IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Vettraino Raffaello, nato il 2 aprile 1971 a Roma (atto di nascita n. 1060-I-A15), ed ivi residente in via G. Savonarola n. 35, sc. C, p. 4, int. 13, celibe, incensurato, recluta E.I., imputato del reato di cui all'art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2, legge 24 dicembre 1974, "perche', al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge sopra indicata, contrario all'uso delle armi per imprenscindibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti filosofici e morali, rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo". Fatto commesso il 6 dicembre 1994 in Falconara Marittima. Fatto e diritto Alla pubblica udienza di oggi, il tribunale, ravvisata la regolare notifica dell'atto di citazione a giudizio, dichiara la contumacia dell'imputato non comparso, non ricorrendo alcuno dei casi indicati dagli artt. 485 e 486 c.p.p. In assenza di questioni preliminari, dopo l'apertura del dibattimento e la lettura dell'imputazione, il p.m. espone concisamente i fatti di causa, invita il tribunale a disporre la sospensione del dibattimento per sollecitare il Ministero della difesa, affinche' provveda riguardo all'istanza dell'imputato, volta alla prestazione del servizio sostitutivo civile, e chiede l'ammissione delle seguenti prove: foglio matricolare dell'imputato, comunicazione del distretto militare di Roma circa l'avvenuta riforma dell'imputato dal servizio militare. Il difensore non solleva alcuna eccezione e chiede l'ammissione delle seguenti prove a discarico: copia della comunicazione di rigetto della domanda di obiezione di coscienza dell'8 novembre 1994, copia della domanda di obiezione di coscienza del 15 dicembre 1994 e copia della ricevuta di presentazione di tale domanda, copia certificato USL RM E del 23 marzo 1995, copia della richiesta di nuovi accertamenti sanitari, rivolta al Distretto militare, copia della comunicazione, datata 16 maggio 1995, circa il collocamento dell'imputato in congedo assoluto, copia della cartella clinica del Dipartimento di scienze neurologiche dell'Universita' di Roma, copia dell'istanza rivolta al Ministero della difesa il 14 novembre 1996 per il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza. Il tribunale, sentite le parti, ammette con ordinanza tutte le prove richieste. Esaurita l'assunzione delle prove, il p.m. ha chiesto la condanna dell'imputato, mentre la difesa ne ha chiesto l'assoluzione perche' il fatto non sussiste e, in via subordinata, la dichiarazione dell'estinzione del reato per applicazione analogica in bonam partem della causa estintiva prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 772/72, ovvero l'eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, commi quinto e settimo, legge citata, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione. Questo tribunale ritiene raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso il reato cosi' come contestatogli, rifiutando di assumere il servizio militare di leva in data 6 dicembre 1994. Resta inoltre provato che il 15 dicembre 1994, successivamente alla consumazione del reato, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ad un servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma quarto, legge n. 772/72 e che, in data 3 maggio 1995, a seguito di ulteriori accertamenti circa l'idoneita' fisica dell'imputato, questi e' stato collocato in congedo assoluto per riforma, divenendo, cosi', definitivamente estraneo alle Forze armate. La domanda che l'imputato ha rivolto al Ministero per essere ammesso ad un servizio sostitutivo civile, il cui accoglimento determinerebbe l'estinzione del reato, non e' stata, ad oggi, oggetto di decisione, nonostante il lungo tempo trascorso dalla sua presentazione (due anni) e la recente sollecitazione dell'imputato. Questo giudice ritiene che non meriti accoglimento la tesi difensiva, secondo cui il collocamento in congedo assoluto a causa dell'idoneita' fisica dell'imputato determinerebbe l'insussistenza del fatto. Del resto, una giurisprudenza costante (T.S.M., 18 novembre 1952, pres. Buoncompagni, ric. Valentino; C. Cass., sez. I, 28 marzo 1988, pres. Carnevale, ric. Di Piazza), ha sempre negato ogni rilevanza di criteri sostanziali che prescindano dall'adozione dei provvedimenti spettanti all'amministrazione in tema di esonero dal servizio militare; provvedimento che, nel caso di specie, e' stato adottato successivamente alla consumazione del reato. Il tribunale muove dalla considerazione che l'accoglimento della domanda di ammissione alla prestazione di un servizio sostitutivo civile (le cui probabilita', secondo una prassi consolidata, sono peraltro assai elevate), avrebbe determinato l'estinzione del reato in esame; tuttavia, il collocamento in congedo assoluto dell'imputato, sopravvenuto nelle more dell'iter amministrativo della predetta domanda, pare avere precluso, paradossalmente, l'accoglimento stesso della domanda e, quindi, l'effetto estintivo del reato. Nel presente caso ricorre un "silenzio inadempimento" del Ministro della difesa, competente a decidere sulla domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma sesto, legge n. 772/72, che, a distanza di due anni dalla presentazione della domanda da parte dell'imputato, non ha ancora provveduto in proposito. Non si puo', di certo, attribuire un significato positivo al silenzio dell'amministrazione, in quanto le ipotesi di "silenzio-assenso" sono tassativamente previste e, tra di esse, non figura la situazione che ci occupa. Del resto appare quantomeno dubbio che il Ministro della difesa possa ormai prendere in esame la domanda dell'imputato, il quale, ormai del tutto estraneo alle Forze armate in forza del suo collocamento in congedo assoluto, non potrebbe in ogni caso essere chiamato a svolgere il servizio cui ha chiesto di essere ammesso. Come si e' detto, il difensore, ha sollecitato, in via subordinata, la dichiarazione di estinzione del reato in via analogica, richiamando, in