ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi promossi con ricorsi della provincia autonoma di Trento,
 della regione Emilia Romagna, della regione Campania,  della  regione
 Marche  e  della regione Campania notificati il 5 aprile, il 4 aprile
 (n. 2 ricorsi), il  6  aprile  e  l'11  maggio  1996,  depositati  in
 Cancelleria  l'11  aprile, il 15 aprile, il 17 aprile, il 19 aprile e
 il 17 maggio  successivi,  per  conflitti  di  attribuzione  sorti  a
 seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
 data  19  gennaio  1996,  recante:  "Nuovi criteri e direttive per la
 distrazione degli  autobus  dal  servizio  di  linea  al  noleggio  e
 viceversa"  e  della  circolare  del  Ministero dei trasporti e della
 navigazione  -  Direzione  generale  motorizzazione  civile   e   dei
 trasporti  in concessione, D.C. III Div.  32, prot. 571, del 19 marzo
 1996 applicativa del predetto decreto, ed iscritti ai nn. 9, 10,  11,
 12 e 16 del registro conflitti 1996.
   Visti  gli  atti  di  costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
 Trento,  Stefano  Zunarelli  per  la  regione  Emilia Romagna, Sergio
 Ferrari e Paolo Tesauro per la regione Campania, Antonio Cochetti per
 la regione Marche e  l'Avvocato  dello  Stato  Carlo  Bafile  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  La provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 5
 aprile 1996,  depositato  l'11  aprile  1996,  solleva  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione al decreto del
 Ministro dei trasporti 19 gennaio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n. 32 dell'8 febbraio 1996, serie generale, recante "Nuovi
 criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio  di
 linea  al noleggio e viceversa", relativamente agli artt. 1, 2, 4, 6,
 7, 8 e 9, perche' ritenuti in contrasto con gli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, 8, n. 18, e 16 dello statuto di  autonomia  e  relative
 norme  di  attuazione  (con  particolare  riferimento  al d.P.R.   19
 novembre 1987, n. 527 ed al d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266), 82,  comma
 6, ed 87, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
   1.1.  -  La  ricorrente  premette  d'essere  titolare  di  potesta'
 legislativa primaria e  di  potesta'  amministrativa  in  materia  di
 comunicazioni  e  trasporti di interesse provinciale, in virtu' degli
 artt. 8 n.   18 e 16 dello statuto  speciale  di  autonomia,  materia
 devoluta  dagli  artt.  117,  primo  comma, e 118, primo comma, della
 Costituzione  alle  regioni  a  statuto  ordinario.  Il  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica n. 527 del 1987 ha dato attuazione alle
 norme statutarie e, relativamente al  territorio  di  competenza,  il
 settore  e'  regolamentato  dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n.
 16, il cui art. 15 subordina l'utilizzazione degli autobus  destinati
 al  noleggio  con  conducente in servizio di linea, e viceversa, alla
 autorizzazione   dell'assessore   provinciale,   condizionata   dalla
 garanzia del regolare svolgimento del servizio.
   Relativamente  al  mutamento della destinazione d'uso ordinaria, il
 decreto  ministeriale  impugnato,  oltre  ad  attribuire  all'Ufficio
 provinciale   della   motorizzazione  civile  funzioni  di  controllo
 concernenti   la   sicurezza,   prevede   verifiche    che    esulano
 dall'accertamento  dell'idoneita'  tecnica dell'autoveicolo e neppure
 sono legittimate dagli artt. 82, comma 2, ed 87, comma 4, del decreto
 legislativo n. 285 del 1992,  norme  espressamente  richiamate  nella
 premessa del decreto.
   La  seconda  fa, infatti, riferimento al potere del solo concedente
 di autorizzare la distrazione dell'automezzo ed e' riconducibile  nel
 novero  dei  poteri  gestionali  che,  secondo il principio enunciato
 nella sentenza della Corte  n.  2  del  1993,  sono  attribuiti  alle
 autorita'  regionali  e  provinciali.  La  prima  stabilisce  che  la
 autorizzazione degli uffici statali  implica  la  verifica  dei  soli
 requisiti   tecnici   dei   veicoli   concernenti  la  sicurezza,  da
 effettuarsi in conformita' delle direttive emanate dal  Ministro  dei
 trasporti.
   1.2.  - Le direttive contenute negli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 del
 decreto   ministeriale   in    esame    non    contengono,    invece,
 l'individuazione  delle  caratteristiche  tecniche, ma interferiscono
 con le modalita' di gestione del servizio, in quanto stabiliscono che
 la  distrazione  e'  possibile  in  caso  di  indisponibilita'  degli
 automezzi  gia'  in servizio di linea ad effettuare corse aggiuntive,
 ovvero in presenza di situazioni di  carattere  straordinario,  o  in
 quelle  di  natura  similare contemplate dagli artt. 4 e 6. Del pari,
 inoltre, attengono alla gestione del  servizio  l'individuazione  del
 termine massimo della distrazione, fissato in tre mesi (art. 2), e la
 previsione   della   facolta'  di  attuarla  per  servizi  di  durata
 giornaliera (art.7).
