ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma  22,
 del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della strada),
 promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso la pretura circondariale di Cremona nel
 procedimento penale a carico di Gabriella  Bertoli,  iscritta  al  n.
 1374   del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  4,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  21  maggio  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di
 un procedimento penale promosso con l'imputazione di  contravvenzione
 al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle
 rampe  o  sugli svincoli delle autostrade, il giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura circondariale di Cremona,  in  sede  di
 applicazione  della  pena  su richiesta delle parti, ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  176,  comma  22,  del  codice della strada
 (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285),  nella  parte  in  cui
 prevede   che   all'accertamento   del   reato   segua   la  sanzione
 amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
 per  un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia
 commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre
 la sospensione della patente e' prevista per un periodo inferiore per
 la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano  la
 circolazione  stradale  (art.  222  del  codice della strada), quando
 derivino danni alle persone (lesioni  personali  colpose  e  omicidio
 colposo);
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  che la durata minima della
 sospensione della patente (sei  mesi)  sia  eccessiva  e  palesemente
 arbitraria,   giacche'   non   sarebbe   giustificato  il  differente
 trattamento sanzionatorio rispetto a  quello  previsto  per  condotte
 che,  violando  altre  norme  della  circolazione,  pur cagionando la
 lesione di beni costituzionalmente protetti  (la  salute  o  la  vita
 della  persona)  sono sanzionate con la sospensione della patente per
 una durata piu' breve (minimo quindici giorni, nel  caso  di  lesione
 personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che, richiamando una precedente decisione di
 non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del  1996),
 ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.
   Considerato  che  una  identica  questione  e' stata dichiarata non
 fondata con la sentenza n. 373 del 1996  e  manifestamente  infondata
 con l'ordinanza n. 89 del 1997;
     che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
 del  legislatore  ne'  stabilire  la  quantificazione  delle sanzioni
 (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
     che, in ogni caso,  il  raffronto  tra  trattamenti  sanzionatori
 diversi,   per   verificare   se   sia  rispettato  il  limite  della
 ragionevolezza, non puo' essere compiuto considerando, quale  termine
 di  comparazione  nelle  fattispecie indicate dal giudice rimettente,
 esclusivamente  uno  degli   elementi   sanzionatori   (la   sanzione
 amministrativa  della  sospensione della patente) separato dalla pena
 principale cui accede;
     che l'ordinanza di rimessione non introduce profili  o  argomenti
 nuovi  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte, sicche' la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.