LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 2832/96 contenente appello principale n. 3860/92 presentato a mano in data 11 maggio 1992 con ricevuta n. 2119/92 dall'ufficio del registro di Milano 1 privati (controparti: Sainini Caterina, residente a Milano, in via Bandello, 2, Giancola Rinaldo, residente a Milano in via Bandello, 2) contro la decisione n. 404/43/91 pronunciata in data 2 dicembre 1991 (atti citati: avv. di accert. n. scad. 375749; imposta Invim, appello incidentale n. 4562/93, raccomandata n. 2775 del 21 dicembre 1993 da Sainini Caterina, residente a Milano, in via Bandello, 2, Giancola Rinaldo, residente a Milano, in via Bandello, 2 (controparte: ufficio del registro di Milano 1 privati), contro la decisione n. 404/43/91 pronunciata in data 2 dicembre 1991 (atti citati: avv. di accert. n. scad. 375749), imposta Invim (decisioni pronunciate dalla comm.ne trib. di primo grado di Milano). O g g e t t o Ricorso in appello, n. 3860/92 proposto dall'Ufficio del registro di Milano 1 Privati avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Milano n. 404/43/91 pronunciata in data 2 dicembre 1991 e relativo appello incidentale n. 4562/93 proposto da Sainini Caterina e da Giancola Rinaldo, fascicolo r.g. n. 2832/96. Svolgimento Con appello principale presentato in data 11 maggio 1992 presso la commissione tributaria di primo grado di Milano l'Ufficio del registro di Milano 1 Privati ha impugnato la decisione della commissione stessa, con cui era stato annullato in parte l'avviso di accertamento di valore scad. 375749 di detto ufficio. L'appellante sostiene che non possa essere accolto il valore dichiarato di L. 100.000.000, in quanto lo stesso non potrebbe essere considerato come superiore a quello automatico (individuato nella decisione impugnata in L. 88.524.800), dal momento che mancherebbero nella fattispecie i parametri (individuazione della rendita catastale) necessari per il calcolo automatico, non risultando censita l'unita' in discussione. Per quanto concerne la determinazione del valore iniziale l'Ufficio ricorrente sottolinea come la commissione di primo grado abbia ignorato che esso coincide con quanto indicato nel titolo di provenienza con l'esclusione dal calcolo del valore del terrazzo, in quanto non oggetto della vendita in questione. I signori Giancola e Sainini hanno presentato un atto denominato ricorso incidentale, con il quale chiedono l'integrale conferma dell'impugnata decisione. All'udienza del 16 ottobre 1996 la causa e' passata in decisione. M o t i v i