IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
 56 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta
 in  deliberazione  all'udienza  collegiale  del  5  novembre  1996  e
 vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (ASSO.F.O.M.),
 con sede in Ancona, piazza della Repubblica  n.  1,  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore,  quale  mandataria  speciale con
 rappresentanza della ditta Corman Hospital, con sede in  Ancona,  via
 Grandi  n.  20  (per  procura notaio Stacco di Ancona del 17 dicembre
 1994), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele
 n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e
 difesa dall'avv. Piero Novelli  per  procura  in  calce  all'atto  di
 citazione,  attore,  e  azienda  sanitaria U.S.L. n. 10 della regione
 Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace.
   Oggetto: Domanda di adempimento.
                              Conclusioni
   All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 1996 il
 procuratore  dell'attore,  riportatosi  alle   conclusioni   spiegate
 nell'atto  di  citazione  ed  integralmente riportate nel ricorso per
 riassunzione, con la precisazione che "le conclusioni  e  le  domande
 sono  rassegnate  nei  confronti  dell'azienda sanitaria U.S.L. n. 10
 (gia' U.S.L. n. 20)", cosi' concludeva: "Piaccia alla adita Giustizia
 -  contrariis  reiectis  -  dichiarare  tenuta  ed  obbligata  e  per
 l'effetto  condannare la unita' sanitaria locale n. 20 in persona del
 legale rappresentante pro-tempore in Camerino,  piazza  Garibaldi  in
 favore della ASSO.F.O.M.  ut sopra rappresentata e nella qualifica di
 cui sopra al pagamento:
     1)  della somma di L. 10.373.100, salvo migliore quantificazione,
 oltre:
      1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS  ex
 art.  73 legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al tasso
 legale ex art. 1224, comma primo del codice civile per  il  tempo  in
 cui  il  TUS  sia  sceso  o scenda ad un saggio inferiore rispetto al
 tasso legale - dalla data di scadenza di  ciascuna  fattura  ex  art.
 1219,  comma  secondo,  n.  3  del  codice civile al saldo, oltre gli
 interessi legali  sugli  interessi  maturati  e  maturandi  calcolati
 secondo  i  criteri  di  cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far
 data dalla proposizione della resente domanda ex art. 1283 del codice
 civile al saldo;
       1b) in via subordinata quante volte fosse rigettata la  domanda
 nella  parte  sub  1a)  agli interessi compensativi e/o corrispettivi
 (non moratori) al TUS o in alternativa al tasso legale per  il  tempo
 in  cui  il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al
 tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in
 mora e a quelli moratori secondo i criteri di  cui  sopra  (o  TUS  o
 legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli
 interessi  maturati  e  maturandi  calcolati secondo i criteri di cui
 sopra e' dovuti almeno per sei mesi a  far  data  dalla  proposizione
 della domanda ex art. 1283 del codice civile al saldo.
   In tutto nei limiti di competenza della adita giustizia.
   Si  fa  espressa  riserva  di  chiedere  il  pagamento di crediti e
 forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si  offrono
 in comunicazione i documenti di cui all'indice.
   Con    ogni    opportuna    riserva   istruttoria.   Con   sentenza
 provvisoriamente esecutiva. Con vittoria  di  spese  ed  onorari  del
 grado".
   Il Tribunale letti gli atti e udita la relazione,
                                Osserva