ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 276 del  codice
 di  procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 16 novembre
 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di
 Firenze  nel  procedimento penale a carico di Amir Selmi, iscritta al
 n. 20  del  registro  ordinanze  1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,  prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 maggio 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di sostituire
 la  misura  cautelare  dell'obbligo  di  presentazione  alla  polizia
 giudiziaria  con  quella della custodia cautelare in carcere, a norma
 dell'art.  276 cod. proc. pen., a seguito della  trasgressione  della
 prescrizione  da  parte dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza
 del 16 novembre 1996, questione di  legittimita'  costituzionale  del
 citato  art.  276,  nella  parte  in  cui non prevede l'audizione del
 difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta;
     che,  ad  avviso   del   rimettente,   l'omissione   del   previo
 contraddittorio   si  porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione, giacche' il diritto di difesa, garantito in ogni  stato
 e   grado   del  processo,  potrebbe  essere  compresso,  secondo  la
 giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  solo  in  presenza  di
 esigenze  prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura
 potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; esigenze
 che non sussisterebbero nell'ipotesi dedotta,  perche'  l'interessato
 e'  consapevole  della  trasgressione realizzata e della possibilita'
 che venga richiesta nei suoi confronti una misura piu' rigorosa;
     che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3  della
 Costituzione,   nel   raffronto   con  i  casi  di  richiesta  di  un
 provvedimento di proroga o rinnovazione della misura  della  custodia
 cautelare,  nei  quali  e'  assicurato  il contraddittorio anticipato
 rispetto  alla  decisione  (artt.  305  e  301   cod.   proc.   pen.,
 quest'ultimo integrato dalla sentenza n. 219 del 1994 di questa Corte
 );
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che,  rilevata  l'analogia  della  questione  con  altra gia'
 rimessa al controllo di costituzionalita', ha  richiamato  l'atto  di
 intervento  depositato nel relativo giudizio e, con esso, la relativa
 conclusione nel senso dell'infondatezza;
   Considerato che questione analoga e riferita ai medesimi  parametri
 costituzionali  e'  stata dichiarata non fondata da questa Corte, con
 la sentenza  n.  63  del  1996,  anteriore  alla  proposizione  della
 questione ora in esame;
     che  della  richiamata decisione, in particolare, va qui ribadito
 il rilievo secondo il quale - al pari di quanto  riconosciuto  per  i
 casi  di  prima applicazione di una misura cautelare (artt. 291 e 292
 cod. proc. pen.) e  di  sostituzione  di  una  misura  con  altra  in
 presenza  di  esigenze  cautelari  aggravate (art. 299, comma 4, cod.
 proc. pen.) - anche nell'ipotesi di sostituzione della (o di aggiunta
 ad altra) misura  cautelare,  per  trasgressione  delle  prescrizioni
 imposte,   il   carattere   di   imprevisto   e'   coessenziale  alla
 realizzazione della finalita' cautelare dell'istituto;
     che  correlativamente,  come  gia'  sottolineato   nella   citata
 sentenza,  il  raffronto  prospettato  dal  rimettente  tra  la norma
 impugnata e quelle che disciplinano  la  proroga  e  la  rinnovazione
 delle  misure  cautelari  non  puo' essere istituito, in relazione al
 parametro dell'uguaglianza, poiche' solo con le seconde, e non con la
 prima, e' compatibile la difesa in previo contraddittorio;
     che pertanto la questione deve essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.