LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza Fatto Con decreto n. 278 del 18 novembre 1996 il presidente della Regione siciliana nominava il dott. Rosolino Buscemi commissario straordinario dell'I.R.C.A.C., nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Con foglio di osservazioni n. 146 del 20 dicembre 1996 l'Ufficio di controllo rilevava la mancata acquisizione del parere della commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'A.R.S., prescritto dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Con risposta pervenuta il 22 gennaio 1997 l'Amministrazione regionale sosteneva l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso che il Commissario era stato scelto tra i funzionari regionali e che tale nomina doveva quindi essere ascritta tra quelle "vincolate per legge", giusta l'interpretazione dell'art. 1 della succitata legge n. 35/1976, fornita dalla Giunta di governo con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976. Il consgliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza della regione, non ritenendo superato il contrasto con l'amministrazione, con relazione n. 4 del 17 febbraio 1997 chiedeva che venisse deferito alla sezione di controllo l'esame sia del decreto n. 278, che del decreto n. 16 del 20 gennaio 1997, nel frattempo pervenuto, con cui il Presidente della regione reiterava la nomina del dott. Buscemi a commissario straordinario dell'I.R.C.A.C. dal 20 gennaio 1997 fino alla ricostituzione degli organi di gestione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni. Anche in questo caso la nomina era stata disposta senza l'acquisizione del parere della commissione legislativa. All'adunanza del 5 marzo 1997 i rappresentanti dell'amministrazione hanno ribadito la loro tesi in ordine alla correttezza del procedimento seguito, insistendo per l'ammissione al visto dei decreti in questione. Diritto 1) Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, sulle nomine e designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della regione e degli assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali. La Giunta regionale di Governo, con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, imparti' le direttive per la rigorosa applicazione della suddetta legge: in particolare, ritenne che per nomine "vincolate per legge" dovessero intendersi soltanto quelle per le quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti dell'Amministrazione regionale. I provvedimenti riferiti all'esercizio dei poteri sostitutivi andavano, invece, identificati nelle nomine di commissari ad acta e nelle nomine di commissari, scelti tra i funzionari, che conseguissero a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti. Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto che la nomina de qua, conferita ad un dipendente, rientrasse tra quelle "vincolate per legge" e non fosse, pertanto, necessario il parere della commissione legislativa. L'altra ipotesi di esclusione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, e', nella fattispecie, insussistente, in quanto la nomina del Commissario straordinario non consegue ad un provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'istituto. 2) In occasione dell'esame del provvedimento di nomina di dipendenti regionali nel Consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C., questa Sezione, con deliberazione n. 78/1996, ha affermato che la nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle vincolate per legge, con conseguente esclusione dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge n. 35/1976, solo quando sia la stessa legge ad individuare la "carica" cui attribuire la funzione e non anche per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta e' ad ampio spettro e puo' riguardare anche soggetti estranei all'Amministrazione regionale, dal che deriva la sussistenza di un ampio potere discrezionale in capo al Presidente della regione. Alla stregua di quanto sopra esposto la Sezione ritiene che, nella fattispecie, in presenza di un'ampia discrezionalita' nella scelta del commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della competente commissione legislativa. Al contempo ritiene, pero', che la suddetta norma debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare se l'intervento di un organo legislativo in procedimenti amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento della pubblica amministrazione. Come e' noto, tale tipo di intervento, prima sporadico, trovo' ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa della particolare situazione politica interna ed internazionale e costitui' il mezzo per coinvolgere le forze di opposizione nella gestione del potere esecutivo. Nell'ambito della regione siciliana, oltre le nomine sopracitate, quasi tutti i procedimenti di spesa prevedono l'acquisizione del preventivo parere delle commissioni legislative dell'A.R.S. In questi anni molte delle relazioni che accompagnano la decisione di parifica del rendiconto generale della Regione siciliana hanno riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei conti sulla legittimita' delle norme in questione, in quanto inseriscono nelle funzioni di governo organi cui l'ordinamento costituzionale affida compiti legislativi e di controllo politico. Di volta in volta sono stati evidenziati "lo stravolgimento di livello costituzionale, poiche' l'organo di controllo politico, non solo partecipa costantemente alla funzione spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorquando e' chiamato a controllare l'operato del governo, in realta' effettua un controllo su se stesso"; "l'affievelimento del controllo politico, da un lato, e la deresponsabilizzazione dell'esecutivo e della burocrazia dall'altro", "l'eccesso di momenti collegiali", "l'inammissibile cogestione". E' inoltre di tutta evidenza il grave "vulnus" inferto dalla normativa in questione al principio di buon andamento dell'amministrazione, la cui attivita' dovrebbe, invece, essere ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'. L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento e' causa di notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno spesso portato alla vanificazione dell'attivita' stessa, impedendo la conclusione dei procedimenti entro la scadenza dell'esercizio finanziario con conseguente impossibilita' di una valida assunzione degli impegni di spesa. La stasi nei procedimenti di nomina, in attesa del prescritto parere o fino alla formazione del silenzioassenso per scadenza dei termini, ha spesso comportato l'impossibilita' di funzionamento di importanti organi amministrativi. Ne' e' a dire che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della legge n. 35/1976 sia di poco momento nell'economia del procedimento di nomina, potendo essere disatteso dall'amministrazione con un'adeguata motivazione. Infatti, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove l'amministrazione intenda insistere, la questione e' riammessa all'assemblea regionale che decide entro i termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/1976. In sostanza, piu' di una nomina previo parere, si e' in presenza di una nomina di concerto, attrtibuendosi agli organi legislativi poteri estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale. Ove comunque l'intervento in questione non dovesse essere ritenuto illegittimo in linea di principio, la sezione rileva la possibile esistenza di un vizio nella limitazione dell'esclusione del parere ai soli casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, correttamente individuate dalla giunta di governo regionale, nella citata deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, nella nomina di "commissari ad acta" e di commissari che conseguono a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione. In tutti gli altri casi in cui il ricorso all'amministrazione straordinaria non e' attribuibile all'inerzia o all'inadempimento dell'organo sostitutivo, dovrebbe essere acquisito il parere della commissione, ma e' di tutta evidenza che cio' contrasta con l'esigenza di immediata funzionalita' dell'organo di amministrazione straordinaria. I criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere improntate le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non solo nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria la cui finalita' potrebbe essere vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/1976. Alla luce delle suddette considerazioni la sezione ritiene che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento dell'amministrazione e, in linea subordinata, che l'art. 1 sia illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari. La questione e' rilevante perche' dall'eventuale caducazione della norma, atteso che nella fattispecie non e' stato acquisito il parere dipendera' l'esito della pronuncia sul visto e sulla registrazione dei provvedimenti in esame; e' non manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.