ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal pretore di Verbania sul ricorso proposto da Ugazzi Domenico contro la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurta' s.p.a., iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione della R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a; Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avvocato Roberto Nania per la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso della controversia di lavoro promossa da Ugazzi Domenico contro la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a., il pretore di Verbania ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1996, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il giudice a quo, dopo aver premesso in punto di fatto i termini della questione sottoposta al suo giudizio, ha rilevato che la norma impugnata si presenta del tutto analoga a quella gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte. Tale norma, infatti, mentre prevede che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992 non siano tenuti a comunicare al datore l'opzione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa, dispone che a carico dei medesimi permanga l'obbligo di detta comunicazione "non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati". Nel caso specifico la risoluzione della prospettata questione e' rilevante perche', avendo il ricorrente maturato il requisito per la pensione di vecchiaia in data 21 marzo 1993, avrebbe dovuto comunicare l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro entro tale data; poiche', invece, la comunicazione e' avvenuta il successivo 17 maggio 1993, ossia dopo il compimento degli anni ma pur sempre nell'arco dei sei mesi successivi all'entrata in vigore della norma impugnata, il licenziamento dell'Ugazzi disposto dalla R.A.S. e' da considerarsi legittimo o meno a seconda dell'accoglimento o del rigetto della presente questione. Tutto cio' premesso in punto di rilevanza, il pretore di Verbania ha osservato che la questione di legittimita' costituzionale si presenta anche non manifestamente infondata, e cio' sulla base della citata sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte; se e' vero, infatti, che la norma impugnata e' finalizzata a favorire la scelta del lavoratore di proseguire l'attivita' anche dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, appare ingiustificata ed irrazionale la decisione del legislatore di obbligare il lavoratore a comunicare l'opzione entro termini che potrebbero essere, in concreto, irrisori, ricadendo nei primissimi giorni successivi all'entrata in vigore della norma in esame. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituita la R.A.S., con apposita comparsa, chiedendo che la questione sollevata dal pretore di Verbania venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. In prossimita' dell'udienza la predetta societa' ha presentato un'articolata memoria, insistendo per le gia' rassegnate conclusioni. In particolare, la R.A.S. ha rilevato che la prospettata questione deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente, infatti, aveva subito un doppio licenziamento, il primo dei quali non tempestivamente contestato, secondo quanto affermato dallo stesso pretore rimettente; allorquando il dipendente aveva esercitato la seconda opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quella ai sensi della norma di legge impugnata, il rapporto stesso doveva ritenersi ormai legittimamente sciolto, in forza del licenziamento ritualmente comunicato dalla societa' assicuratrice. Nel merito, la R.A.S. ha riconosciuto che tra la norma oggi in esame e quella colpita dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 156 del 1988 vi e' sostanziale analogia. Tuttavia, se l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, costituiva una novita', l'istituto del pensionamento posticipato e' ormai ben noto, sicche' i lavoratori non possono lamentare una scarsa informazione al riguardo. D'altra parte, il fatto che la normativa transitoria abbia previsto l'obbligo di comunicare l'opzione entro la data in cui si matura il diritto alla pensione risponde alla natura negoziale del rapporto di lavoro, in cui la scelta del lavoratore esige una comunicazione al datore, entro termini ragionevoli e congrui; nel caso specifico, il dipendente aveva avuto il tempo di comunicare la propria scelta dal 1 gennaio fino al 21 marzo 1993, il che e' un'ulteriore conferma dell'infondatezza della questione, attesa la piena ragionevolezza dello spatium deliberandi in concreto attribuito all'interessato. Considerato in diritto 1. - Il pretore di Verbania dubita che l'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui dispone che, per gli assicurati che maturino il requisito per il pensionamento di vecchiaia entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (in concreto, entro il 30 giugno 1993), rimanga fermo l'obbligo di comunicare l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro non oltre la data in cui viene maturato il requisito dell'eta' (nel caso specifico, entro il 21 marzo 1993), sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza conseguente alla possibile irrisorieta' del termine in questione. Richiama in proposito, a titolo di precedente specifico, la sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte. 2. - La preliminare eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza sollevata dalla R.A.S. e' infondata. Il giudice a quo infatti, con esauriente motivazione, ha affermato che, - a prescindere dalla prova del tempestivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di opzione ai sensi della precedente legge (art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54) -, e' comunque indispensabile, ai fini della decisione, valutare la tempestivita' del secondo atto di opzione, compiuto dal ricorrente in base alla norma impugnata. Ne consegue che, indipendentemente dal perfezionarsi o meno del licenziamento, il rimettente ha prospettato la questione a questa Corte in termini validi, non essendo consentito al giudice delle leggi scendere all'esame della questione di merito, in presenza di una motivazione non implausibile sul punto. 