IL TRIBUBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  decidendo  sull'eccezione  di
 illegittimita'   costituzionale   dell'art.  323  c.p.  in  relazione
 all'art.   25, comma  secondo,  della  Costituzione  sollevata  dalla
 difesa degli imputati, sentito il p.m.;
   Ritenuto  che  il  principio di tassativita' cui, a norma dell'art.
 25, comma secondo, della Costituzione, devono  conformarsi  le  norme
 incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericita' e
 l'indeterminatezza  della  fattispecie astratta, in modo tale che sia
 assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici,
 della condotta penalmente rilevante;
   Ritenuto  che  l'interpretazione  corrente  della  norma   de   qua
 ricomprende  nella condotta dell'abuso ogni "violazione del parametro
 di doverosita' come risulta  dalle  regole  normative  improntate  ai
 principi  di  legalita,  imparzialita'  e  buon andamento della p.a."
 (cosi' Cass. 9730/1992), e "qualsivoglia comportamento  del  pubblico
 ufficiale   esplicantesi   in   un'illecita   deviazione   dai   fini
 istituzionali della p.a." (cosi' Cass. 5340/1993), nonche'  gli  atti
 viziati da eccesso di potere;
     che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente,
 non   consente   di   escludere   dubbi  sull'indeterminatezza  della
 fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorieta' di  figure
 quali  "parametro  di doverosita'" e "fini istituzionali" e l'assenza
 di  una  definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i
 cui contenuti sono stati individuati soltanto ex post dalla  dottrina
 e  dalla  giurisprudenza amministrativa ed e' figura il cui contenuto
 e' in costante evoluzione e cambiamento;
   Ritenuto conseguentemente che non appare  manifestamente  infondata
 la  questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata, la
 cui rilevanza nel presente processo appare  evidente,  essendo  stato
 agli imputati ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;