ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e ss. del
 d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3; del d.-l. 9 marzo 1995, n. 66 nell'intero
 testo e relativamente all'art. 12, commi 3 e 5; degli artt. 12, commi
 4, 5 e 6, e 14 del d.-l. 7 settembre  1995,  n.  373;  dell'art.  12,
 anche  in combinato disposto con l'art. 2, del d.-l. 8 novembre 1995,
 n.  463;  del  d.-l.  8  gennaio  1996,  n.  8  nell'intero  testo  e
 relativamente  agli  artt.  3,  commi  4  e 5, 12, anche in combinato
 disposto con l'art.   2, e 14;  del  d.-l.  3  maggio  1996,  n.  246
 nell'intero  testo e relativamente agli artt. 3, comma 3, e 12, comma
 4; decreti-legge tutti recanti "Disposizioni in materia di riutilizzo
 dei residui derivanti da cicli di  produzione  o  di  consumo  in  un
 processo  produttivo  o  in  un  processo  di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti"; ed inoltre dell'art.  15,  comma
 2,  lettera  c)  o  lettera  d),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400
 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri),  promossi  con ordinanze emesse il 10
 aprile 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di  Comacchio,
 il  30  marzo, il 15 e 21 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara, il 13
 aprile 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova, il
 26 settembre  1995  dal  pretore  di  Udine,  sezione  distaccata  di
 Cividale  del  Friuli,  il  21 novembre 1995 (n. 4 ordinanze) e il 16
 gennaio 1996 dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, il
 2  febbraio  1996  dal  pretore  di  Udine,  sezione  distaccata   di
 Palmanova,   il  25  ottobre  1995  dal  pretore  di  Udine,  sezione
 distaccata di Cervignano del Friuli, il 18 gennaio 1996  dal  pretore
 di  Ferrara,  sezione distaccata di Comacchio, il 9 febbraio 1996 dal
 pretore  di  Udine,  il  31 maggio 1996 dal pretore di Macerata, il 9
 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Udine, l'11 giugno 1996
 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli,  l'8
 febbraio  1996  (n. 2 ordinanze) dal pretore di Ferrara, il 17 maggio
 1996 (n.  2 ordinanze) dal pretore di Macerata e il 23  gennaio  1996
 dal  pretore  di  Ferrara,  rispettivamente iscritte ai nn. 383, 636,
 651, 652, 740, 909 del registro ordinanze 1995 ed ai  nn.  258,  259,
 260,  261,  276,  474, 496, 575, 625, 887, 901, 902, 946, 1135, 1189,
 1247, 1248, 1279 del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica nn. 26, 42, 43 e 46, prima serie
 speciale, dell'anno 1995 e nn. 1, 13, 14, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 40,
 43, 44, 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi
 nei confronti di diversi imputati per violazioni  delle  norme  sullo
 smaltimento  dei  rifiuti  (d.P.R.  10  settembre  1982,  n. 915), il
 pretore di Ferrara (con ordinanze emesse il  30  marzo  1995,  il  15
 febbraio  1995,  il  21  febbraio  1995, due l'8 febbraio 1996, il 23
 gennaio 1996 ed iscritte al registro ordinanze nn. 636, 651 e 652 del
 1995 e nn.   1135, 1189 e 1279 del  1996);  il  pretore  di  Ferrara,
 sezione  distaccata  di  Comacchio  (con  due  ordinanze emesse il 10
 aprile 1995 ed il 18 gennaio 1996 ed iscritte al reg. ord. n. 383 del
 1995 e n. 575 del 1996); il  pretore  di  Udine  (con  tre  ordinanze
 emesse il 9 febbraio 1996 ed iscritte al reg. ord. nn. 625, 901 e 902
 del  1996); il pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova (con
 due ordinanze emesse il 13 aprile 1995  ed  il  2  febbraio  1996  ed
 iscritte al reg. ord.  n. 740 del 1995 e n. 474 del 1996); il pretore
 di  Udine,  sezione  distaccata di Cividale del Friuli (con ordinanze
 emesse il 26 febbraio 1995 e l'11 giugno 1996  ed  iscritte  al  reg.
 ord. n. 909 del 1995 e n. 946 del 1996); il pretore di Udine, sezione
 distaccata  di  Cervignano  del  Friuli  (con  ordinanza emessa il 25
 ottobre 1995 ed iscritta al reg. ord. n. 496 del 1996); il pretore di
 Perugia, sezione distaccata di Assisi (con ordinanze  emesse  quattro
 il  21  novembre  1995  ed una il 16 gennaio 1996 ed iscritte al reg.
