ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona nel procedimento penale a carico di Gabriella Bertoli, iscritta al n. 1374 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione di contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente e' prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo); che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente arbitraria, giacche' non sarebbe giustificato il differente trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per una durata piu' breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo); che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando una precedente decisione di non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del 1996), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile. Considerato che una identica questione e' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 89 del 1997; che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore ne' stabilire la quantificazione delle sanzioni (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995); che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi, per verificare se sia rispettato il limite della ragionevolezza, non puo' essere compiuto considerando, quale termine di comparazione nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena principale cui accede; che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, sicche' la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.