IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di  appello
 proposto dal Ministero dell'industria, commercio  e  artigianato,  in
 persona  del  Ministro  pro-tempore  difeso  ex  lege dall'Avvocatura
 distrettuale, contro Mezzanotte Luigi con il proc. dom.  avv.  Cesare
 Formato  in  punto:  riforma della sentenza del pretore di Bergamo n.
 449 del 30 giugno 1994.
   Ritenuto che l'art. 2, primo comma legge 22 luglio  1966,  n.  613,
 limita   l'estensione  della  tutela  assicurativa  obbligatoria  per
 invalidita'-vecchiaia    e    superstiti    alle    sole    categorie
 specificatamente  indicate,  vale  a  dire coniugi, figli legittimi o
 legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti,  fratelli  e  sorelle
 nonche'  affini  entro il secondo grado; considerato che la decisione
 della  presente   causa   dipende   dall'interpretazione   di   detta
 disposizione   e  che  a  tale  norma  non  possa  attribuirsi  altro
 significato  se  non  quello  di  estendere  la  tutela  assicurativa
 obbligatoria anche a favore dei familiari entro il terzo grado;
   Rilevato  il carattere speciale della previsione normativa in esame
 insuscettibile di estensione  analogica;  ritenuto  che  pertanto  la
 corretta interpretazione dell'art. 2, primo comma legge 1966, n.  613
 imporrebbe  il  rigetto  della domanda proposta da Mezzanotte Paolo e
 volta ad ottenere, nella sua qualita' di coadiutore familiare  legato
 al  titolare  dell'impresa  da un vincolo di parentela di terzo grado
 (zio-nipote), l'iscrizione  nell'elenco  nominativo  degli  esercenti
 attivita'  commerciali;  considerato  che  tale  conclusione potrebbe
 risultare in contrasto con gli artt. 3  e  38,  secondo  comma  della
 Cost.,  in  quanto i familiari ricompresi nella definizione dell'art.
 230-bis, terzo  comma  c.c.,  devono  tutti  partecipare  all'impresa
 familiare  con gli stessi diritti, ivi compresi quelli previdenziali,
 come gia' rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 485 del
 1992 relativamente all'impresa artigiana nonche' con sentenza n.  170
 del 1994 ove e' stata riconosciuta l'illeggittimita' costituzionale -
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. dell'art. 2, primo comma
 legge  1966,  n.  613 nella parte in cui non considera familiari agli
 effetti della  stessa  legge  gli  affini  entro  il  secondo  grado;
 ritenuto  pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
 questione  alla  luce  delle  argomentazioni  addotte   dalla   Corte
 costituzionale nelle richiamate sentenze.