso per riassunzione, con la precisazione che "le conclusioni e le domande sono rassegnate nei confronti dell'azienda sanitaria U.S.L. n. 10 (gia' U.S.L. n. 20)", cosi' concludeva: "Piaccia alla adita Giustizia - contrariis reiectis - dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare la unita' sanitaria locale n. 20 in persona del legale rappresentante pro-tempore in Camerino, piazza Garibaldi in favore della ASSO.F.O.M. ut sopra rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento: 1) della somma di L. 7.023.975, salvo migliore quantificazione, oltre: 1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS ex art. 73 legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al tasso legale ex art. 1224, comma primo del codice civile per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale - dalla data di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219, comma secondo, n. 3 del codice civile al saldo, oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della resente domanda ex art. 1283 del codice civile al saldo; 1b) in via subordinata quante volte fosse rigettata la domanda nella parte sub 1a) agli interessi compensativi e/o corrispettivi (non moratori) al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in mora e a quelli moratori secondo i criteri di cui sopra (o TUS o legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e' dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della domanda ex art. 1283 del codice civile al saldo. In tutto nei limiti di competenza della adita giustizia. Si fa espressa riserva di chiedere il pagamento di crediti e forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice. Con ogni opportuna riserva istruttoria. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese ed onorari del grado". Il Tribunale letti gli atti e udita la relazione, Osserva