IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 17112/94, promossa da unita' sanitaria locale n. 19 della regione Marche, con gli avv.ti Andrea Calzolaio e Giuseppe Di Masi, attrice opponente, contro Farmafactoring S.p.a., con gli avv.ti Alberto Sciume' e Marisa Meroni, convenuta opposta: Il tribunale, letti gli atti e documenti di causa, sentito in camera di consiglio il giudice relatore; F a t t o La U.S.L. 19 della regione Marche ha proposto opposizione avverso il decreto 19 aprile 1994 con cui il Presidente di questo tribunale, istante la Farmafactoring S.p.a., le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 184.063.966 oltre interessi previsti dalla legge regione Marche n. 31 del 24 ottobre 1981. A fondamento dell'opposizione, oltre a contrastare i criteri con i quali le societa' famaceutiche danti causa della opposta avevano determinato il cd. "sconto ospedaliero", l'opponente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della legge regione Marche citata per contrasto con "gli artt. 117, 118 e 5, anche con riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione in quanto disciplina la materia propriamente privatistica dei rapporti obbligatori in capo a soggetti diversi dalla Regione stessa (UU.SS.LL. - fornitori) ed in misura difforme da quella del tasso degli interessi legali previsto dalla legge statale". La parte opposta ha, dal suo canto, sostenuto l'irrilevanza ed infondatezza della questione, sottolineando, sotto il primo profilo, che la legge Marche prevede un interesse moratorio nella misura del tasso ufficiale di sconto, "che dal 10 settembre 1993 e' stato costantemente inferiore al tasso legale tranne il periodo successivo al 1 gennaio 1993)" (cfr. memoria di replica pag. 11), ed evidenziando, sotto il secondo aspetto, che la normazione regionale rientrerebbe negli ambiti che la Costituzione le assegna all'art. 117, vertendosi in materia di assistenza ospedaliera. D i r i t t o Il collegio solleva, sulla conforme istanza della parte opponente, la questione di costituzionalita' dell'art. 73 della legge regione Marche 24 ottobre 1981 n. 31, nella parte in cui prevede che "in caso di ritardo spettano al fornitore... gli interessi computati a norma del primo comma", e, dunque, "nella misura del tasso ufficiale di sconto". Rilevanza della questione. La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che, quale che sia la determinazione del tribunale in merito ai sistemi di calcolo del cd. "sconto ospedaliero", e, quindi, quale che sia l'importo in ordine al quale andra' riconosciuta la sussistenza di un credito della Farmafactoring, dovrebbe farsi applicazione, secondo la domanda della opposta e secondo quanto gia' ingiunto alla parte debitrice, degli interessi di mora nella misura fissata dalla legge regione Marche citata, e non nella diversa misura legale fissata per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1.224 c.c. A nulla rileva, in proposito, che il tasso di sconto, richiamato nella citata disciplina regionale, sia stato in concreto inferiore al tasso legale degli interessi, e, quindi, piu' favorevole proprio alla parte che ha sollevato l'eccezione: la rilevanza o meno della questione, infatti, prescinde dalle convenienze delle parti ed attiene unicamente alla necessarieta' dell'applicazione della normativa sospettata di illegittimita' costituzionale. Non manifesta infondatezza della questione. La questione e' da valutarsi, a giudizio del collegio, non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. Codesta Corte ha ripetutamente insegnato che, "pur nelle materie in cui e' ad esse riconosciuta competenza legislativa, le regioni non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioe' i modi di aquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilita' per inadempimento, la disciplina della responsabilita' extracontrattuale, ecc." (cfr. sent. n. 391/1989, e, per una questione analoga a quella di cui si discute, sent. n. 506/91). La regolamentazione di siffatti rapporti, dunque, spetta unicamente allo Stato, "giacche' ad essa sottostanno esigenze di unita' e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettivita' nazionale e' riconosciuto il potere di emanare misure in proposito" (cfr. sentenza n. 154/1972). In altre parole, le regioni incontrano, pur nelle materie affidate alla loro competenza legislativa, quello che si suole definire il limite del diritto privato, che si basa sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale uniformita' di disciplina e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati. Ebbene, la normativa della cui legittimita' costituzionale si dubita, pare porre proprio una deroga alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., stabilendo che per una determinata categoria di contraenti, pur sempre privati, la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi non nella misura legale, ma in misura diversa, parametrata al tasso ufficiale di sconto. Tale statuizione sembra, pertanto, in contrasto da un canto con il generale principio di cui all'art. 3 Cost., ponendo una determinata categoria di cittadini (i fornitori delle UU.SS.LL. della regione Marche) in posizione diversa (e non importa se migliore o peggiore) rispetto a tutti gli altri innanzi alla legge per cio' che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali; e dall'altro con l'art. 117 Cost., costituendo il risultato di un'attivita' legislativa da parte di una Regione in violazione dei limiti costituzionalmente posti ed in deroga alle materie specificamente previste dal citato articolo della Carta costituzionale.