 ord. nn. 258, 259, 260, 261 e 276 del 1996); il pretore  di  Macerata
 (con  ordinanze  emesse una il 31 maggio 1996 e due il 17 maggio 1996
 ed iscritte al reg. ord.   nn. 887, 1247  e  1248  del  1996),  hanno
 sollevato,   in   riferimento  a  diversi  parametri  costituzionali,
 questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'intero  testo  o  di
 singole  disposizioni dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo
 1995, n. 66, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre  1995,  n.  463,  8
 gennaio   1996,   n.   8,  3  maggio  1996,  n.  246,  tutti  recanti
 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
 di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
 di combustione,  nonche'  in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti"
 (decreti-legge  decaduti,  dopo  la  proposizione  degli incidenti di
 costituzionalita', per mancata conversione  ed  i  cui  effetti  sono
 stati  successivamente  sanati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575),
 ed inoltre dell'art. 15, comma 2, lettera  c)  o  lettera  d),  della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);
     che alcune ordinanze di rimessione (reg. ord. nn. 383, 636, 651 e
 652  del 1995 e nn. 575, 887, 1135, 1189, 1247, 1248 e 1279 del 1996)
 dubitano della  legittimita'  costituzionale  dell'intero  testo  dei
 decreti-legge  n.  3 del 1995, n. 66 del 1995, n. 8 del 1996 e n. 246
 del 1996, denunciando la  violazione:  a)  dell'art.  77  Cost.,  sia
 perche'  mancherebbero  i  requisiti  costituzionali di necessita' ed
 urgenza, sia  perche'  la  continua  reiterazione  dei  decreti-legge
 sottrarrebbe  al Parlamento la sua esclusiva competenza; b) dell'art.
 25 (o dell'art. 25, secondo comma) Cost., perche' sarebbe violato  il
 principio  della  riserva di legge in materia penale; c) dell'art.  3
 Cost., giacche' la protratta reiterazione dei decreti-legge  potrebbe
 produrre effetti definitivi attraverso il giudicato e determinare una
 disparita'  di  trattamento  tra  fattispecie  identiche diversamente
 giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge;
     che il pretore di Udine,  sezione  distaccata  di  Palmanova,  ha
 sollevato  questioni  di  legittimita' costituzionale: a) della norma
 (art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 1995) che  esclude  la
 punibilita' di chi, fino al 7 gennaio 1995 (data di entrata in vigore
 del  decreto-legge n. 3 del 1995), ha commesso un fatto previsto come
 reato dal  d.P.R.  n.  915  del  1982,  nell'esercizio  di  attivita'
 qualificate  come operazioni di smaltimento di residui secondo quanto
 disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data  26  gennaio
 1990 ovvero da norme regionali; b) della norma (art. 12, comma 5, del
 decreto-legge  n.  66  del  1995)  che esclude l'applicabilita' dello
 stesso d.P.R. n. 915  del  1982,  la'  dove  disciplina,  anche  agli
 effetti  sanzionatori,  le  attivita'  che  il  d.-l.  regolamenta  e
 qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui;
     che i dubbi di legittimita' sono prospettati in riferimento:   a)
 all'art.  77  Cost.,  mancando  i  requisiti di necessita' ed urgenza
 previsti per l'adozione di decreti-legge; b) all'art. 25  Cost.,  sia
 perche'  la  reiterazione di decreti-legge violerebbe il principio di
 riserva di legge in materia  penale,  sia  perche'  attraverso  norme
 regionali  sarebbe consentito di escludere la punibilita' di condotte
 altrimenti  sanzionate;  c)  all'art.  3  Cost.,  per  disparita'  di
 trattamento,  da  un lato, nella valutazione di una medesima condotta
 in  una  Regione  rispetto  al  restante  territorio  nazionale,   e,
 dall'altro,  tra  le  imprese  che  si  sono adeguate alla precedente
 disciplina del trattamento dei rifiuti, sopportando i relativi costi,
 e chi non vi ha provveduto, con  ripercussioni  sulla  concorrenza  e
 possibile  contrasto  anche con l'art. 41 Cost; d) agli artt. 10 e 11
 Cost., per mancato rispetto  della  direttiva  91/156  del  Consiglio
 della comunita' economica europea;
     che le stesse norme, contenute nei successivi decreti-legge (art.
 12, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 373 del 1995; art. 12, comma 4,
 del  decreto-legge  n.  463 del 1995, anche in combinato disposto con
 l'art. 2; art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1996, anche in
 combinato disposto con l'art. 2; art. 12, comma 4, del  decreto-legge
 n.   246  del  1996),  sono  oggetto  di  questioni  di  legittimita'
 costituzionale sollevate dai Pretori di Udine, sezione distaccata  di
 Cervignano  del  Friuli, di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di
 Udine, sezione distaccata di Palmanova, e di Macerata;
     che anche queste ordinanze denunciano, con motivazioni analoghe a
 quelle sopra esposte, il contrasto di tali disposizioni con gli artt.
