IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento non contenzioso avente ad oggetto l'autorizzazione al mutamento della convenzione matrimoniale stipulata dai coniugi Todone Mario e Vorano Armida, con atto a rogito notaio Cutrupia di Udine del 14 settembre 1977, rep. n. 14055. Letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione; Visto il parere del p.m.; Osserva Il provvedimento di che trattasi, concernendo il preventivo controllo, da parte del giudice, della rispondenza della nuova convenzione matrimoniale, all'interesse della famiglia, e dell'assenza di una qualsiasi coartazione, da opera di uno dei coniugi, della volonta' dell'altro coniuge, riveste indubbio carattere autorizzatorio e non, come sostenuto dai ricorrenti, di semplice omologazione dell'atto; che trattasi, poi, di un controllo preventivo, deve ritenersi sulla base del criterio sistematico, posto che l'art. 162, terzo comma, ultima alinea, c.c. (nella formulazione ante novella legge aprile 1981, n. 42), consentiva il mutamento delle convenzioni stipulate dopo la celebrazione del matrimonio, soltanto "previa" autorizzazione del giudice, sicche' analogo carattere (preventivo) deve attribuirsi all'autorizzazione che la norma (transitoria) di cui all'art. 2 legge 10 aprile 1981, n. 42, ha mantenuto per le convenzioni stipulate, per atto pubblico, prima dell'entrata in vigore della stessa legge, essendo chiaro che il legislatore, per esse, ha inteso lasciare del tutto immutata la previgente normativa, nella sua interezza; Passando, invece, all'esame della questione di costituzionalita' del cit. art. 2 legge 10 aprile 1981, n. 142, si osserva che non e' dato ben comprendere quale sia la ratio della discriminazione con esso introdotta dal legislatore, tra le convenzioni stipulate, per atto pubblico, anteriormente alla legge suddetta (il cui mutamento resta soggetto a previa autorizzazione del giudice), e quelle stipulate successivamente (che, invece - in virtu' dell'art. 1 legge n. 142/1981 - possono essere mutate senza necessita' di alcuna autorizzazione), Non puo', pertanto, che ritenersi l'irragionevolezza della norma suddetta, ed il contrasto di essa con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost., essendovi una palese disparita' di trattamento, quando alla necessita' della preventiva autorizzazione del giudice, tra coloro che hanno stipulato, per atto pubblico, una convenzione matrimoniale anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 142/1981, e coloro che, invece, l'hanno stipulata successivamente; La questione di costituzionalita' dell'art. 2 legge n. 142/1981, oltre che, per quanto sopra, non manifestatamente infondata, appare rilevante nel procedimento in esame, posto che esso riguarda il mutamento di una convenzione stupulata, per atto pubblico, il 14 settembre 1977, che, per il persistente rifiuto da parte dei ricorrenti, all'uopo convocati davanti al giudice relatore, di chiarire i motivi posti a base della loro richiesta (con la conseguente impossibilita' per il Tribunale di accertare la sussistenza dei presupposti dell'invocata autorizzazione), non potrebbe che essere respinta;