IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 183/1996 proposto da Panzarola Giuliana, rappresentata e difesa, dall'avv. Gian Luca Falcinelli con domicilio eletto in Perugia, corso Vannucci n. 30; contro il comune di Corciano in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini con domicilio eletto in Perugia, via Angeloni n. 80/b; per l'annullamento del provvedimento del segretario generale del comune di Corciano - disp. n. 65 del 27 dicembre 1995, a mezzo del quale veniva rigettata la domanda della ricorrente di usufruire dei benefici di cui all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 26 (collocamento in aspettativa per ricongiungimento al coniuge, dipendente statale in servizio all'estero); Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Corciano; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita, alla pubblica udienza del 26 febbraio 1997, la relazione del dott. Annibale Ferrari e uditi, altresi', l'avv. Falcinelli, per la parte ricorrente e l'avv. A. Mariani Marini, per l'amministrazione comunale resistente. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto. Fatto e svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 29 febbraio 1996, la signora Panzarola Giuliana - dipendente di ruolo del comune di Corciano con la qualifica di esecutore bidella-cuoca (quarta qualifica) presso l'asilo nido di Chiugiana - ha chiesto l'annullamento dell'atto in epigrafe, ritenuto illegittimo per: 1) eccesso di potere, rilevante sotto la figura sintomatica del difetto di motivazione; 2) violazione e/o falsa e/o errata applicazione di legge in relazione alla legge n. 3/57 e n. 26/80. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione del "Regolamento organico generale per i dipendenti del comune di Corciano"; 3) ulteriori profili di violazione di legge nonche' di eccesso di potere rilevante sotto la figura sintomatica dell'illogicita' manifesta e della contraddittorieta' dell'azione amministrativa; 4) ulteriori profili di violazione di legge con riguardo all'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241. Con tali censure la ricorrente lamenta l'illegittimita' del diniego del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento al proprio coniuge che presta servizio all'estero, in qualita' di dipendente dello Stato italiano. Detto provvedimento negativo e' stato motivato, per relationem, sulla base di un parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso in data 11 dicembre 1995, dal quale risulta appunto che la legge invocata dalla ricorrente (legge n. 26 dell'11 febbraio 1980) non puo' trovare applicazione in suo favore, in quanto inequivocabilmente circoscritta ai soli dipendenti statali i cui rispettivi coniugi, anch'essi dipendenti statali, siano chiamati a prestare servizio all'estero. Il comune di Corciano si e' costituito e resiste con eccezioni di rito e di merito. All'udienza del 26 febbraio 1997 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D i r i t t o 1. - In via preliminare questo tribunale deve respingere le dedotte eccezioni di tardivita' e di inammissibilita' del presente ricorso. Quest'ultimo non puo' ritenersi tardivo perche' - come rilevato dalla difesa della ricorrente - l'ordinario termine per ricorrere doveva nella fattispecie intendersi aumentato di 30 (trenta) giorni in base all'art. 36, terzo comma, del testo unico n. 1054/1924, essendo la ricorrente medesima temporaneamente residente in Olanda dove appunto in data 27 dicembre 1995 le era stato notificato il telex a firma del segretario comunale di Corciano, contenente la mera comunicazione del rigetto dell'istanza. Lo stesso ricorso non puo', inoltre, ritenersi inammissibile per intervenuta acquiescenza perche', contrariamente a quanto asserito dalla difesa comunale, la seconda domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia non implica affatto la volonta' univoca di accettare il precedente diniego, trattandosi appunto di una diversa procedura attivata per evitare, in parte, gli effetti negativi del diniego medesimo. 2. - Passando cosi' all'esame di merito del ricorso, vanno subito respinte siccome infondate le dedotte censure di difetto di motivazione e di violazione delle norme del "Regolamento organico generale" per i dipendenti del comune di Corciano. Il difetto di motivazione non esiste perche' il provvedimento impugnato e' congruamente motivato per relationem. Le cennate norme regolamentari non sono state violate perche', in effetti, il predetto regolamento, laddove richiama le norme del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, contiene un rinvio ricettizio del tutto privo di attuale valenza giuridica, essendo stato il predetto regio decreto n. 2960 espressamente abrogato dall'art. 385 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 il quale, a sua volta, e' stato superato dalla recente disciplina del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (ed, in particolare, per i dipendenti degli enti locali dalla contrattazione collettiva prevista in base al combinato disposto degli artt. 73 e 45 e segg. del medesimo decreto). 3. - Va, inoltre, dichiarata inammissibile per carenza di interesse l'ulteriore censura riferita alla violazione dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 1990. Invero, la violazione di quest'ultima norma (che prescrive l'indicazione in calce al provvedimento del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere), e' da ritenersi in questo caso priva di interesse per la ricorrente, atteso che essa ha comunque ritualmente azionato la sua pretesa, pur in presenza di un provvedimento formalmente incompleto. 4. - A questo punto, per decidere sull'accoglimento o sulla reiezione del presente ricorso, non resta che esaminare la residua censura, con la quale la difesa della ricorrente prospetta dubbi di incostituzionalita' in ordine all'art. 1 della legge n. 26 dell'11 febbraio 1980, siccome chiaramente circoscritto ai soli dipendenti statali e come tale insuscettibile di interpretazione estensiva ovvero analogica. In particolare, tenuto conto della ratio che ispira della legge e cioe' l'esigenza di mantenere integro il nucleo familiare, la predetta difesa segnala la patente violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, proprio in considerazione della irragionevole limitazione dei benefici che l'art. 1 della legge medesima accorda ai soli dipendenti statali e non anche ai dipendenti degli enti locali. Al riguardo, questo tribunale deve subito rilevare che i predetti dubbi di costituzionalita' sono ampiamente fondati e che la decisione del ricorso non puo' assolutamente prescindere dalla pregiudiziale definizione del relativo giudizio di costituzionalita' sull'art. 1 della citata legge n. 26 dell'11 febbraio 1980, nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici ivi previsti anche i dipendenti degli enti locali (al di fuori del presente giudizio, la questione e' ovviamente rilevante per tutti i dipendenti del settore pubblico). Di conseguenza, richiamati gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questo tribunale solleva la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della citata legge n. 26 dell'11 febbraio 1980 (nella parte in cui tale norma circoscrive i relativi benefici ai soli dipendenti statali escludendo, in particolare, i dipendenti degli enti locali) e, nel frattempo, sospende ogni ulteriori pronuncia sul presente ricorso.