IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento  disciplinare
 promosso  in  data  8  febbraio 1997 dal procuratore della Repubblica
 presso questo tribunale ai sensi dell'art. 73,  terzo  comma,  d.P.R.
 26  aprile 1986, n. 131 nei confronti del notaio dott. Cesare Alberto
 Forestieri, iscritto al collegio notarile di Bologna e con studio  in
 Bologna, piazza San Domenico 9.
                     Ritenuto in fatto e in diritto
   Con  rapporti in data 9 e 11 ottobre 1996 l'ufficio del registro di
 Bologna, atti pubblici e atti privati, riferiva al procuratore  della
 Repubblica  presso l'intestato tribunale che il notaio Cesare Alberto
 Forestieri aveva omesso di presentare ad esso Ufficio finanziario  il
 repertorio   degli   atti,   relativamente  al  primo  e  al  secondo
 quadrimestre dell'anno 1996, per il controllo previsto  dall'art.  68
 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
   Con istanza in data 8 febbraio 1997 il procuratore della Repubblica
 chiedeva  che  questo  tribunale  sospendesse  il  notaio  Forestieri
 dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 73, secondo e  terzo
 comma, d.P.R.  26 aprile 1986, n. 131.
   Con  decreto  in  data  18  febbraio  1997,  notificato  al  notaio
 Forestieri nei modi stabiliti dall'art. 273 r.d. 10  settembre  1914,
 n.  1326, il presidente dell'intestato tribunale, visti gli artt. 151
 e 152, legge 16 febbraio 1913, n. 89, fissava per il giorno 17  marzo
 1997,  ore  9,30  l'udienza  camerale  affinche' il notaio Forestieri
 potesse esporre le proprie difese.
   All'udienza camerale odierna il  notaio  Forestieri,  a  mezzo  del
 procuratore  speciale  avv.  Paolo  Faldella,  ha  dedotto  di  avere
 presentato in data  31  gennaio  1997  all'ufficio  del  registro  di
 Bologna  il  proprio repertorio degli atti fra vivi e ha sollevato la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 131/1986 per contrasto con l'art.  25,
 secondo  comma,  della  Costituzione  o  comunque con l'art. 23 della
 medesima Carta costituzionale  non  prevedendo  la  durata  minima  o
 massima della comminata sanzione della sospensione.
   Il  p.m.  ha  insistito  per  l'irrogazione  della sospensione e ha
 condiviso il dubbio di legittimita' costituzionale relativo  all'art.
 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.
   Ad  avviso  del  tribunale  la  questione  di costituzionalita', in
 riferimento all'art. 25, secondo comma, della  Costituzione,  non  e'
 manifestamente  infondata ed e' rilevante ai fini della decisione del
 presente procedimento disciplinare.
   L'art. 68 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile
 1986,  n.  131  stabilisce  che  i  soggetti di cui all'art. 67 dello
 stesso decreto del  Presidente  della  Repubblica  (notai,  ufficiali
 giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli
 altri  pubblici  ufficiali  per  gli atti da essi redatti, ricevuti o
 autenticati, i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e
 gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno
 partecipato nell'esercizio delle loro funzioni) devono, entro il mese
 successivo  a  ciascun  quadrimestre  solare  nei   giorni   indicati
 dall'ufficio  del  registro  competente per territorio, presentare il
 repertorio all'ufficio stesso  per  il  controllo  della  regolarita'
 della sua tenuta e della registrazione degli atti in esso iscritti.
   L'art.   73,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  131/1986  dispone  che  il  pubblico  ufficiale,  per
 l'omessa  o  tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1
 dell'art. 68, e' punito con la pena  pecuniaria  indicata  nel  primo
 comma  (da lire 50 mila a lire 200.000) e, quando il ritardo superi i
 trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
   Il terzo comma statuisce che il procuratore  della  Repubblica,  su
 rapporto  dell'Ufficio  del registro, chiede all'autorita' competente
 l'applicazione della sospensione.
   Ai sensi dell'art. 151 della  legge  notarile,  la  sanzione  della
 sospensione e' applicata dal tribunale civile nella cui giurisdizione
 e' la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio.
   Orbene  l'art.  73  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
 131/1986 non indica, ne' nel minimo ne' nel massimo, la durata  della
 sanzione della sospensione.
   La  comminata  inibizione  temporanea  dall'esercizio professionale
 costituisce la sanzione della violazione di un obbligo imposto  dalla
 legge  fiscale,  violazione  non  riconducibile  ad una delle tipiche
 fattispecie punite dalla legge notarile (legge 16 febbraio  1913,  n.
 89) con la sospensione.
   L'indeterminatezza   della   durata   della  sospensione  comminata
 dall'art.  73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986
 viola il principio di legalita' sancito dall'art. 25, secondo  comma,
 della  Costituzione  della  Repubblica  italiana, il quale impone una
 puntuale e completa definizione non solo dei comportamenti vietati ma
 anche delle relative sanzioni, specie quando queste sono suscettibili
 di   incidere   su   valori   costituzionalmente  tutelati  quale  lo
 svolgimento dell'attivita' professionale liberamente scelta  (art.  4
 della Cost.).