LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di  cui  al
 seguente   fascicolo:   r.g.  fasc.  n.  2832/96  contenente  appello
 principale n.  3860/92 presentato a mano in data 11 maggio  1992  con
 ricevuta  n.    2119/92 dall'ufficio del registro di Milano 1 privati
 (controparti:  Sainini Caterina, residente a Milano, in via Bandello,
 2, Giancola Rinaldo, residente a Milano in via Bandello, 2) contro la
 decisione n. 404/43/91 pronunciata in  data  2  dicembre  1991  (atti
 citati:  avv.    di  accert.  n. scad. 375749; imposta Invim, appello
 incidentale n.  4562/93, raccomandata n. 2775 del 21 dicembre 1993 da
 Sainini Caterina, residente a Milano, in via  Bandello,  2,  Giancola
 Rinaldo, residente a Milano, in via Bandello, 2 (controparte: ufficio
 del  registro  di Milano 1 privati), contro la decisione n. 404/43/91
 pronunciata in data 2 dicembre 1991 (atti citati: avv. di accert.  n.
 scad.  375749),  imposta  Invim  (decisioni pronunciate dalla comm.ne
 trib. di primo grado di Milano).
                             O g g e t t o
   Ricorso in appello, n. 3860/92 proposto dall'Ufficio  del  registro
 di Milano 1 Privati avverso la decisione della commissione tributaria
 di  primo grado di Milano n. 404/43/91 pronunciata in data 2 dicembre
 1991 e relativo appello incidentale n. 4562/93  proposto  da  Sainini
 Caterina e da Giancola Rinaldo, fascicolo r.g. n. 2832/96.
                              Svolgimento
   Con  appello principale presentato in data 11 maggio 1992 presso la
 commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Milano  l'Ufficio  del
 registro  di  Milano  1  Privati  ha  impugnato  la  decisione  della
 commissione stessa, con cui era stato annullato in parte l'avviso  di
 accertamento di valore scad. 375749 di detto ufficio.
   L'appellante  sostiene  che  non  possa  essere  accolto  il valore
 dichiarato di L. 100.000.000, in quanto lo stesso non potrebbe essere
 considerato come superiore a  quello  automatico  (individuato  nella
 decisione  impugnata in L. 88.524.800), dal momento che mancherebbero
 nella  fattispecie  i   parametri   (individuazione   della   rendita
 catastale)  necessari  per  il  calcolo  automatico,  non  risultando
 censita l'unita' in discussione.
   Per quanto concerne la determinazione del valore iniziale l'Ufficio
 ricorrente sottolinea  come  la  commissione  di  primo  grado  abbia
 ignorato  che  esso  coincide  con  quanto  indicato  nel  titolo  di
 provenienza con l'esclusione dal calcolo del valore del terrazzo,  in
 quanto non oggetto della vendita in questione.
   I  signori  Giancola  e Sainini hanno presentato un atto denominato
 ricorso incidentale,  con  il  quale  chiedono  l'integrale  conferma
 dell'impugnata decisione.
   All'udienza del 16 ottobre 1996 la causa e' passata in decisione.
                              M o t i v i