IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Letti gli atti e  ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  del
 combinato  disposto  degli  artt.  665,  primo  comma,  e 676 c.p.p.;
 ritenuto di dovere provvedere de plano ai sensi  degli  artt.  676  e
 667,  quarto  comma,  c.p.p.,  trattandosi  di  decidere  "in  ordine
 all'estinzione del  reato  dopo  la  condanna,  all'estinzione  della
 pena...",
                               Premesso
   Con sentenza n. 158 in data 20 marzo 1991 (divenuta irrevocabile il
 2  marzo  1993),  il  pretore  del  circondario di Trani addetto alla
 sezione distaccata di Andria condannava  Ruotolo  Vincenzo  (nato  ad
 Andria  il  6  maggio  1949), odierno ricorrente, alla pena di giorni
 trenta di arresto e lire  25.000.000  di  ammenda  (e  alla  sanzione
 amministrativa  della  demolizione  ex  art.  7, ult. comma, legge n.
 47/1985), ritenendolo responsabile dei reati di  cui  agli  artt.  81
 cpv. c.p., 20 lett. b) legge n. 47 del 1985, 20 legge n. 64 del 1974,
 13  legge  n.  1086  del 1971 e 221 regio-decreto   n. 1265 del 1934,
 accertati in Andria il 10 aprile 1990, per avere realizzato (alla III
 trav. a destra di  via  Malpighi  di  Andria)  ed  anche  abitato  un
 manufatto  edilizio  (composto  da  piano  terra e primo piano, della
 superficie di mq  170  per  sezione)  in  assenza  della  concessione
 edilizia,  del  deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio
 regionale del genio  civile,  della  direzione  dei  lavori  e  della
 licenza di abitabilita'.
   Ammesso  con  ordinanza  in  data  27  aprile 1995 del tribunale di
 sorveglianza di Bari, al regime dell'affidamento in prova al servizio
 sociale, il condannato, con ricorso presentato  il  4  febbraio  1997
 attraverso  il  proprio  difensore  fiduciario  dott.  proc. Lucio de
 Benedictis,  ha  chiesto  a   questo   g.e.   "l'adozione   di   ogni
 provvedimento  utile  e  necessario  finalizzato alla declaratoria di
 estinzione della pena di cui sopra", ai sensi del combinato  disposto
 degli  artt.  2 c.p., 39,  comma 1, legge n. 724 del 1994 e 38, legge
 n. 47 del 1985. E cio' per avere presentato,  unitamente  al  coniuge
 comproprietario  Romanelli  Rosa,  tempestiva  domanda di cd. condono
 edilizio dell'immobile de quo e corrisposto per  intero  la  relativa
 oblazione  nella  misura  certificata  congrua  dal  competente  capo
 settore tecnico del comune di Andria.
                                Osserva
   Si  evince  dalla  certificazione  in data 21 gennaio 1997 del capo
 settore tecnico del comune  di  Andria  (nonche'  dalle  copie  delle
 istanze  allegate  al  ricorso)  che  "i  sigg.ri  Ruotolo Vincenzo e
 Romanelli Rosa... in data 3 febbraio 1995, con protocollo n. 3385, in
 qualita' di proprietari, hanno presentato  istanza  per  il  rilascio
 della  concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della
 legge n. 724/1994, relativamente al fabbricato sito in Andria alla  1
 traversa  via  Vignale (foglio 29, particella 1517); l'abuso riguarda
 la realizzazione di un piano terra, un primo piano,  nonche'  piccolo
 ripostiglio  a  2  piano,  per una cubatura complessiva di mc 685,56;
 l'oblazione, autodeterminata dal richiedente, e' congrua nell'importo
 di lire 5.299.000, del quale  e'  stata  versata  la  1  rata  di  L.
 4.951.000...   nonche'   la  differenza  a  saldo...  comprensiva  di
 interessi di mora del 10%".
