IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza   nel   procedimento   non
 contenzioso  avente  ad  oggetto  l'autorizzazione al mutamento della
 convenzione matrimoniale stipulata dai coniugi Todone Mario e  Vorano
 Armida,  con  atto a rogito notaio Cutrupia di Udine del 14 settembre
 1977, rep. n. 14055.
   Letto il ricorso ed esaminata l'allegata documentazione;
   Visto il parere del p.m.;
                                Osserva
   Il  provvedimento  di  che  trattasi,  concernendo  il   preventivo
 controllo,  da  parte  del  giudice,  della  rispondenza  della nuova
 convenzione   matrimoniale,   all'interesse   della    famiglia,    e
 dell'assenza  di  una  qualsiasi  coartazione,  da  opera  di uno dei
 coniugi,  della  volonta'  dell'altro   coniuge,   riveste   indubbio
 carattere  autorizzatorio  e  non,  come sostenuto dai ricorrenti, di
 semplice omologazione dell'atto; che trattasi, poi, di  un  controllo
 preventivo, deve ritenersi sulla base del criterio sistematico, posto
 che  l'art. 162, terzo comma, ultima alinea, c.c. (nella formulazione
 ante novella legge aprile 1981, n. 42), consentiva il mutamento delle
 convenzioni stipulate dopo la celebrazione del  matrimonio,  soltanto
 "previa"   autorizzazione  del  giudice,  sicche'  analogo  carattere
 (preventivo)  deve  attribuirsi  all'autorizzazione  che   la   norma
 (transitoria)  di  cui  all'art.  2  legge  10 aprile 1981, n. 42, ha
 mantenuto per le convenzioni  stipulate,  per  atto  pubblico,  prima
 dell'entrata  in  vigore  della  stessa  legge, essendo chiaro che il
 legislatore, per esse, ha  inteso  lasciare  del  tutto  immutata  la
 previgente normativa, nella sua interezza;
   Passando,  invece,  all'esame  della questione di costituzionalita'
 del cit. art. 2 legge 10 aprile 1981, n. 142, si osserva che  non  e'
 dato  ben  comprendere  quale  sia la ratio della discriminazione con
 esso introdotta dal legislatore, tra le  convenzioni  stipulate,  per
 atto  pubblico,  anteriormente  alla legge suddetta (il cui mutamento
 resta  soggetto  a  previa  autorizzazione  del  giudice),  e  quelle
 stipulate  successivamente (che, invece - in virtu' dell'art. 1 legge
 n. 142/1981 -  possono  essere  mutate  senza  necessita'  di  alcuna
 autorizzazione),
   Non  puo',  pertanto,  che ritenersi l'irragionevolezza della norma
 suddetta, ed il contrasto di essa con il principio di uguaglianza dei
 cittadini di cui all'art. 3 Cost., essendovi una palese disparita' di
 trattamento, quando alla necessita' della  preventiva  autorizzazione
 del  giudice,  tra coloro che hanno stipulato, per atto pubblico, una
 convenzione matrimoniale anteriormente all'entrata  in  vigore  della
 legge   n.   142/1981,   e  coloro  che,  invece,  l'hanno  stipulata
 successivamente;
   La questione di costituzionalita' dell'art. 2  legge  n.  142/1981,
 oltre  che,  per quanto sopra, non manifestatamente infondata, appare
 rilevante nel procedimento in  esame,  posto  che  esso  riguarda  il
 mutamento  di  una  convenzione  stupulata,  per atto pubblico, il 14
 settembre  1977,  che,  per  il  persistente  rifiuto  da  parte  dei
 ricorrenti,  all'uopo  convocati  davanti  al  giudice  relatore,  di
 chiarire  i  motivi  posti  a  base  della  loro  richiesta  (con  la
 conseguente   impossibilita'   per   il  Tribunale  di  accertare  la
 sussistenza  dei  presupposti  dell'invocata   autorizzazione),   non
 potrebbe che essere respinta;