Il VICE PRETORE In relazione ai profili di inammissibilita' circa la costituzione di PC oggi spiegata dai signori Cerolone-Iannetta ed ai sospetti profili di incompatibilita' di questo giudice in quanto, come giudice per le indagini preliminari, ha respinto l'istanza dell'imputato volta ad ottenere la revoca di una misura cautelare in atto (sequestro di un manufatto edilizio abusivo), sentite le brevi illustrazioni delle parti. Osserva Prima di entrare nel merito delle vicenda, questo giudice ritiene prioritaria la verifica dell'insussistenza di possibili incompatibilita' circa la trattazione di questo processo. Come e' certamente noto, la Corte costituzionale, piu' volte e' entrata nel vivo di tale delicata problematica incidendo in maniera sempre piu' decisa al fine di garantire nel maggiore e migliore modo possibile, la "terzieta'" del giudicante sin dal 1990 a pochi mesi or sono, creando anche difficolta' organizzative negli uffici giudiziari, la Corte ha sempre ribadito la netta distinzione fra giudice delle indagini preliminari delle fasi cautelari personali e giudice delle decisioni, camerale o dibattimentale che fosse. Ad esempio la Corte, sia pure con riferimento agli artt. 25 e 72 della Costituzione, aveva gia' esaminato nella sentenza n. 502/1991 che la conoscenza degli atti di indagine preliminare compiuti dal giudice del riesame ne comportasse l'incompatibilita' e cio' solo nell'ipotesi di misure restrittive della liberta' personale e non gia' reale come nel caso di specie. Orbene, questo giudice, nella citata ordinanza di rigetto del sequestro del 5 agosto 1995, ha preso visione di atti e documenti relativi alle indagini iniziate il 4 marzo 1995, in quanto giudice per le indagini preliminari. Orbene si puo' rilevare agevolmente che gli indirizzi della Corte costituzionale sono orientati al massimo rispetto delle garanzie di imparzialita' ed indipendenza che se non rispettate possono compromettere la genuinita' e correttezza del processo formativo del giudizio di cui agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione e quindi alla garanzia del giusto processo. Aver rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare reale implica la positiva valutazione di indizi di colpevolezza, l'obbligo di motivazione sugli elementi pro e contro e possono influire sul concetto stesso di colpevolezza da parte dell'indagato prima e imputato poi. In buona sostanza la Corte ha sempre sostenuto il pericolo che la valutazione conclusiva sulle responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla forza della prevenzione e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso od un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento (sent. n. 502 del 1991). Orbene, proprio su queste ultime considerazioni, questo giudice ritiene di ravvisare il paventato pericolo della "prevenzione" non gia' a causa delle misure adottate (personale o reale), giacche' la Corte ha sempre preso in esame questioni rilevanti ai fini dello status libertatis, ma a causa delle preliminari conoscenze degli atti di indagine, a poco rilevando se si trattasse di una custodia cautelare in carcere o di un sequestro preventivo. Cio' che rileva e' la preventiva conoscenza che puo' inficiare, quale che sia stata la misura adottata, una libera, serena e "terza" valutazione del giudizio. Sotto questo profilo, questo giudice ravvisa possibili profili di censura costituzionale in riferimento all'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale ed all'art. 321 comma terzo, del codice di procedura penale per violazione degli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione.