IL PRETORE
   A  scioglimento  della  riserva  assunta  in data 28 febbraio 1997;
 letti gli atti di causa; ha pronunciato in  data  11  marzo  1997  la
 seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6508/94 del r.g.
 tra   Esca   Giovanna,  Salerno  Maria,  Vicidomini  Maria,  Vitulano
 Marianna, Maiorino Virginia,  rappresentate  e  difese  dall'avv.  M.
 Santocchio,   ricorrente,   e   I.N.P.S.   in   persona   del  legale
 rappresentante  pro-tempore  rappresentato  e  difeso  dall'avv.   R.
 Grimaldi, resistente.
                            Fatto e diritto
   Con  vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari di
 pensione diretta e  di  pensione  di  reversibilita',  chiedevano  al
 pretore  adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere la
 pensione di reversibilita' in misura pari al 60% di quella  spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito  dalla  sentenza  n.  495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della
 Corte  costituzionale;  chiedevano  di   condannare   l'I.N.P.S.   al
 pagamento  della  differenza  tra  l'importo  gia' liquidato e quello
 spettante in  base  ad  una  corretta  applicazione  della  legge  n.
 903/1965,  oltre  rivalutazione  monetaria  con decorrenza dal giorno
 della maturazione del diritto da calcolarsi in conformita'  dall'art.
 150  dis.  att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate,
 in virtu' della sentenza della Corte costituzionale n.  156/1991,  ed
 interessi  anatocistici  ex  art. 1283 c.c.; il tutto con vittoria di
 spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con memoria depositata nel termine di cui all'art.  416  c.p.c.  si
 costituiva   in   giudizio   l'I.N.P.S.,   in   persona   del  legale
 rappresentante   pro-tempore,   eccependo    l'inammissibilita'    ed
 improcedibilita' della domanda, per il mancato esperimento della fase
 amministrativa;  l'avvenuta  decadenza dal potere della ricorrente di
 proporre  l'azione  giudiziaria  ex  art.  4  del  decreto-legge   19
 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438,
 e l'avvenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 2948 c.c. Nel
 merito  rilevava  l'infondatezza  della domanda per insussistenza del
 diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al  coniuge
 defunto  fosse  stata  liquidata  una  pensione  diretta integrata al
 trattamento minimo.
   Concludeva  chiedendo  al pretore di: dichiarare l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta   prescrizione  del  diritto;  nel  merito  rigettarla,
 perche' infondata e non provata; compensare  integralmente  le  spese
 del giudizio.
   Nelle  more  del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996,
 n. 662, che all'art. 1,  commi  181,  182  e  183  introduceva  nuove
 regole,  applicabili  anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
 della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate  fino  al
 31  dicembre  1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna  udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i   vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.
   All'udienza  del  28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  24,  25,  101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei
 termini che si riportano: