IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 marzo 1997 nella causa recante il n. 1637/1996 ruolo aff. cont. civ. vertente tra: Schiavo Pietro Gerardo rappresentato e difeso dal dr. proc. Carmine D'Andrea, dr. proc. Fabrizio Violante, dr. Maurizio Morelli e dr. Giuliano Gallotta, contro Ministero delle finanze in persona del suo Ministro pro-tempore - convenuto, contumace, e Automobile club d'Italia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - convenuto, contumace. Visto l'atto di citazione avanzato da Schiavo Pietro Gerardo, come in atti domiciliato e rappresentato, contro il Ministero delle finanze in persona del suol Ministro pro-tempore e A.C.I. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Visto l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato dalla sig.ra Mele Rosanna, sig. Giuseppe Serrelli e Codacons in persona del suo legale rappresentante pro-tempore tutti rappresentanti e difesi dal dr. proc. Michelangelo Trapanese; Considerato che con la detta citazione le parti costituite hanno eccepito che la sovrattassa annuale a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel - cosi' come stabilito dall'art. 8 d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691 e' stata abrogata dall'art. 3, comma 149 della legge n. 549/1995 recipiente la direttiva comunitaria 91/441/CEE per i veicoli aventi le caratteristiche tecniche risultanti da annotazioni sulla carta di circolazione di che all'art. 65, comma 5 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427 per la qual cosa le parti istanti chiedevano la restituzione delle somme pagate ed indebitamente percepite dalle convenute in quanto non dovute; Considerato che non possono usufruire del beneficio dell'esenzione dal pagamento della sovrattassa i proprietari dei veicoli con alimentazione a gasolio conformi alla recepita direttiva comunitaria 91/441/CEE - annotata sulla carta di circolazione - immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992; Atteso che questa discriminante diversita' di trattamento e difforme applicazione della norma denota disuguaglianza e non uguaglianza di trattamento dei cittadini innanzi alla legge e quindi violazione di un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale, l'art. 3. Tanto premesso la complessiva questione incidentale di costituzionalita' sollevata appare chiaramente rilevante nel presente giudizio in quanto l'esito di quest'ultimo e' dipendente dalla risoluzione della questione sollevata. Al promovimento della questione appena cennata consegue la necessita' dell'assolvimento degli adempimenti che saranno meglio specificati in parte dispositiva, nonche' la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.