3. - Nel merito, la questione e' fondata. La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalita' riguarda la figura del cosiddetto pensionamento posticipato, ossia quel particolare diritto potestativo per cui il lavoratore che raggiunge il limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia ha la possibilita', a sua scelta, di proseguire l'attivita' lavorativa fino al raggiungimento di un'eta' piu' avanzata o di un certo tetto massimo di anni di contribuzione. Questa facolta' di opzione assume una duplice finalita': da un lato, quella di alleggerire la difficile situazione economica degli enti di previdenza (fra cui l'INPS), ritardando il momento in cui essi debbono corrispondere il trattamento di fine rapporto e la pensione; dall'altro, quella di consentire a lavoratori ancora relativamente "giovani" e, comunque, non in possesso di un'elevata anzianita' contributiva, di continuare a lavorare, percependo gli eventuali aumenti di retribuzione e di pensione. La possibilita' di continuare a lavorare oltre il limite di eta' pensionabile e' stata prevista gia' da norme precedenti, fra le quali si segnalano l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il pretore rimettente ha correttamente indicato, a titolo di precedente specifico, la sentenza n. 156 del 1988, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' del medesimo art. 6, secondo comma, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo. 4. - Rispetto alla norma oggetto di quel giudizio, la disposizione ora in esame (art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) ha un contenuto sostanzialmente analogo. Se da un lato, infatti, questa disposizione e' finalizzata ad elevare a sessantacinque anni (nello spirito della riforma previdenziale) il limite di eta' per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa, dall'altro il medesimo articolo prevede lo stesso obbligo di comunicazione a carico del lavoratore. In particolare, si stabilisce: 1) colui che, pur avendo gia' maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, svolge ancora attivita' lavorativa al momento di entrata in vigore del decreto e' esonerato dall'obbligo di comunicazione; 2) colui che, invece, matura i requisiti entro i sei mesi successivi e' esonerato dall'obbligo predetto "fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati". Il giudice a quo sottopone al giudizio di questa Corte proprio l'ultima proposizione del menzionato art. 1, comma 2, ossia la parte in cui la norma sembra ad un tempo negare e prevedere l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, dell'esercizio della facolta' di opzione per la prosecuzione del rapporto. Ed invero questa Corte, nella richiamata sentenza n. 156 del 1988, ha sottolineato la singolarita' di un sistema che pone coloro i quali maturano i requisiti per la pensione entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della norma nell'alternativa poco chiara tra l'esonero da ogni comunicazione e l'obbligo, invece, di compiere quest'ultima entro la data di perfezionamento dei requisiti medesimi. Osserva tuttavia la Corte che, pur essendo la norma in esame poco chiara nella propria formulazione, in linea di principio appare ragionevole che la legge ponga a carico del lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto di lavoro l'obbligo di comunicare la propria scelta entro un termine, in quanto cio', oltre a rispondere alla logica negoziale del rapporto di lavoro, si collega anche ad esigenze organizzative, non essendo opportuno che il datore di lavoro rimanga esposto al protrarsi dell'incertezza oltre termini prefissati. E' pero' indispensabile che detto termine sia congruo e tale da non determinare ingiustificate disparita'. Nel caso in oggetto, invece, si ripropongono gli stessi problemi segnalati da questa Corte nella sentenza n. 156 del 1988: obbligare chi matura i requisiti (nella specie, di eta') a comunicare l'opzione entro la data di maturazione degli stessi significa, in concreto, porre coloro i quali compiono gli anni nei primi giorni dell'anno nella situazione di non poter esercitare il diritto, data l'estrema esiguita' dei termini. La R.A.S. nella propria memoria rileva, fra l'altro, che, essendo il sistema del pensionamento posticipato ormai ben noto, non sarebbe piu' necessario concedere ai lavoratori un termine per l'opzione pari a quello riconosciuto con la menzionata sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte. Neppure questa osservazione puo' essere condivisa. Ed invero, anche a voler ritenere che la possibilita' di ottenere il posticipo del pensionamento sia ormai un dato acquisito nel nostro sistema previdenziale, cio' non toglie che ogni norma di legge che preveda tale facolta' debba essere sempre accompagnata da un termine ragionevole per il suo esercizio. 5. - Da quanto detto deriva che la norma in esame e' costituzionalmente illegittima, non perche' pone al lavoratore l'obbligo di comunicare la propria scelta, ma per il fatto che il termine per compiere tale comunicazione puo' essere, in pratica, irragionevolmente breve, andando a scadere molto prima che siano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Inoltre, cosi' facendo, si viene a creare un'irragionevole disparita' di trattamento, nell'ambito del regime transitorio regolato dalla norma in questione, tra chi compie gli anni all'inizio del semestre e chi li compie al termine dello stesso.