Il VICE PRETORE
   In relazione ai profili di inammissibilita' circa  la  costituzione
 di  PC  oggi  spiegata  dai  signori Cerolone-Iannetta ed ai sospetti
 profili di incompatibilita' di questo giudice in quanto, come giudice
 per le indagini  preliminari,  ha  respinto  l'istanza  dell'imputato
 volta  ad  ottenere  la  revoca  di  una  misura  cautelare  in  atto
 (sequestro di  un  manufatto  edilizio  abusivo),  sentite  le  brevi
 illustrazioni delle parti.
                                Osserva
   Prima  di  entrare nel merito delle vicenda, questo giudice ritiene
 prioritaria   la    verifica    dell'insussistenza    di    possibili
 incompatibilita' circa la trattazione di questo processo.
   Come  e'  certamente  noto,  la Corte costituzionale, piu' volte e'
 entrata nel vivo di tale delicata problematica incidendo  in  maniera
 sempre  piu' decisa al fine di garantire nel maggiore e migliore modo
 possibile, la "terzieta'" del giudicante sin dal 1990 a pochi mesi or
 sono,  creando   anche   difficolta'   organizzative   negli   uffici
 giudiziari,  la  Corte  ha  sempre  ribadito la netta distinzione fra
 giudice delle indagini preliminari delle fasi cautelari  personali  e
 giudice delle decisioni, camerale o dibattimentale che fosse.
   Ad  esempio  la  Corte, sia pure con riferimento agli artt. 25 e 72
 della Costituzione, aveva gia' esaminato nella sentenza  n.  502/1991
 che  la  conoscenza  degli  atti di indagine preliminare compiuti dal
 giudice del riesame ne comportasse  l'incompatibilita'  e  cio'  solo
 nell'ipotesi  di  misure  restrittive  della liberta' personale e non
 gia' reale come nel caso di specie.
   Orbene, questo giudice,  nella  citata  ordinanza  di  rigetto  del
 sequestro  del  5  agosto  1995, ha preso visione di atti e documenti
 relativi alle indagini iniziate il 4 marzo 1995,  in  quanto  giudice
 per  le indagini preliminari. Orbene si puo' rilevare agevolmente che
 gli indirizzi della Corte costituzionale sono  orientati  al  massimo
 rispetto  delle  garanzie di imparzialita' ed indipendenza che se non
 rispettate possono compromettere  la  genuinita'  e  correttezza  del
 processo  formativo del giudizio di cui agli artt. 24, 25 e 101 della
 Costituzione  e  quindi  alla  garanzia  del  giusto  processo.  Aver
 rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare reale implica
 la  positiva  valutazione  di  indizi  di  colpevolezza, l'obbligo di
 motivazione sugli elementi  pro  e  contro  e  possono  influire  sul
 concetto  stesso  di  colpevolezza  da  parte  dell'indagato  prima e
 imputato poi.
   In buona sostanza la Corte ha sempre sostenuto il pericolo  che  la
 valutazione  conclusiva  sulle  responsabilita'  dell'imputato sia, o
 possa apparire, condizionata dalla forza della prevenzione e cioe' da
 quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso od  un
 atteggiamento  gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso
 procedimento (sent. n. 502 del 1991).
   Orbene, proprio su queste  ultime  considerazioni,  questo  giudice
 ritiene  di  ravvisare  il paventato pericolo della "prevenzione" non
 gia' a causa delle misure adottate (personale o reale),  giacche'  la
 Corte  ha  sempre  preso  in  esame questioni rilevanti ai fini dello
 status libertatis, ma a causa delle preliminari conoscenze degli atti
 di indagine, a  poco  rilevando  se  si  trattasse  di  una  custodia
 cautelare in carcere o di un sequestro preventivo. Cio' che rileva e'
 la  preventiva  conoscenza che puo' inficiare, quale che sia stata la
 misura  adottata,  una  libera,  serena  e  "terza"  valutazione  del
 giudizio.  Sotto  questo  profilo,  questo  giudice ravvisa possibili
 profili di censura costituzionale in riferimento all'art.  34,  comma
 secondo,  del codice di procedura penale ed all'art. 321 comma terzo,
 del codice di procedura penale per violazione degli artt. 3, 24 e 101
 della Costituzione.