IL TRIBUNALE Nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. n. 81/1996 ha pronunciato ordinanza. Premesso che Olinto Rossi e Franca Caffagna proponevano domanda di provvedimenti d'urgenza, con ricorso contro la s.n.c. Nuova Siria, davanti alla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi; Premesso che la s.n.c. Nuova Siria si costituiva nel procedimento cautelare e contrastava la domanda di Olinto Rossi e Franca Caffagna, chiedendo il rigetto e la loro condanna alle spese del procedimento cautelare; Premesso, ancora, che il parere con ordinanza rigettava la domanda di provvedimenti d'urgenza, ma compensava per intero tra le parti le spese del procedimento cautelare; Premesso, infine, che la s.n.c. Nuova Siria proponeva reclamo davanti a questo tribunale, chiedendo revocarsi per motivi di merito la sola statuizione sulle spese del procedimento cautelare, e condannarsi Olinto Rossi e Franca Caffagna a rimborsarle; Osservato che il primo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. stabilisce come e' ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o rigettato un "provvedimento cautelare"; Osservato che il quarto comma del medesimo articolo stabilisce come il collegio, concludendo il procedimento di reclamo, conferma modifica o revoca il "provvedimento cautelare"; Considerato che le due norme sono rilevanti nel giudizio, per diritto vivente escludendosi l'ammissibilita' del reclamo contro la sola statuizione sulle spese, non congiunto a un reclamo del "provvedimento cautelare" in senso stretto; Osservato che il terzo comma dell'art. 669-septies c.p.c. rende opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti la "condanna alle spese" nel procedimento cautelare; Ritenuto che l'espressione "condanna alle spese" nemmeno con interpretazione estensiva o analogica (norma eccezionale) potrebbe includere la compensazione delle spese; Considerato che la norma da ultimo ricordata e' pure rilevante nel giudizio, almeno indirettamente, essendo superati i dubbi di legittimita' costituzionale delle altre due norme, qualora per la compensazione delle spese fosse data opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti; Giudicato che le due norme per prime citate o la terza in alternativa, possono violare il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento nei confronti dell'insoddisfatto dalla compensazione delle spese (vincitore nel rimanente); Rilevato, infatti, che quest'ultimo rimarrebbe privo di qualsiasi rimedio impugnatorio per motivi di merito, diversamente dall'insoddisfatto dalla condanna alle spese, autorizzato all'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti; Giudicato che siffatta disparita' di trattamento e' contraria a ragionevolezza sul piano processuale, perche' sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese sono contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva; Giudicato che siffatta disparita' di trattamento e' contraria a ragionevolezza sul piano sostanziale, perche' sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese negano la sussistenza di diritti soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali, anche di ugual misura in ipotesi - richiamato che l'equivalenza nell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti e' in un rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione (Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 253);