   Il decreto ministeriale, prosegue la ricorrente, detta, quindi, una
 disciplina  che  assorbe  nell'autorizzazione   statale   valutazioni
 riservate a quella provinciale.
   1.3  -  Il  decreto,  ad  avviso  della  ricorrente, viola anche il
 sistema di garanzie statutarie stabilito dal decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  n.  266  del  1992,  il  cui art. 2 dispone che la
 legislazione statale successivamente emanata nelle materie  riservate
 alla  provincia  non  ha  diretta  applicazione,  ma solo comporta un
 dovere di adeguamento  a  carico  della  provincia  stessa.  Inoltre,
 qualora   la   legislazione  statale  preveda  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento,  questi   ultimi   devono   essere   adottati   previa
 consultazione (art. 3, comma 3) e non sono comunque vincolanti per la
 provincia, finche' siano in vigore leggi provinciali incompatibili.
   La  provincia  autonoma  di Trento ha chiesto, quindi, che la Corte
 dichiari che non spetta  alla  Stato  disciplinare  con  decreto  del
 Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  i casi nei quali gli
 autobus destinati a  servizio  di  noleggio  con  conducente  possono
 essere impiegati in servizio di linea e viceversa, predeterminando la
 durata  di  tale destinazione, nonche' di autorizzare la possibilita'
 illimitata di adibire al servizio di  noleggio  autobus  destinati  a
 quello  di  linea,  qualora la distrazione non ecceda le ventiquattro
 ore, stabilendo le relative sanzioni, ed annulli  il  decreto  quanto
 alle direttive contenute negli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, e 9.
   1.4.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
   L'Avvocatura  deduce  che  il  riparto  di  competenze  tra Stato e
 regioni nella materia del servizio fuori linea e' stato delineato con
 nitidezza dalla sentenza n. 2 del 1993. La  distrazione  dell'autobus
 dal  servizio  al  quale e' ordinariamente adibito e' soggetta ad una
 duplice autorizzazione:  della regione, che valuta  l'inesistenza  di
 pregiudizi  alla  regolarita'  del  servizio di linea dal quale viene
 distolto (per tale ragione l'autorizzazione non e' prevista  in  caso
 di  distrazione  dal  servizio  di noleggio a quello di linea); della
 Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
 concessione  che,  in  conformita'  delle  direttive del Ministro dei
 trasporti, deve verificare l'idoneita' tecnica  dei  veicoli  all'uso
 diverso   da   quello   ordinario.   L'Avvocatura   puntualizza  che,
 successivamente a  detta  sentenza,  fu  quindi  emanato  il  decreto
 ministeriale  4  luglio  1994,  avverso  il quale la regione Campania
 sollevo' conflitto  di  attribuzione,  dichiarato  inammissibile  con
 ordinanza n. 266 del 1995.
   Il   decreto   ministeriale  in  oggetto,  ad  avviso  della  parte
 resistente, riproduce quello da ultimo richiamato, con l'introduzione
 delle modifiche rese necessarie dalle esigenze  emerse  dopo  la  sua
 attuazione.    L'atto   conferma   che   l'autorizzazione   riservata
 all'Ufficio provinciale della motorizzazione implica la sola verifica
 delle caratteristiche tecniche e  di  sicurezza  del  veicolo,  ferma
 restando quella della regione in ordine all'inesistenza di pregiudizi
 alla regolarita' del servizio.
   Le  attribuzioni  riservate  dall'art.  117 della Costituzione alle
 regioni sono, quindi, rispettate e la  riaffermata  necessita'  della
 duplice  autorizzazione  esclude  che  quella  concessa  dall'Ufficio
 provinciale possa influire sul servizio di linea.
   Del pari infondata, conclude  l'Avvocatura,  e'  la  censura  delle
 direttive   che  identificano  i  casi  nei  quali  e'  possibile  la
 distrazione  (artt.  1  e  4),  perche'  la   predeterminazione   dei
 presupposti  dell'autorizzazione  riservata  all'Ufficio  provinciale
 della motorizzazione civile non rientra  nella  materia  delle  linee
 automobilistiche.
   2.  - La regione Emilia e Romagna solleva conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato  in  riferimento  al  decreto  ministeriale
 impugnato  dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato
 il 4 aprile 1996 soltanto  all'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e
 depositato il 15 aprile 1996.
   2.1.  -  La  regione  Emilia e Romagna assume che il decreto, nella
 parte in cui attribuisce all'Ufficio provinciale della motorizzazione
 civile la  competenza  al  rilascio  dell'autorizzazione  all'uso  di
 autobus  destinati  al  servizio di linea in servizio di noleggio con
 conducente e viceversa, per periodi eccedenti le ventiquattro ore, e'
 invasivo della sfera di attribuzioni ad essa  riservata  e  viola  le
 norme  degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' quelle degli
 artt. 82, comma 6, ed 87, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
   La ricorrente richiama anzitutto la sentenza della Corte n.  2  del
 1993,   che   ha   affermato   che  le  disposizioni  concernenti  le
 attribuzioni regionali "si riferiscono alle modalita' di  svolgimento
 dell'esercizio  delle  tranvie  e  delle linee automobilistiche cioe'
 alla loro gestione", mentre la norma  dell'art.  82,  comma  6,  cit.
 disciplina  "l'idoneita'  degli  autoveicoli  ad  essere ammessi alla
 circolazione mutando temporaneamente ed in via  eccezionale  la  loro
 ordinaria  destinazione".  La  valutazione contemplata da tale ultima
 norma, precisa ancora la sentenza, "non ha percio'  riferimento  alle
 modalita'  di svolgimento del servizio di linea e tantomeno ai poteri
 propri del concedente di linea, ma si fonda esclusivamente su criteri
 di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti".
