IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare promosso in data 8 febbraio 1997 dal procuratore della Repubblica presso questo tribunale ai sensi dell'art. 73, terzo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nei confronti del notaio dott. Cesare Alberto Forestieri, iscritto al collegio notarile di Bologna e con studio in Bologna, piazza San Domenico 9. Ritenuto in fatto e in diritto Con rapporti in data 9 e 11 ottobre 1996 l'ufficio del registro di Bologna, atti pubblici e atti privati, riferiva al procuratore della Repubblica presso l'intestato tribunale che il notaio Cesare Alberto Forestieri aveva omesso di presentare ad esso Ufficio finanziario il repertorio degli atti, relativamente al primo e al secondo quadrimestre dell'anno 1996, per il controllo previsto dall'art. 68 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Con istanza in data 8 febbraio 1997 il procuratore della Repubblica chiedeva che questo tribunale sospendesse il notaio Forestieri dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 73, secondo e terzo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Con decreto in data 18 febbraio 1997, notificato al notaio Forestieri nei modi stabiliti dall'art. 273 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, il presidente dell'intestato tribunale, visti gli artt. 151 e 152, legge 16 febbraio 1913, n. 89, fissava per il giorno 17 marzo 1997, ore 9,30 l'udienza camerale affinche' il notaio Forestieri potesse esporre le proprie difese. All'udienza camerale odierna il notaio Forestieri, a mezzo del procuratore speciale avv. Paolo Faldella, ha dedotto di avere presentato in data 31 gennaio 1997 all'ufficio del registro di Bologna il proprio repertorio degli atti fra vivi e ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione o comunque con l'art. 23 della medesima Carta costituzionale non prevedendo la durata minima o massima della comminata sanzione della sospensione. Il p.m. ha insistito per l'irrogazione della sospensione e ha condiviso il dubbio di legittimita' costituzionale relativo all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Ad avviso del tribunale la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non e' manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della decisione del presente procedimento disciplinare. L'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni) devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso per il controllo della regolarita' della sua tenuta e della registrazione degli atti in esso iscritti. L'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 dispone che il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel primo comma (da lire 50 mila a lire 200.000) e, quando il ritardo superi i trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. Il terzo comma statuisce che il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sospensione. Ai sensi dell'art. 151 della legge notarile, la sanzione della sospensione e' applicata dal tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio. Orbene l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 non indica, ne' nel minimo ne' nel massimo, la durata della sanzione della sospensione. La comminata inibizione temporanea dall'esercizio professionale costituisce la sanzione della violazione di un obbligo imposto dalla legge fiscale, violazione non riconducibile ad una delle tipiche fattispecie punite dalla legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) con la sospensione. L'indeterminatezza della durata della sospensione comminata dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 viola il principio di legalita' sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, il quale impone una puntuale e completa definizione non solo dei comportamenti vietati ma anche delle relative sanzioni, specie quando queste sono suscettibili di incidere su valori costituzionalmente tutelati quale lo svolgimento dell'attivita' professionale liberamente scelta (art. 4 della Cost.).