IL TRIBUNALE
   Nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. n. 81/1996  ha
 pronunciato ordinanza.
   Premesso  che Olinto Rossi e Franca Caffagna proponevano domanda di
 provvedimenti d'urgenza, con ricorso contro la  s.n.c.  Nuova  Siria,
 davanti alla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi;
   Premesso  che  la s.n.c. Nuova Siria si costituiva nel procedimento
 cautelare e contrastava la domanda di Olinto Rossi e Franca Caffagna,
 chiedendo il rigetto e la loro condanna alle spese  del  procedimento
 cautelare;
   Premesso,  ancora, che il parere con ordinanza rigettava la domanda
 di provvedimenti d'urgenza, ma compensava per intero tra le parti  le
 spese del procedimento cautelare;
   Premesso,  infine,  che  la  s.n.c.  Nuova  Siria proponeva reclamo
 davanti a questo tribunale, chiedendo revocarsi per motivi di  merito
 la  sola  statuizione  sulle  spese  del  procedimento  cautelare,  e
 condannarsi Olinto Rossi e Franca Caffagna a rimborsarle;
   Osservato  che  il  primo  comma  dell'art.  669-terdecies   c.p.c.
 stabilisce  come  e'  ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale
 sia stato concesso o rigettato un "provvedimento cautelare";
   Osservato che il quarto comma del medesimo articolo stabilisce come
 il  collegio,  concludendo  il  procedimento  di  reclamo,   conferma
 modifica o revoca il "provvedimento cautelare";
   Considerato  che  le  due  norme  sono  rilevanti nel giudizio, per
 diritto vivente escludendosi l'ammissibilita' del reclamo  contro  la
 sola  statuizione  sulle  spese,  non  congiunto  a  un  reclamo  del
 "provvedimento cautelare" in senso stretto;
   Osservato che il terzo comma  dell'art.  669-septies  c.p.c.  rende
 opponibile  ai  sensi  degli  artt.  645 e seguenti la "condanna alle
 spese" nel procedimento cautelare;
   Ritenuto  che  l'espressione  "condanna  alle  spese"  nemmeno  con
 interpretazione  estensiva  o  analogica (norma eccezionale) potrebbe
 includere la compensazione delle spese;
   Considerato che la norma da ultimo ricordata e' pure rilevante  nel
 giudizio,   almeno   indirettamente,  essendo  superati  i  dubbi  di
 legittimita' costituzionale delle altre due  norme,  qualora  per  la
 compensazione delle spese fosse data opposizione ai sensi degli artt.
 645 e seguenti;
   Giudicato  che  le  due  norme  per  prime  citate  o  la  terza in
 alternativa,  possono  violare  il  primo  comma  dell'art.  3  della
 Costituzione,   per   disparita'   di   trattamento   nei   confronti
 dell'insoddisfatto dalla compensazione  delle  spese  (vincitore  nel
 rimanente);
   Rilevato,  infatti,  che quest'ultimo rimarrebbe privo di qualsiasi
 rimedio   impugnatorio   per   motivi   di    merito,    diversamente
 dall'insoddisfatto    dalla    condanna   alle   spese,   autorizzato
 all'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti;
   Giudicato che siffatta disparita' di  trattamento  e'  contraria  a
 ragionevolezza  sul  piano  processuale, perche' sia la condanna alle
 spese  sia  la  compensazione  delle  spese  sono  contenute  in  una
 statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva;
   Giudicato  che  siffatta  disparita'  di trattamento e' contraria a
 ragionevolezza sul piano sostanziale, perche' sia  la  condanna  alle
 spese  sia  la  compensazione  delle  spese  negano la sussistenza di
 diritti soggettivi e importano  diminuzioni  patrimoniali,  anche  di
 ugual    misura   in   ipotesi   -   richiamato   che   l'equivalenza
 nell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti  e'  in
 un  rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e
 di  difesa  sancite  dall'art.     24   della   Costituzione   (Corte
 costituzionale 23 giugno 1994, n. 253);