   2.2.  -  Ad   avviso   dell'istante,   l'attribuzione   all'Ufficio
 provinciale  della  motorizzazione  civile  del potere di autorizzare
 l'impiego di autobus in servizio  di  noleggio  in  quello  di  linea
 esorbita  dalla  verifica  funzionale  alla  tutela della sicurezza e
 sfocia, come  risulta  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale,  nel
 riscontro  della  "sussistenza  delle necessita' ... giustificative",
 ossia implica una valutazione che attiene alle  modalita'  gestionali
 dell'impresa  di  trasporto,  riservata  alle  regioni.  Inoltre,  il
 decreto, benche' preveda la valutazione da parte dell'ente concedente
 la linea dell'eventuale pregiudizio  alla  regolarita'  del  servizio
 (art.  4, terzo comma) e della regione quanto all'insufficienza delle
 licenze di noleggio (art. 4, secondo comma),  riafferma  comunque  la
 titolarita'  in capo all'Ufficio provinciale della motorizzazione del
 potere autorizzatorio alla distrazione del veicolo.
   2.3.  -  Il  decreto,  prosegue  la  regione,  in  parte  determina
 direttamente (artt. 2 e 6), ed in parte rimette all'organo periferico
 dell'amministrazione   dei  trasporti,  l'individuazione  del  limite
 temporale  della  distrazione  dell'automezzo   dal   servizio,   che
 parimenti esula dai controlli aventi ad oggetto la sicurezza.
   2.4.  - Il sistema autorizzatorio definito dal d.m. 19 gennaio 1996
 e', invece, correttamente articolato laddove prescrive che l'impresa,
 in caso di distrazione di autobus dal servizio di linea a  quello  di
 noleggio, debba comunque ottenere "apposita certificazione rilasciata
 dall'ufficio provinciale, in via preventiva e rinnovabile di sei mesi
 in  sei  mesi, che attesti l'idoneita' delle caratteristiche tecniche
 del veicolo allo svolgimento del servizio di noleggio".
   Non appare, pero', ragionevole, secondo la ricorrente, e  confligge
 con  il  canone  dell'art.  3  della Costituzione, la previsione che,
 qualora la durata  del  trasporto  ecceda  le  ventiquattro  ore,  la
 valutazione  di  idoneita' tecnica possa atteggiarsi in maniera cosi'
 diversa da fondare la competenza dell'Ufficio provinciale al rilascio
 dell'autorizzazione alla distrazione.
   2.5.  -  Il  decreto  ministeriale,  secondo  l'istante, confligge,
 altresi', con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha demandato  al
 Governo  l'adozione  di  decreti  legislativi finalizzati a "delegare
 alle regioni funzioni  in  materia  ...  di  trasporti  di  interesse
 regionale  e  locale,  con  qualsiasi  modalita' effettuati" (art. 2,
 comma 46, lettera b)) al fine di "garantire il progressivo incremento
 del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" (art.2,  comma
 51 lettera a) ed e)).
   La  regione  Emilia e Romagna ha, infine, concluso chiedendo che il
 decreto sia dichiarato illegittimo nella  parte  in  cui  attribuisce
 all'Ufficio  provinciale della motorizzazione civile la competenza al
 rilascio dell'autorizzazione all'uso di autobus destinati al servizio
 di linea in servizio di noleggio  con  conducente  e  viceversa,  per
 periodi eccedenti le ventiquattro ore.
   2.6.  - Anche in questo giudizio si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  che  ha  eccepito l'inammissibilita' del ricorso, perche' non
 notificato presso la sede del Governo.
   3. - La regione Campania, con ricorso notificato il 4  aprile  1996
 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei trasporti
 e  della  navigazione,  e  depositato  il  17  aprile  1996,  solleva
 anch'essa conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in
 riferimento  al  dianzi  indicato decreto ministeriale del 19 gennaio
 1996.
   3.1. - La ricorrente eccepisce che il decreto ministeriale    viola
 gli  artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' le norme degli artt.
 82, comma 6, ed 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del  1992
 e  3,  comma  1, e 2, comma 46 lettera b) e comma 51 lettera a) della
 legge n.  549  del  1995,  svolgendo  argomentazioni  sostanzialmente
 analoghe a quelle esposte dalla prima ricorrente.
   In particolare, sostiene che gli accertamenti demandati all'Ufficio
 provinciale   attengono   al   merito   della   compatibilita'  della
 distrazione con il vincolo  di  linea.  Inoltre,  a  suo  avviso,  il
 decreto,  poiche'  non predetermina i requisiti necessari perche' sia
 possibile  il  diverso  uso  degli  automezzi,  neppure  consente  al
 concedente  di conoscere gli elementi funzionali all'ammortamento dei
 costi, indispensabili perche' sono cessati i finanziamenti in materia
 di trasporti in favore delle regioni a statuto ordinario.