 3, 10, 11, 25, 41 e 77 della Costituzione.  In  alcune  ordinanze  di
 rimessione,  inoltre,  viene  prospettato il contrasto con l'art.  24
 Cost.,  giacche'  l'art.  12, comma 4, avrebbe previsto come causa di
 non punibilita'  un  comportamento  inesigibile,  il  rispetto  delle
 condizioni  fissate  nel  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 26
 gennaio 1990, che, esorbitando  dai  poteri  ministeriali,  e'  stato
 annullato  dalla  Corte  costituzionale  perche'  privo  di copertura
 legale (sentenza n.  512  del  1990).  Alcune  ordinanze  denunciano,
 infine,  la  violazione degli artt. 9 (o 9, secondo comma) e 32 della
 Costituzione,  giacche'  sottrarre  alle  sanzioni  penali  attivita'
 relative a sostanze classificabili come residui violerebbe il diritto
 alla salubrita' dell'ambiente;
     che  i  pretori  di  Udine,  sezioni distaccate di Palmanova e di
 Cividale  del  Friuli,  hanno  sollevato  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 8 del
 1996 e dell'art.  3, comma 3, del decreto-legge n. 246  del  1996,  i
 quali   escludono   dal   campo   di   applicazione   dei  rispettivi
 decreti-legge i materiali considerati merci, in quanto inclusi  negli
 appositi    elenchi    approvati    dal    Ministro    dell'ambiente,
 successivamente integrati da nuovi materiali quotati in borse merci o
 listini ufficiali delle camere di commercio;
     che le questioni di legittimita'  costituzionale  sono  sollevate
 denunciando  la  violazione:  a) del principio di riserva di legge in
 materia penale (art. 25  Cost.),  in  quanto  l'esistenza  del  reato
 dipenderebbe  dall'inserimento  o  meno  delle  materie  trattate  in
 listini adottati dall'autorita' amministrativa, dai cui provvedimenti
 dipenderebbe  l'applicabilita'  della  normativa  sui  rifiuti  e  la
 punibilita'  o  meno  di determinate condotte; b) degli artt. 9 (o 9,
 secondo  comma),  32,  10,  25   e   77   della   Costituzione,   con
 argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte;
     che i pretori di Udine e di Udine, sezione distaccata di Cividale
 del  Friuli, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale
 della norma che esclude la punibilita' di  chi,  sino  al  7  gennaio
 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
 nocivi  nel  rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza (artt.
 12, comma 5, e 14 del decreto-legge n. 373 del 1995; artt. 12,  comma
 5,  e 14 del decreto-legge n. 8 del 1996), denunciandone il contrasto
 sempre con gli artt.  9,  secondo  comma,  10,  25,  32  e  77  della
 Costituzione;
     che  il  pretore  di  Perugia,  sezione  distaccata di Assisi, ha
 sollevato  ulteriori   questioni   di   legittimita'   costituzionale
 denunciando   anche,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  77  della
 Costituzione, l'art. 15, comma 2, lettera  c)  o  lettera  d),  della
 legge  n. 400 del 1988, nella parte in cui non indica, tra i casi nei
 quali il Governo non puo' rinnovare le disposizioni di decreti-legge,
 la mancata conversione in legge nel  termine  previsto  dall'art.  77
 Cost;
     che  in dodici dei ventiquattro giudizi promossi con le ordinanze
 sopra indicate (reg. ord. nn. 383, 636, 740 e 909 del 1995; nn.  258,
 259,  260,  261,  276,  474, 496 e n. 575 del 1996) e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, chiedendo che sia dichiarata
 l'inammissibilita' e la non fondatezza (o la manifesta  infondatezza)
 delle questioni;
   Considerato   che   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 concernono:  a) la disciplina delle  materie  prime  secondarie,  dei
 materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci
 o  in  listini  e  mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di
 commercio, nonche' della causa di non  punibilita'  (con  conseguente
 sottrazione  alla  disciplina sanzionatoria penale dettata dal d.P.R.
 10 settembre 1982, n. 915) sia  per  le  attivita'  qualificate  come
 attinenti  al  riutilizzo dei residui, sia per le operazioni relative
 allo stoccaggio provvisorio, a determinate  condizioni,  dei  rifiuti
 tossici  e  nocivi  (disciplina  dettata  dai decreti-legge 7 gennaio
 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n.    66,  7  settembre  1995,  n.  373,  8
 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n. 8 e 3 maggio 1996, n. 246);
 b) la legittimita' della reiterazione di decreti-legge non convertiti
 nei  termini,  per  la disciplina della stessa materia (art. 15 della
 legge 23 agosto 1988, n. 400);
     che  vengono  prospettate   questioni   identiche   o   connesse,
 prevalentemente concernenti le stesse disposizioni o norme di analogo
 contenuto, sicche' i giudizi possono essere riuniti per essere decisi
 con unica pronuncia;
     che,   successivamente   alla  proposizione  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti e'
 stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,
 emanato,  tra  l'altro,  per  dare  attuazione  alle  direttive della
 comunita' economica europea 91/156 e 91/689;
     che la disciplina della materia risulta per piu'  aspetti  mutata
 rispetto  a  quella  considerata  nelle  diverse ordinanze di rinvio,
 essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti  e
 di  sanzioni  (artt.  50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R.  10
 settembre 1982, n. 915 (art. 56);
     che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine  ai  profili
 attinenti  alla  decretazione  d'urgenza,  e'  opportuno che gli atti
 siano restituiti ai giudici rimettenti perche' essi possano  valutare
 se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997,
 il quadro normativo complessivo, le questioni sollevate siano tuttora
 rilevanti nei giudizi principali.