ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22,  comma  25,
 della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica), promosso con ordinanza  emessa  il  9  marzo
 1996  dal  pretore  di Asti nel procedimento civile vertente tra Ezio
 Fassio e il comune di Asti iscritta al n. 512 del registro  ordinanze
 1996  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 aprile 1997 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto che il pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro,
 nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta
 citta',  nei  confronti  dell'ente  locale,  al  fine   di   ottenere
 l'accertamento  del  diritto  a  fruire del congedo straordinario per
 cure climatiche, in  quanto  invalido  civile,  con  riduzione  della
 capacita'  lavorativa del 70%, con ordinanza del 9 marzo 1996 solleva
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,  comma  25,
 della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha abrogato
 tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la  possibilita'
 per  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati
 in  congedo  straordinario   per   attendere   alle   cure   termali,
 elioterapiche, climatiche e psammoteriche, ad eccezione dell'art. 37,
 secondo  comma,  del  d.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3, che accorda tale
 diritto ai mutilati ed agli invalidi di guerra o per servizio;
     che, ad avviso del giudice  rimettente,  la  norma  in  esame  si
 porrebbe  in contrasto con gli artt. 3 e 36 (recte: 32, primo comma),
 della  Costituzione,  in  quanto  determinerebbe  una  ingiustificata
 disparita'   di  trattamento  degli  invalidi  civili  rispetto  agli
 invalidi di guerra o per servizio,  perche'  questi  ultimi  possono,
 invece,  fruire  del congedo straordinario ex art. 37, secondo comma,
 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  3  del  1957,  e
 recherebbe,  altresi',  vulnus al diritto primario della salute, dato
 che non consente ai primi di effettuare le cure indispensabili per la
 loro sopravvivenza fisica e lavorativa;
     che il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  intervenuto  nel
 giudizio  con  il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
 eccepito  l'inammissibilita'  e  comunque   la   infondatezza   della
 questione di legittimita' costituzionale.
   Considerato che la controversia oggetto del giudizio a quo concerne
 una  situazione  giuridica  soggettiva  inerente  ad  un  rapporto di
 pubblico impiego e rientra,  quindi,  nella  materia  riservata  alla
 giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo, sicche' emerge
 ictu oculi il difetto di giurisdizione  del  pretore  adito,  difetto
 che,  secondo  la  consolidata  giurisprudenza di questa Corte, rende
 irrilevante la questione sollevata (per tutte, ordinanza n.  348  del
 1995; sentenze n. 263 del 1994 e n. 349 del 1993);
     che,  pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della
 questione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.