   3.2. - L'art. 4 del decreto,  stabilisce  che  la  distrazione  nel
 servizio  di  noleggio puo' avere la durata di tre mesi prorogabili e
 cosi',   secondo    l'istante,    demanda    all'organo    periferico
 dell'amministrazione    centrale    la   valutazione   dell'eventuale
 pregiudizio che la modifica di destinazione puo' arrecare al servizio
 di linea, riservata invece alla regione.
   3.3. - Il decreto confligge, inoltre,  con  le  disposizioni  degli
 artt. 82, comma 6, ed 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del
 1992,  perche'  non contiene, come prevedono dette norme, direttive e
 criteri generali che permettano agli  enti  concedenti  di  conoscere
 preventivamente  per quali automezzi e' consentita la distrazione dal
 servizio di linea, cosi' impedendo la programmazione  dell'attivita'.
 Lo  stesso  art. 7, in quanto limita l'autorizzazione semestrale alle
 sole  ipotesi  di distrazione di durata non eccedente le ventiquattro
 ore, la consente per fattispecie marginali  ed  e'  peraltro,  a  sua
 volta,  invasivo  della  sfera  di  competenze regionali, perche' non
 concerne la categoria generale del fuori linea.
   La  regione  Campania  ha,  infine,  concluso  perche'  il  decreto
 ministeriale sia dichiarato illegittimo e sia affermata la competenza
 della regione nella materia da esso disciplinata.
   3.4.  - In questo terzo giudizio si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato, che ha  contestato  la  fondatezza  del  conflitto,  svolgendo
 argomentazioni assolutamente identiche a quelle esposte nella memoria
 relativa  al  giudizio  promosso dalla provincia autonoma di Trento e
 dianzi sintetizzate.
   4. - La regione Marche, con ricorso notificato il 6 aprile 1996  al
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei trasporti,
 depositato il 19 aprile 1996, solleva conflitto  di  attribuzione  in
 riferimento  al  citato decreto ministeriale 19 gennaio 1996, nonche'
 alla circolare del 19  marzo  1996  della  direzione  generale  della
 motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
   La  regione  sostiene  che  il decreto e' invasivo delle competenze
 regionali in materia di trasporti, costituzionalmente definite, nella
 parte in cui  disciplina  l'autorizzazione  all'impiego  in  servizio
 degli  autobus,  ed  interferisce anche in una materia demandata alla
 regolamentazione dei comuni, incidendo in  tal  modo  sul  potere  di
 controllo  che  l'art.  85  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riserva
 alle regioni.
   La ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte  annulli  il
 decreto  ministeriale  e  dichiari  la competenza della regione nella
 disciplina della distrazione degli autobus dal servizio di  linea  al
 noleggio e viceversa.
   4.1.  -  Anche  in  questo  quarto  giudizio  si  e'  costituito il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura
 generale dello Stato, contestando la fondatezza  del  conflitto,  con
 argomentazioni  di  contenuto  identico a quelle svolte nella memoria
 depositata nel primo dei giudizi in esame.
   5. - La regione Campania,  con  separato  ricorso  notificato  l'11
 maggio 1996 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei
 trasporti   e   della  navigazione  ed  alla  direzione  generale,  e
 depositato il 17 maggio 1996, solleva conflitto  di  attribuzione  in
 relazione    alla    circolare   della   direzione   generale   della
 motorizzazione civile e    dei  trasporti  in  concessione  di  detto
 Ministero  in  data  19  marzo  1996 (D.G.-III Div. 32-prot. n. 571),
 recante "Decreto 10 gennaio 1996. Nuovi criteri e  direttive  per  la
 distrazione  degli  autobus  dal  servizio  di  linea  al  noleggio e
 viceversa".
   5.1. - L'istante, premesso che la circolare e'  stata  adottata  in
 applicazione  del  rinvio contenuto nel piu' volte richiamato decreto
 ministeriale 19 gennaio 1996, sostiene che l'atto,  oltre  ad  essere
 affetto   dagli  stessi  vizi  che  inficiano  il  decreto,  contiene
 istruzioni ulteriormente invasive delle  attribuzioni  regionali.  Il
 provvedimento  generale  stabilisce  un  controllo  preventivo  della
 Motorizzazione (quindi, del Ministero) sul servizio di  fuori  linea,
 che non e' previsto dal codice della strada.
   5.2. - La ricorrente sostiene che la circolare viola gli artt.  117
 e  118  della Costituzione, in quanto le istruzioni in essa contenute
 stabiliscono che alla domanda di rilascio del nulla-osta tecnico  sia
 allegata   l'autorizzazione  regionale,  al  fine  di  consentire  un
 controllo di merito da parte dello Stato. Inoltre, prevedono anche un
 sindacato di merito dello Stato sul tipo di attivita' svolta con  gli
 automezzi,  dato  che  e'  richiesta  l'indicazione  delle  finalita'
 perseguite con la  distrazione  degli  autoveicoli,  e'  operata  una
 classificazione  delle  attivita'  espletabili, e, quindi, attribuita
 allo Stato una competenza riservata alle regioni.
