LA CORTE D'APPELLO
Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale promosso
contro Vitiello Raffaele di cui al numero 102/1991 r.g.app.
Vitiello Raffaele nato a Istrana (Treviso) il 13 marzo 1956, veniva
tratto al giudizio del pretore di Trieste per rispondere degli
addebiti come sotto descritti:
a) agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 577, secondo comma,
codice penale, per avere colpito con pugni in testa e al mento, con
calci e con ginocchiate nella schiena e nel ventre, nonche' per avere
gettato dalle scale la moglie Tempo Mariledi, cagionandole lesioni
personale dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in
giorni dieci;
b) del reato p. e p. dall'art. 610 c.p. perche', con violenza
consistita negli atti di cui al capo a) e nel gettarla fuori di casa,
costringeva Tempo Mariledi ad uscire dall'appartamento e rimanere
all'addiaccio, vestita del solo pigiana.
In Trieste il 3 gennaio1990.
La vicenda traeva origine da una lite tra coniugi nell'ambito di un
rapporto da tempo deteriorato.
Per tali reati il Vitiello, con istanza dell'11 aprile 1990,
chiedeva che il processo venisse celebrato con il rito del giudizio
abbreviato.
Il p.m., per altro, negava il proprio consenso a tale rito, cio'
motivando con la gravita' dei fatti, con la mancata resipiscenza
nell'imputato e con la necessita' di assumere oralmente alcuni testi.
La difesa, allora, sollevava incidente di incostituzionalita' del
rito abbreviato come attualmente previsto, nella parte in cui
stabilisce la insindacabilita' del diniego del p.m. all'ammissione di
tale rito.
Il pretore respingeva l'eccezione ritenendola infondata.
Nel merito il giudicante di primo grado, svolta l'istruttoria
dibattimentale. riteneva provata la colpevolezza del Vitiello in
ordine a entrambi gli addebiti tenuto conto delle testimonianze della
madre della parte offesa, di tale Pecorari che porto' la Tempo
all'ospedale ove era stata trattenuta per sei giorni e del
carabiniere Capogreco che l'aveva trovata in strada vestita del solo
pigiama.
Uniti quoad poenam i due delitti nella continuazione, il Vitiello
veniva condannato alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione.
Il condannato impugnava la sentenza e in primis, rilevato di averla
gia' tempestivamente formulata, riproponeva la stessa eccezione di
nullita' che il pretore aveva respinta.
Diversamente dal giudice di primo grado ritiene questa Corte che la
questione non appaia manifestamente infondata e cio' per i motivi che
verranno esposti in appresso.
All'esame della questione va premesso che questa Corte e' di parere
contrario a quello del p.m. di primo grado per quanto attiene ai tre
ordini di motivi dallo stesso svolti a sostegno della propria tesi
contraria all'accoglimento della sollevata eccezione.
La mancata resipiscenza e la gravita' del reato non paiono, invero,
cause tali da giustificare l'esaminato diniego.
Andando di diverso avviso, ritenendo cioe', che i due esposti
motivi potrebbero validamente determinare il p.m. a negare il proprio
consenso al rito abbreviato, si giungerebbe ad una macroscopica
violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale sotto il profilo di
una manifesta disparita' di trattamento fra chi non intende (o non
puo') ammettere la propria colpa ovvero e' imputato di un reato dal
p.m. genericamente e soggettivamente stimato come "grave" e chi in
tali situazioni non si trovasse.
In ogni caso il terzo degli aspetti dedotti dal p.m. di primo grado
e, cioe', quello relativo alla necessita' di ulteriori indagini, pare
del tutto meritevole di indagine.
La questione sollevata appare rilevante ai fini del decidere, in
quanto il suo accoglimento comporterebbe la riduzione automatica di
un terzo della pena da infliggersi.
E' parere di questo collegio che la questione non appaia infondata
in modo manifesto.
Andando di parere contrario, invero, si verrebbe a determinare nel
p.m. un potere che il vigente codice di rito non gli riconosce
minimamente.
Conferendo al p.m. un insindacabile potere di veto all'applicazione
del rito abbreviato, infatti allo stesso organo verrebbe ad
attribuirsi una possibilita' di influire, in modo decisivo, sulla
entita' della sanzione, possibilita' che, cosi' parzialmente
confiscata all'organo giudicante. si ripete, assolutamente non puo'
spettargli.
Valutata l'alea del poter fruire o meno, in dipendenza di un metro
di giudizio soggettivo e arbitrario del p.m., di quella che
sostanzialmente e' diventata una vera e propria attenuante, e tenuto
conto che allo stesso p.m. verrebbero ad attribuirsi un potere e una
funzione propri dell'organo giudicante, quelli cioe', della
determinazione della pena, potere che la Costituzione non gli
riconosce, in sostanza la norma costituzionale pare violata quanto
meno sotto un quadruplice profilo e cioe':
a) art. 3 sotto il profilo della mancata garanzia di uguaglianza
di trattamento del cittadino in uguali situazioni giuridiche trattate
con p.m. diversi nella persona;
b) art. 24, secondo comma, causando una lesione del diritto alla
difesa, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio;
c) art. 25 laddove si legge che "Nessuno puo' essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge";
d) art. 101, secondo comma, che stabilisce che "I giudici sono
soggetti soltanto alla legge".
La Corte costituzionale, del resto, nello stesso indirizzo, gia'
con sua decisione del 15 dicembre 1991, n. 81 ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale del combinato degli artt. 438, 439, 440
e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m., in caso di
dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma c.p.p.
Cio' premesso, poiche' competenza della Corte d'appello non e'
quella di ammettere o meno l'imputato al rito abbrevaito ma solo
quella, eventuale, di dichiarare la manifesta infondatezza o meno
dell'eccezione di incostituzionalita' della norma e non quella di
dichiararla inammissibile, compito, questo, spettante alla Corte
costituzionale,