   Ora,  non  puo'  revocarsi  in  dubbio  che,  trattandosi  di   una
 costruzione oggettivamente (perche' non superiore a 750 metri cubi) e
 temporalmente   (perche'   ultimata   entro   il  31  dicembre  1993)
 "condonabile"  ai  sensi  dell'art.  39  legge  n.  724  del  1994  e
 coincidente  con  quella  abusiva  oggetto  della  sentenza penale di
 condanna de qua (v. anche ordinanza del tribunale di sorveglianza  di
 Bari  in  data  27  aprile  1995,  nella quale si legge "3 trav. a dx
 Malpighi, c.n., (ora 2 trav. dx di via Vignale)"), ove il Ruotolo non
 fosse stato irrevocabilmente condannato  prima  del  28  luglio  1994
 (data questa in cui entro' in vigore il d.-l. 26 luglio 1994, n. 468,
 e  cioe'  il primo dei vari decreti-legge che, sostanzialmente, prima
 della approvazione della legge n. 724 del 1994, riaprirono il termine
 di cui all'art. 35, primo  comma,  legge  n.  47/1985),  il  medesimo
 avrebbe fruito dell'effetto estintivo dei reati in questione previsto
 dal  combinato  disposto  degli artt.   39, comma 1, legge n. 724 del
 1994 e 38, secondo comma, legge n.  47 del 1985, secondo cui, appunto
 "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati" in parola.
   Ma, poiche' la sentenza de qua e' passata in cosa  giudicata  il  2
 marzo  1993,  il  ricorrente  non puo' invocare il combinato disposto
 degli artt. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  39,
 comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, atteso che la fattispecie e'
 espressamente  regolata,  invece,  dal combinato disposto degli artt.
 39, comma 1, legge n. 724 cit. e 38,  comma  3,  legge  n.  47  cit.,
 secondo  il quale "Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia
 intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati prevsiti  dal
 comma   precedente,  viene  fatta  annotazione  della  oblazione  nel
 casellario giudiziale.  In tal caso non si tiene conto dlela condanna
 al fine  dell'applicazione  della  recidiva  e  del  beneficio  della
 sospensione condizionale della pena".
   E', dunque, indubitabile che, allo stato della riportata normativa,
 che, come il Ruotolo, sia stato irrevocabilmente condannato per reati
 urbanistico-edilizi  prima  della  entrata  in  vigore del cosiddetto
 nuovo condono  edilizio  non  possa  pretendere  altro  che  la  mera
 annotazione della oblazione nel casellario giudiziale.
   E  della  esattezza  della  intepretazione  anzidetta  (peraltro la
 lettera dell'art. 38, terzo comma, legge n. 47 del 1985 e'  oltremodo
 univoca  e  non  autorizza  dubbi  interpretativi  di  sorta) si trae
 conferma dalla  lettura  dell'art.  44  della  legge  medesima  (pure
 richiamato  dall'art.   39, comma 1, legge n. 724 del 1994), il quale
 art.  infatti,  non  prevede  la  sospensione  della  esecuzione  dei
 processi penali a differenza di quanto previsto per  i  "procedimenti
 amministrativi e giurisdizionali".
   Va  detto,  infine,  che non appare analoga alla fattispecie de qua
 quella considerata dalla suprema Corte nella sentenza della sez.    3
 pen.  in  data  27  gennaio-24  marzo 1993 (ric. Farinelli, in Gisut.
 pen.  1994,  II,  77,  m.),   richiamata   dal   ricorrente,   questa
 riferendosi,  evidentemente,  alla diversa ipotesi del comproprietrio
 non oblante condannato per il reato di cui all'art. 20  legge  n.  64
 del  1974  con sentenza passata in giudicato prima della modifica, di
 natura penale  sostanziale  (e  quindi  rilevante  ex  art.  2  c.p.)
 apportata  dall'art.  6 decreto-legge n. 2 del 1988, convertito dalla
 legge n. 68 del  1988  (modifica  in  virtu'  della  quale  l'effetto
 estintivo di cui all'art.  38, secondo comma, legge n. 47 del 1985 e'
 stato  esteso  sotto  il  profilo oggettivo "Essa estingue altresi' i
 reati di cui all'art.  20 della legge 2 febbaio 1974, n. 64,  nonche'
 i  procedimenti  di esecuzione delle sanzioni amministrative" e sotto
 quello soggettivo "Qualora l'immobile appartenga a piu'  proprietari,
 l'oblazione  versata  da  uno  di  essi  estingue  il reato anche nei
 confronti degli altri comproprietari").