   5.3. - La circolare, nella parte in  cui  dispone  che  all'istanza
 presentata  all'ufficio provinciale della motorizzazione civile siano
 allegate due ricevute di versamenti di lire  40.000  e  lire  10.000,
 viola   ulteriormente   i  precetti  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione.  La direttiva devolve, infatti, allo Stato un  provento
 relativo alla gestione di linee di interesse regionale.
   5.4.  -  La  circolare, ad avviso dell'istante, confligge anche con
 l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  che  ha  eliminato  i
 finanziamenti  in  materia  di  trasporti  in  favore delle regioni a
 statuto ordinario e demandato al Governo l'adozione  di  uno  o  piu'
 decreti  legislativi di delega alle regioni delle funzioni in materia
 di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalita'
 effettuati.
   5.5. - L'istruzione che  fissa  il  termine  massimo  dell'utilizzo
 dell'autoveicolo  nel servizio di noleggio in tre mesi, eventualmente
 prorogabili,  e'  parimenti  invasiva  delle  competenze   regionali,
 perche'  implica  la valutazione dell'eventuale pregiudizio che dalla
 distrazione puo' derivare alla regolarita'  del  servizio,  riservata
 all'ente concedente.
   La  direttiva  della  lettera  c)  della  circolare, per il caso di
 distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di  noleggio
 con  conducente,  di durata giornaliera, dispone siano specificate le
 circostanze eccezionali che giustificano la richiesta,  in  contrasto
 con  lo  stesso art. 7 del d.m. 19 gennaio 1996 e viola ulteriormente
 le attribuzioni regionali.
   La regione Campania ha, infine, concluso perche' la  circolare  sia
 dichiarata illegittima.
   5.6.  -  In tale ultimo giudizio non si e' costituito il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
   6. -  In  prossimita'  dell'udienza  hanno  depositato  memorie  le
 regioni Emilia e Romagna, Marche e  Campania.
   7.  - La regione Emilia e Romagna contesta anzitutto l'eccezione di
 inammissibilita' del ricorso, deducendo che il  principio  richiamato
 dall'Avvocatura erariale dovrebbe essere rimeditato, in quanto frutto
 di un'interpretazione riduttiva del combinato disposto degli artt.  1
 della legge 25 marzo 1958, n. 260 e 9 e 10 della legge 3 aprile 1979,
 n. 103. L'attivita' della Corte si svolge, infatti, secondo modalita'
 e  garanzie  processuali e si dipana in un procedimento ispirato alla
 tutela  del  diritto  di   difesa   e   del   contraddittorio;   cio'
 consentirebbe  l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 260 del 1958
 per analogia o in via di interpretazione estensiva. Il piu'  rigoroso
 indirizzo espresso dalle decisioni n. 548 del 1989 e n. 295 del 1993,
 ma  non  dalla  sentenza  n.  13  del  1960, dovrebbe, dunque, essere
 riesaminato e respinta, anche in virtu' del canone dell'art. 156 cod.
 proc. civ., l'eccezione di inammissibilita'.
   7.1.  -  Nel  merito, la ricorrente, nel solco argomentativo svolto
 nell'atto introduttivo, ribadisce le ragioni gia' addotte a  conforto
 della  sua  tesi,  incentrata  sulla  riserva  allo  Stato  dei  soli
 controlli relativi all'idoneita' tecnica dei veicoli.
   La regione Emilia e Romagna  osserva,  inoltre,  che  la  direttiva
 concernente  la  distrazione  degli  autobus dal servizio di linea al
 servizio di noleggio di durata giornaliera (art. 7), dato che prevede
 la  valutazione  da  parte  dell'amministrazione  statale  dei   soli
 requisiti  tecnici ed il rilascio di un'autorizzazione preventiva, di
 durata semestrale, rinnovabile di sei  mesi  in  sei  mesi,  dimostra
 l'irragionevolezza  di  quella  dettata  per  il  caso di distrazione
 eccedente la durata giornaliera.
   8. - La regione  Campania,  nella  memoria,  parimenti  reitera  le
 argomentazioni  gia'  svolte:  ribadisce  che il decreto ministeriale
 contrasta con l'art. 82, comma 6, del codice della strada, che limita
 il potere degli organi statuali alla verifica dei  requisiti  tecnici
 dei veicoli; ripercorre le considerazioni, pure gia' sintetizzate, in
 ordine  alla  lesione  del  potere di programmazione e dell'autonomia
 finanziaria attribuita alle regioni dalla  legge  n.  549  del  1995;
 riafferma   che   anche  l'art.  7  del  decreto,  in  quanto  limita
 l'autorizzazione semestrale  alle  sole  ipotesi  di  distrazione  di
 durata non eccedente le ventiquattro ore, consente una programmazione
 per fattispecie marginali ed e', a sua volta, invasivo della sfera di
 competenze regionali.
   9.  -  La  regione  Marche,  nella  memoria,  nel  riportarsi  alle
 argomentazioni  svolte,  deduce  che   le   direttive   del   decreto
 ministeriale  sono  invasive  della  sfera di attribuzioni regionali,
 perche'   prevedono   valutazioni    che    esorbitano    dall'ambito
 esclusivamente tecnico e violano, in particolare, anche l'art. 85 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 616 del 1977, in quanto
 ledono le  prerogative  regionali  di  approvazione  dei  regolamenti
 comunali in materia di noleggio.
   10. - Nel corso della discussione orale la provincia di Trento e le
 regioni Campania e Marche hanno insistito sulle loro posizioni.
   L'Avvocatura dello Stato ha ribadito le argomentazioni svolte nelle
 difese scritte.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato,
 promosso con  quattro  distinti  ricorsi  di  contenuto  parzialmente
 analogo,  dalla provincia autonoma di Trento e dalle regioni Emilia e
 Romagna, Marche e Campania, ha per oggetto il  decreto  del  Ministro
 dei  trasporti 19 gennaio 1996 recante "Nuovi criteri e direttive per
 la distrazione degli autobus dal servizio  di  linea  al  noleggio  e
 viceversa".
   E'  stato altresi' proposto conflitto di attribuzione nei confronti
 dello Stato da parte della regione Marche e della  regione  Campania,
 da  quest'ultima  con  separato  atto,  in riferimento alla circolare
 della direzione generale della motorizzazione civile e dei  trasporti
 in  concessione, in data 19 marzo 1996, che detta i criteri operativi
 per l'applicazione del suindicato decreto ministeriale.
   2. - I cinque ricorsi  investono,  sotto  profili  in  larga  parte
 coincidenti, il medesimo decreto ministeriale e due di essi investono
 anche  il  connesso  atto  applicativo,  cosicche' i relativi giudizi
 possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
   3.  -  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ha preliminarmente
 eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso  della  regione  Emilia  e
 Romagna,  in  quanto  esso non e' stato notificato presso la sede del
 Governo.
   L'eccezione deve essere accolta.
   Questa Corte ha piu' volte affermato che ai giudizi  costituzionali
 non  sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello
 Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 e  dalla
 legge  3  aprile  1979, n. 103, per cui e' irrituale la notificazione
 del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto  presso
 l'Avvocatura dello Stato (ordinanza n. 266 del 1995; sentenze n.  295
 del  1993,  n.  355 del 1992, n. 548 del 1989). Va quindi confermata,
 non  sussistendo  ragioni  per  discostarsene,  dato  che  la   parte
 ricorrente   non   ha   prospettato   argomenti  nuovi,  la  costante
 giurisprudenza della Corte sul punto, anche per  quanto  concerne  la
 statuizione  che  l'irritualita'  della notificazione non puo' essere
 sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio,
 per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando tale  costituzione  sia
 avvenuta,  come  nel caso di specie, proprio per eccepire la predetta
 inammissibilita'.
   4. - Con tre ricorsi, che debbono essere esaminati nel  merito,  la
 provincia autonoma di Trento e le regioni Campania e Marche deducono,
 seguendo  un iter argomentativo in larga parte comune, che il decreto
 ministeriale   in   oggetto   e'   invasivo   della   propria   sfera
 costituzionale  di  attribuzione,  essenzialmente  per  due ordini di
 considerazioni:
     perche' stabilisce  direttamente  ed  analiticamente,  invece  di
 individuare  le  ipotesi di accertamento dell'idoneita' tecnica degli
 autoveicoli, i  casi  nei  quali  e'  possibile  la  distrazione  dal
 servizio  di  linea  a  quello  di  noleggio  e  viceversa,  con  una
 classificazione riferita alle situazioni che  la  determinano  e  che
 attengono  alla  gestione  del  servizio  e  non alla sicurezza degli
 autoveicoli;
     perche' fissa direttamente la durata  della  distrazione  in  tre
 mesi,  prorogabile,  demandando cosi' all'amministrazione statale una
 valutazione sul pregiudizio che puo' arrecare al servizio,  la  quale
 invece  e'  da  ritenere  riservata  alle  regioni  ed alla provincia
 autonoma,  in  quanto  non  implica   accertamenti   concernenti   le
 caratteristiche tecniche degli autobus.
   In  aggiunta  a queste motivazioni, la provincia autonoma di Trento
 sostiene, in via preliminare, che il decreto da' diretta applicazione
 a norme statuali,  in  una  materia  gia'  disciplinata  dalla  legge
 provinciale,  con  direttive  in contrasto con essa ed adottate senza
 preventiva consultazione. Sostiene  inoltre  che  e'  invasiva  della
 propria sfera di attribuzione anche la direttiva dell'art. 7, perche'
 riserva  allo Stato l'autorizzazione alla diversa utilizzazione degli
 autobus, qualora sia di durata non superiore a ventiquattro  ore.  Le
 regioni  Campania e Marche, invece, ritengono che la direttiva stessa
 faccia salva l'autorizzazione regionale, ma, secondo la prima, non si
 sottrae comunque a censura, nella parte  in  cui  limita  l'efficacia
 dell'autorizzazione  semestrale  ai soli casi di durata non superiore
 alle ventiquattro  ore,  ed  in  quanto  non  concerne  la  categoria
 generale delle corse fuori linea.
   5. - I ricorsi sono fondati.
