ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 104 della legge
 della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,  n.  52  (Norme
 regionali  in  materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
 promosso con ordinanza emessa il  12  ottobre-16  novembre  1995  dal
 tribunale  amministrativo  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia sul
 ricorso proposto da Spangher Walter ed  altro  contro  il  comune  di
 Trieste,  iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  maggio 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto   che   il   tribunale   amministrativo   regionale    del
 Friuli-Venezia  Giulia,  nel corso del giudizio di impugnazione della
 sanzione pecuniaria per  abuso  edilizio  comunicata  dal  comune  di
 Trieste,  con  ordinanza del 12 ottobre-16 novembre 1995 (r.o. n. 629
 del 1996,) integrata con altra ordinanza del  14  febbraio  1996,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 104
 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,  n.
 52  (Norme  regionali  in  materia  di pianificazione territoriale ed
 urbanistica), nella parte in cui non prevede il termine di  decadenza
 per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi;
     che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  disciplina  censurata
 violerebbe gli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e  42  della  Costituzione,  in
 quanto   la  mancata  previsione  di  detto  termine  consentendo  la
 repressione degli abusi edilizi dopo un lungo lasso di tempo rispetto
 alla perpetrazione dell'illecito, sarebbe in contrasto con i principi
 di ragionevolezza e  certezza  dei  rapporti  giuridici  nonche'  del
 diritto    di   proprieta',   pregiudicando   inoltre   la   garanzia
 dell'effettiva difesa  giudiziaria,  anche  nei  confronti  di  terzi
 acquirenti del tutto estranei alla commissione dell'illecito;
     che  nel  giudizio  e'  intervenuto  il  presidente  della Giunta
 regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia,   con   il      patrocinio
 dell'Avvocatura della regione, che ha concluso per l'inammissibilita'
 e l'infondatezza nel merito  della questione.
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale 12  ottobre-16  novembre  1995  -  quella
 successiva  (14 febbraio 1996) di mera correzione di errore materiale
 con specificazione dell'art. (art. 104)  della  legge  della  regione
 Friuli-Venezia  Giulia  19  novembre  1991,  n.  52 (denunciato), non
 contiene (ne' poteva contenere) alcuna integrazione di motivazione  -
 e'  assolutamente  carente  di  motivazione  su  una serie di profili
 relativi alla domanda di condono e alla stessa  applicabilita'  della
 norma  denunciata,  cosi'  impedendo  l'accertamento  in  ordine alla
 rilevanza della questione sollevata;
     che in  particolare,  per  quanto  concerne  la  rilevanza  della
 questione,  in  presenza  di  allegazione  da parte del ricorrente di
 domanda di condono con attestazione  del  versamento  della  somma  a
 titolo  di  oblazione,  non  vi  e'  alcun  cenno sulle ragioni della
 mancata applicazione della sospensione del procedimento relativo alle
 sanzioni amministrative, ex art. 38,  primo  comma,  della  legge  28
 febbraio  1985,  n. 47, tenuto conto altresi' che, sul piano logico e
 giuridico desumibile dalla normativa sul  condono  edilizio,  debbono
 essere   privilegiati,   prima  del  proseguimento  del  procedimento
 sanzionatorio, l'esame e la definizione della procedura di sanatoria:
 tale principio, invero, si applica anche qualora sia stato emanato il
 provvedimento  sanzionatorio   rispetto   al   quale   sia   pendente
 l'impugnazione,  che,  e'  appena il caso di dire, non e' ostativo al
 conseguimento della sanatoria (art. 42 della legge n. 47  del  1985),
 mentre,  in  caso di diniego di sanatoria si producono gli effetti di
 cui all'art. 39 della legge n.  47  del  1985  anche  sulle  sanzioni
 amministrative  meramente  pecuniarie, delle quali appunto si discute
 nel giudizio a quo;
     che, per quanto riguarda l'applicabilita' della norma denunciata,
 in relazione sia alla precisa allegazione che le  opere  erano  state
 eseguite  almeno  nel  giugno  1958  non gia' dal ricorrente o avente
 causa, ma dal precedente proprietario,  sia  agli  stessi  motivi  di
 ricorso,  richiamati  nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa la
 motivazione circa l'astratta  riferibilita'  alla  fattispecie  della
 legge  regionale  19  novembre  1991, n. 52, non in vigore al momento
 della realizzazione dell'opera abusiva nonche' sull'irrogazione della
 sanzione pecuniaria (non alternativa a demolizione)  a  carico  degli
 attuali
   ricorrenti e non dell'originario proprietario autore dell'illecito;
     che   risulta  inespressa,  ne'  e'  altrimenti  deducibile,  una
 concreta motivazione circa il  legame  tra  l'art.  104  della  legge
 regionale  n.  52  del  1991  -  oggetto della sollevata questione di
 legittimita' - che si limita a disciplinare la tipologia degli  abusi
 edilizi  con  l'annesso  regime  sanzionatorio,  e  il  profilo della
 mancanza di termini di decadenza per l'esercizio del generale  potere
 di  repressione  in  via amministrativa e di vigilanza sull'attivita'
 urbanistico-edilizia:   altre,  infatti,  sono  le  disposizioni  che
 astrattamente  disciplinano (ancorche' senza previsione di termini di
 decadenza) la  vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia  e  la
 responsabilita' di coloro i quali concorrono alla realizzazione degli
 abusi  edilizi  (v.,  ad  esempio,  artt.  98 e 100 della legge della
 regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.