   Tutto cio' posto,  ritiene  sommessamente  questo  giudice  che  il
 differente trattamento riservato dalla legge a coloro i quali, avendo
 richiesto   la   sanatoria   edilizia,   non   siano   stati   ancora
 irrevocabilmente condannati in sede penale per i reati  indicati  dal
 capoverso  dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, commessi entro
 il 31 dicembre 1993 - e possano  quindi  beneficiare  dei  favorevoli
 effetti  di  cui all'art. 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724
 (in relazione al secondo comma dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985 n.
 47) - rispetto a coloro i quali, invece, siano stati irrevocabilmente
 condannati per gli stessi reati prima di  avere  avuto  la  giuridica
 possibilita'  di  presentare  la  domanda  di  condono,  e' contrario
 all'art. 3, comma  1,  della  Costituzione,  non  trovando  esso  una
 adeguata  giustificazione  (come  invece  ritenuto  dalla Corte cost.
 sent. 31  marzo  1988,  n.  369,  secondo  cui  "non  puo'  ritenersi
 ''irrazionale'',  il  non avere previsto, a favore dei richiedenti la
 concessione in sanatoria gia'  condannati  con  sentenza  definitiva,
 l'estinzione  dell'esecuzione  della  pena",  conf.  Corte cost. ord.
 18-22  luglio  1996,  n.  294)  nella  diversita'   delle   posizioni
 giuridiche soggettive (rispettivamente imputato e condannato), ove si
 consideri  che  la  detta  diversita'  -  e  l'evidenziato differente
 trattamento giuridico che ne consegue in relazione a  reati  identici
 oggettivamente e temporalmente (essi, infatti, potrebbero addirittura
 essere stati commessi il medesimo giorno) - si fondano su fattori del
 tutto  casuali  e  contingenti (quali la maggiore o minore durata del
 processo penale, il maggiore o minore carico di lavoro della  procura
 circondariale  e della pretura competenti rispettivamente ad indagare
 e a giudicare, il piu' o meno tempestivo accertamento  del  reato  da
 parte  della  polizia  giudiziaria),  oltre  che  indipendenti  dalla
 iniziativa del responsabile dell'abuso edilizio (come accade, invece,
 nella diversa ipotesi della sanatoria  cosiddetta  ordinaria  di  cui
 agli  artt. 13 e 22 legge n.  47/1985, ove, in effetti, "questa causa
 estintiva...  deriva,  si  noti,  da  una  iniziativa  dello   stesso
 responsabile  dell'abuso  (richiesta di concessione in sanatoria...),
 cosi' Corte cost. ord. 18-22 luglio 1996, n. 294, cit.).
   Sicche',  acquistando  la sollevata questione rilevanza al fine del
 decidere il presente giudizo incidentale di esecuzione (e cio'  anche
 perche'  l'esito  positivo  dell'affidamento  in  prova  al  servizio
 sociale - cui il Ruotolo risulta essere stato sottoposto  -  estingue
 solamente  la  pena detentiva e non anche quella pecuniaria; v. Cass.
 s.u. 27 settembre 1995, Sessa, Cass. pen. 1996, 482), va sollevata di
 ufficio la questione di  legittimita'  costituzionale  del  combinato
 disposto  degli  artt. 38, terzo comma legge 28 febbaio 1985, n. 47 e
 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in  cui  non
 prevede  l'estinzione della pena (e/o della sua esecuzione), a favore
 di chi - dopo essere stato irrevocabilmente condannato (per  uno  dei
 reati  indicati dall'art. 38, secondo comma, legge n. 47 del 1985) in
 data antecedente alla data di entrata in vigore della  legge  n.  724
 del 1994 citata, e sussistendo le condizioni oggettive e temporali di
 cui  all'art.  39  ridetto  -  presenti domanda di condono edilizio e
 versi l'oblazione nella  misura  ritenuta  congrua  dalla  competente
 autorita' amministrativa.