   Le  attribuzioni  dello  Stato,  delle  regioni  e  delle  province
 autonome, nella materia delle  linee  automobilistiche  di  interesse
 regionale,  come  definite, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, in particolare dall'art.3 del d.P.R. 14  gennaio  1972,
 n.  5  e  dagli  artt.  84 e 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si
 ripartiscono secondo  criteri  funzionali  basati  precipuamente  sul
 livello  e  sul  tipo  degli  interessi  da  tutelare.  E  cosi' alla
 competenza  di  organi  dello  Stato   e'   riservata,   secondo   la
 giurisprudenza della Corte (sentenze n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976),
 la  sicurezza  degli  impianti,  dei  veicoli  e dei natanti, essendo
 connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumita' dei
 cittadini, che esige uniformita'  di  parametri  di  valutazione  per
 tutto  il  territorio  nazionale,  mentre  alle  regioni  spettano le
 competenze, che  si  riferiscono  alla  regolarita'  e  alle  diverse
 modalita'    di    svolgimento    delle   tramvie   e   delle   linee
 automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione  del  servizio,
 in  quanto  si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra
 concedente e concessionario.
   Alla stregua di  tali  criteri  di  ripartizione  vanno  letti,  in
 particolare,  sia  l'art.  82, comma 6, del nuovo codice della strada
 (d.lgs 30  aprile  1992,  n.  285),  fonte  del  potere  ministeriale
 esercitato  con  il  decreto  in esame, sia anche l'art. 87, comma 4,
 dello stesso codice della strada, che si puo' considerare, per il suo
 contenuto  dispositivo,  norma  complementare  alla  precedente.   In
 proposito,  la  Corte ha gia' statuito che entrambe le autorizzazioni
 previste nella prima e nella seconda parte dell'art. 82, comma 6, che
 attengono rispettivamente all'utilizzazione,  previa  autorizzazione,
 di  autocarri  al  trasporto,  in  via  eccezionale  e temporanea, di
 persone e al mutamento di destinazione, in  via  eccezionale,  previa
 autorizzazione,  di  autobus da servizio di noleggio con conducente a
 servizio   di   linea,   e   viceversa,   concernono   l'abilitazione
 dell'autoveicolo   ad  essere  utilizzato  per  un  certo  "tipo"  di
 trasporto, implicando una valutazione, che "si  fonda  esclusivamente
 su  criteri  d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti"
 (sentenza n. 2 del 1993). L'art.  87,  comma  4,  invece,  prevedendo
 un'autorizzazione  di  competenza  del concedente (e quindi non dello
 Stato, per le linee di  interesse  regionale),  per  l'utilizzazione,
 senza  pregiudizio  della  regolarita'  del  servizio,  degli autobus
 destinati al servizio di linea per quello  di  noleggio  da  rimessa,
 implica  una  valutazione,  che "riguarda le modalita' di svolgimento
 dell'esercizio della linea  di  trasporto,  ossia  la  sua  gestione"
 (sentenza n. 2 del 1993).
   In  questo  quadro  interpretativo,  va  dunque sottolineato che la
 utilizzazione  dei  veicoli  dipende   dalle   loro   caratteristiche
 costruttive,  funzionali  e  di  equipaggiamento; caratteristiche che
 sono indicate, in via generale, dal codice della strada (art. 71),  e
 specificamente  dal relativo regolamento di esecuzione (art. 243, che
 rinvia all'art.   227, comma 2, in relazione  al  comma  1,  punto  F
 dell'appendice  V) e da appositi decreti ministeriali. Inoltre, anche
 la carta di circolazione e'  rilasciata  "sulla  base  della  licenza
 comunale  di  esercizio"  (art  85,  comma 3), ovvero "del nulla osta
 emesso  dalle  autorita'  competenti   ad   accordare   la   relativa
 concessione"  (art.  87,  comma  3).  La  deroga,  sia  pure  in  via
 eccezionale  e  temporanea,  alla  destinazione ordinaria dei veicoli
 comporta quindi valutazioni di ordine  tecnico,  di  spettanza  dello
 Stato,  se implicano accertamenti sulle caratteristiche costruttive e
 funzionali dei veicoli ai fini della sicurezza dei trasporti,  mentre
 comporta   valutazioni   di   opportunita',  di  spettanza  dell'ente
 concedente se implicano accertamenti sulla regolarita' del servizio.
