ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del  codice
 penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  23  settembre 1996 dal
 tribunale di Marsala, nel procedimento penale  a  carico  di  Cusenza
 Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49,  prima  serie
 speciale,
  dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  21  maggio  1997  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  160  del codice penale, nella parte in cui
 non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere  il
 corso  della  prescrizione  del  reato,  l'invito  a presentarsi alla
 polizia  giudiziaria  per  rendere  l'interrogatorio  su  delega  del
 pubblico ministero;
     che a tale proposito il il giudice a quo denuncia l'irragionevole
 disparita'  di  trattamento che scaturisce dal fatto che, a fronte di
 atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima  autorita',
 l'effetto   interruttivo   della   prescrizione  scaturisce  soltanto
 dall'invito  a  presentarsi  al  pubblico   ministero   per   rendere
 l'interrogatorio   e  non  anche  dall'invito  emesso  dalla  polizia
 giudiziaria delegata.
   Considerato  che  il  giudice  a  quo  nella  specie  richiede  una
 pronuncia  additiva  in  materia  penale  volta ad integrare la serie
 degli atti che tassativamente l'art. 160 del  codice  penale  enumera
 come  i  soli  idonei  a  produrre l'effetto di interrompere il corso
 delle prescrizioni;
     che una simile pronuncia - come gia' affermato nella ordinanza n.
 114 del 1983 e piu' di recente ribadito in numerose  altre  decisioni
 (v., da ultimo ordinanza n. 315 del 1996) - palesemente fuoriesce dai
 poteri  spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita'
 sancito dall'art. 25 della Costituzione;
     e  che,   pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.