LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                                 Fatto
   Proposto ricorso avverso la  decisione  indicata  in  epigrafe,  il
 quale  ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il  ricorrente  era  tenuto,
 entro  sei  mesi  da  tale  data,  a  proporre  alla segreteria della
 Commissione  tributaria  centrale  apposita  istanza  di  trattazione
 contenente  gli  estremi  della  controversia  e del procedimento. In
 difetto il giudizio dinanzi alla  suddetta  commissione  si  dovrebbe
 estinguere  a  norma  dell'art.  75,  comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),  del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il prescritto
 provvedimento  dal  presidente  della  sezione   e   non   risultando
 presentata  l'istanza  alternativa di trasmissione del fascicolo alla
 cancelleria della Corte di cassazione a seguito  della  richiesta  di
 esame,  a  norma  del  successivo  comma  3  dello stesso art. 75 del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.