   Se  questo  e'  dunque  il  corretto  criterio  di  riparto   delle
 attribuzioni  nella  materia  de  qua  risultano fondate le doglianze
 delle ricorrenti avverso il provvedimento  impugnato,  che  introduce
 una disciplina, che, anche per l'analiticita' e la specificita' delle
 previsioni,  incide in senso fortemente limitativo sulle attribuzioni
 delle ricorrenti.   E cosi',  la  previsione  della  possibilita'  di
 autorizzare  l'impiego  eccezionale, in servizio di linea, di autobus
 destinati  al  noleggio  nei  casi   di   "vendita,   demolizione   o
 distruzione"  dei primi (art.  1 lettera a)), o "per la effettuazione
 di corse-bis", o  per  "situazioni  di  carattere  straordinario  che
 comportano  un  potenziamento temporaneo del servizio" (art.1 lettera
 b)), ovvero per "il tempo necessario ad  ottenere  la  disponibilita'
 del materiale rotabile" (art. 1 let-tera d)) e per quello "necessario
 all'approvvigionamento"  dello  stesso  (art.  1 lettera e)), o anche
 quando si richieda una  "intensificazione  temporanea  di  autolinee"
 (art.  1  lettera  g)),  riguarda  tutte  ipotesi  che certamente non
 implicano  accertamenti  sull'idoneita'  tecnica  degli  autobus   da
 destinare   eccezionalmente  a  diverso  impiego.  Analogamente  deve
 ritenersi per quanto riguarda l'ipotesi  di  impiego  eccezionale  di
 autobus  da  servizio  di  linea a quello di noleggio, che si prevede
 debba essere condizionata da "esigenze di mercato che  comportano  un
 potenziamento  temporaneo  dei  servizi  di noleggio" (art. 4 lettera
 b)), oppure dalla "assenza od insufficienza temporanea di licenze  di
 noleggio  nel  comune in cui l'utenza deve essere prelevata" (art.  4
 lettera c)). Non diversamente, infine, deve  concludersi quanto  alle
 direttive  del decreto ministeriale, che stabiliscono la possibilita'
 di prorogare  la  durata    dell'autorizzazione  "in  funzione  della
 sussistenza delle necessita' originariamente giustificative" (artt. 2
 e  6).  In  tutti questi casi, dunque, la prevista autorizzazione non
 implica  valutazioni  tecniche   finalizzate   alla   sicurezza   del
 trasporto,  ma  viceversa  comporta  valutazioni  di  opportunita' su
 situazioni inerenti alla gestione  del  servizio,  estranee  pertanto
 alle competenze statali.
   Nello   stesso  senso,  del  resto,  deve  anche  interpretarsi  la
 direttiva contenuta nell'art. 7 del decreto, poiche'  la  distrazione
 dall'uso,  al  quale  gli  autobus sono ordinariamente destinati, non
 giustifica  la   predeterminazione   del   limite   temporale   della
 distrazione  stessa  in ventiquattro ore, dal momento che la relativa
 certificazione ha  efficacia  e  durata  semestrale.  Se  infatti  si
 ammette    che   l'accertamento   positivo   sull'idoneita'   tecnica
 dell'autobus conserva validita' per sei mesi, e'  evidente  che  ogni
 ulteriore  valutazione,  se  contenuta  in questo arco di tempo, puo'
 solo involgere profili inerenti alla gestione del servizio.
   6. - La regione Campania e la  regione  Marche  deducono  anche  la
 lesione  delle  attribuzioni  regionali attuata dalla circolare della
 direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
 concessione del 19 marzo 1996.
   Le  argomentazioni  svolte  dalle  ricorrenti,  specialmente  dalla
 prima, che in larga parte riproducono quelle formulate in riferimento
 al decreto ministeriale, si appuntano sia sulla pretesa  interferenza
 della  circolare  ministeriale  su profili inerenti alla gestione del
 servizio, sia sulla pretesa estraneita' di  valutazioni  tecniche  in
 ordine alla durata ed alla proroga dell'autorizzazione stessa.
   7. - I ricorsi debbono essere accolti.
   La  considerazione  che  il  decreto  ministeriale  costituisce  il
 necessario presupposto logico-giuridico della circolare, che  appunto
 detta  le  istruzioni  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  de qua
 comporta che dalla ritenuta lesivita'  delle  attribuzioni  regionali
 del  primo  atto  derivi  anche  quella  della  circolare stessa, per
 violazione delle norme che definiscono  il  riparto  di  attribuzioni
 nella materia in oggetto.
   Le  istruzioni  della circolare, infatti, esplicitando le direttive
 del decreto, ipotizzano valutazioni che implicano  accertamenti,  che
 esulano  dall'idoneita'  tecnica  dei  veicoli  per interferire con i
 profili attinenti alla gestione ed alle modalita'  del  servizio.  La
 circolare  stabilisce  infatti,  tra  l'altro,  quali sono i casi che
 legittimano "l'effettuazione di  corse-bis"  (paragrafo  a),  settimo
 capoverso, sesto alinea), oppure quali sono "le esigenze di mercato",
 ovvero  quelle  correlate  alla mancanza o scarsita' delle licenze di
 noleggio (paragrafo b), ottavo capoverso, sesto,  settimo  ed  ottavo
 alinea),  che possano appunto consentire la distrazione dal servizio.
 Analogamente  la  stessa  durata   dell'autorizzazione,   specie   in
 riferimento  alla  sua  proroga,  non  e'  prevista  in  relazione ai
 requisiti di idoneita' tecnica dell'autobus, ma e' correlata,  ancora
 una  volta,  a  situazioni  giustificative,  che  coinvolgono profili
 inerenti essenzialmente alla gestione del servizio.
   Le istruzioni della circolare, pertanto, presentano gli stessi vizi
 di  costituzionalita',  che  hanno  condotto   all'affermazione   del
 carattere  invasivo  del  decreto  ministeriale predetto e che quindi
 determinano  la  dichiarazione  di  illegittimita'  della   circolare
 stessa.
   Le  prospettate  ragioni  di  accoglimento  dei ricorsi determinano
 l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura.