Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la regione Liguria, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 47, della deliberazione legislativa recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1995 n. 32 (Riordino delle aree protette)" in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione nonche' all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e agli artt. 21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. In data 12 marzo 1997 il Consiglio regionale della Liguria approvava il disegno di legge (n. 31/1996) recante "Modifiche ed integrazione alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32". Il comma 47 dell'art. 1 formava oggetto di rilievo governativo essendosi considerato, giusto provvedimento di rinvio dell'11 aprile 1997, che: "....Il comma 47, che sostituisce l'art. 47 della legge regionale n. 12/1995 prevede nel comma 8 di tale articolo, che nelle aree protette che dal 1 febbraio 1996 diventano (sono diventate) Parco naturale regionale, a seguito dell'entrata in vigore del Piano del parco, il divieto di attivita' venatorie nelle aree protette diventa operante nella stagione immediatamente successiva; tale disposizione, considerato che dal 1 febbraio 1996 determinate aree protette sono diventate giuridicamente parchi naturali regionali, contrasta con il principio secondo cui nei parchi naturali e' vietato l'esercizio venatorio in base sia all'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, sia all'art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992, la quale, si ricorda prevede sanzioni penali per tale divieto (art. 30, comma 1, lettera d)) ed esula dalla competenza regionale, anche sotto il profilo di una depenalizzazione di comportamenti passibili di sanzioni penali". In data 28 aprile 1997 e' pervenuta al Commissario di Governo Liguria notizia che il Consiglio regionale della Liguria non ha condiviso le osservazioni del Governo e ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo gia' deliberato. Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte costituzionale, che si propone con il presente atto per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 3 e 117 della Costituzione nonche' degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In un contesto nel quale il divieto di caccia nella "aree protette" ha creato nella realta' dei parchi regionali ricorrenti tentativi di elusione del principio fissato da due leggi dello Stato (art. 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sulle aree protette) la normativa introdotta dalla regione Liguria risulta ambigua e foriera di gravi violazioni del principio stesso. Se anche puo' essere razionale segnare con una regola speciale transitoria il passaggio di un'area da una disciplina venatoria-faunistica alla disciplina dei parchi naturali regionali, la formulazione scelta del novellato art. 47, comma 8, sembra comportare, fino all'indefinita adozione del piano del Parco, un regime del tutto contraddittorio, anche rispetto all'originaria destinazione d'uso delle aree in questione. Va infatti considerato che i piani faunistico-venatori provinciali, di cui all'art. 6 della legge regione Liguria 1 luglio 1994 n. 29, prevedono sia zone di destinazione venatoria che zone di protezione assoluta, sicche' il rinvio a tali aree e' assolutamente incomprensibile, salvo - ed e' qui la violazione del principio generale previsto dalla legislazione nazionale - cannotare l'area, sin dal febbraio 1996, come "Parco naturale regionale e prevedere all'ultimo capoverso del citato comma 8 che "a seguito dell'entrata in vigore del piano del Parco, il divieto di esercizio dell'attivita' venatoria nelle aree protette diventa operante a partire dalla stagione venatoria immediatamente successiva". Delle due l'una: o il divieto riguarda aree nelle quali non si poteva gia' cacciare ed allora non ha senso la moratoria, ovvero il divieto riguarda aree nelle quali si poteva cacciare ed allora il richiamo ai tempi indefiniti di adozione del piano del Parco costituisce elusione sostanziale del principio di legislazione nazionale che nelle aree protette non si pratica la caccia in base a divieto assistito da sanzione penale sulla quale non puo' incidere il legislatore regionale.