ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 337 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1996 dal pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Todde Pietro, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 337 del codice penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di reclusione; che a tale proposito il rimettente, nel richiamare i principii posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, ha rilevato che la sproporzione in eccesso del minimo edittale stabilito dalla norma impugnata rispetto a fattispecie non qualificate dalla posizione del soggetto passivo determina una violazione del principio di uguaglianza e compromette la funzione rieducativa della pena nonche' il buon andamento della funzione giudiziaria; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione, ha gia' dichiarato manifestamente infondata l'identica questione, osservando che il maggior livello della sanzione minima prevista dalla disposizione oggetto di impugnativa non e' rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volonta'; che d'altra parte, ha osservato ancora questa Corte, l'accoglimento del petitum determinerebbe l'assimilazione del minimo edittale sancito dall'art. 337 cod. pen. a quello ora previsto per il delitto di oltraggio, in contrasto con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesivita' che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e prestigio; che, pertanto, non essendo stati adottati argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.