genere, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e producendo, con riferimento ad un caso per certi aspetti assimilabile a quello oggetto di giudizio, una sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma. Anche in questo caso, tuttavia, il tribunale ritiene di non poter condividere tale assunto. E' pur vero che il Supremo Collegio ha adottato una interpretazione estensiva in bonam partem, in tema di amnistia (C. Cass., sez. 1, 18 luglio 1994, pres. Valente, in c. Baldassarre); ma in quel caso si trattava di estendere gli effetti estintivi di una causa di estinzione del reato gia' idonea a dispiegare i propri effetti; mentre, nel caso in esame, essendo assolutamente carente il provvedimento di accoglimento della domanda per la prestazione del servizio sostitutivo civile, idoneo a determinare l'estinzione del reato, non si ritiene possibile, in via interpretativa, considerare verificatasi la condizione necessaria per l'estinzione del reato, laddove, al contrario, tale condizione non si e' affatto realizzata. A questo punto il Collegio ritiene di trovarsi in presenza di una situazione in cui l'applicazione delle norme determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, secondo quanto prospettato, in via del tutto subordinata, dallo stesso difensore dell'imputato. Appare, infatti, discriminante e paradossale che il presente imputato non possa conseguire l'effetto estintivo del reato, derivante dall'accoglimento della sua domanda di prestare un servizio sostitutivo civile, soltanto perche', nel frattempo, e' intervenuto il suo collocamento in congedo assoluto, che lo assolve definitivamente da ogni obbligo circa la prestazione del servizio militare e di quelli ad esso alternativi. Con il risultato, quindi, che un provvedimento astrattamente favorevole all'imputato, quale e' il suo congedamento, in concreto determini, per questi, effetti assai pregiudizievoli. Per meglio cogliere l'irragionevolezza e la disparita' di trattamento prospettate, occorre individuare la ratio della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 772/72, che risiede nella volonta' del legislatore d'incentivare l'obiettore ad oltranza affinche' rientri nel quadro costituzionale, adempiendo al dovere di solidarieta' sociale previsto dall'art. 52 della Carta costituzionale. A tal fine la pressione normativa e' cosi' forte da prevedere che l'accoglimento della domanda per la prestazione di un servizio sostitutivo determini non solo l'estinzione del reato; ma, addirittura, travolga il giudicato, facendo cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Codesta Corte costituzionale, sul punto, con la sentenza n. 409/1989 ha gia' avuto modo di rimarcare come il fatto che il condannato "possa, anche durante l'esecuzione della pena detentiva, proporre domanda d'essere arruolato nelle Forze armate e d'essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se c'e' stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello Stato al ''recupero'', alla ''rieducazione'' del reo e', nella situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito". Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre osservato che la "proposizione delle domande sopra ricordate" testimonia, di per se', "l'avvenuto recupero del condannato ai doveri di solidarieta' sociale". Il tribunale ritiene che l'imputato, proponendo la domanda di prestare un servizio sostitutivo civile, quando era ancora assoggettato agli obblighi di leva, si sia dimostrato sensibile, in tutta buona fede, all'adempimento del dovere di solidarieta' sociale ricordato; pertanto appare irragionevole privarlo dell'effetto estintivo previsto dall'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72 soltanto perche', prima che il Ministro decidesse circa l'accoglimento della domanda, e' stata riscontrata l'inidoneita' fisica dell'imputato, con conseguente suo collocamento in congedo assoluto. La mancata esplicazione dei ricordati effetti estintivi nel caso oggetto di giudizio appare idonea a determinare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a coloro che, non essendo stati nel frattempo collocati in congedo assoluto per riforma, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda. Questo giudice, invero, si e' prospettato la possibilita' che l'estensione generalizzata degli effetti estintivi a tutti coloro che, imputati o condannati, siano stati collocati in congedo assoluto successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile, potrebbe aprire la strada a domande pretestuose, volte unicamente a conseguire gli effetti sanciti nell'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72. Basti pensare, al riguardo, alla proposizione delle ricordate domande in data assai prossima al collocamente in congedo assoluto dell'imputato o del condannato per raggiunti limiti di eta' (31 dicembre dell'anno in cui e' stato compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'), cosi' da non rendere possibile la conseguente decisione in merito del Ministro della difesa. Il presente caso concreto, tuttavia, si contraddistingue per la mancanza di certezza, circa il collocamento in congedo assoluto, al momento della presentazione della domanda citata; cosi' da far ritenere realmente conseguite le finalita' di rieducazione per cui e' stato concepito l'ultimo comma dell'articolo piu' volte richiamato. Il tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione in essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro della difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi da raggiungimento del limite di eta'. La questione prospettata appare rilevante in quanto, alla luce delle argomentazioni gia' svolte, il tribunale non ritiene di poter pervenire ad una decisione non discriminante per le diverse vie interpretative prospettate dal difensore, con conseguente presa d'atto dell'assenza del provvedimento di accoglimento della domanda, condizione indispensabile, secondo la disciplina vigente, perche' possa essere ritenuto estinto il reato.