IL PRETORE Letti gli atti del processo n. 6546/94 al quale e' stato riunito il n. 6666/95 nei confronti di Gellon Bernardo per i reati: a) del reato di cui all'art. 23, legge n. 319/1976 per aver effettuato nel mare territoriale lo scarico proveniente dal depuratore comunale sito in localita' Is Prunis prima di aver ottenuto l'autorizzazione regionale, richiesta il 7 aprile 1989 e rilasciata il 2 giugno 1992. Fatto commesso dal dicembre 1991 al giugno 1992; b) del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 per aver effettuato lo scarico descritto al capo che precede superando i limiti indicati nella tabella A allegata alla citata legge. In S. Antioco dal mese di aprile 1992; c) del reato di cui all'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976 per aver effettuato lo scarico, proveniente dalle pubbliche fognature e in particolare dalla stazione di sollevamento sita in localita' Sa Barra, senza aver richiesto l'autorizzazione; d) del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 per aver effettuato lo scarico descritto al capo che precede senza provvedere ad alcuna depurazione del refluo e superando i limiti tabellari allegati alla citata legge. In S. Antioco dal 3 giugno 1992; e) del reato di cui all'art. 674 c.p. per aver, sversando i fanghi provenienti dal depuratore comunale in zona impermeabilizzata, versato in luoghi privati di altrui uso, atto ad imbrattare e molestare le persone. In S. Antioco, accertato dal mese di giugno 1992; f) del reato di cui all'art. 22, legge n. 319/1976 per aver effettuato lo scarico proveniente dal depuratore in localita' Is Prunis senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione in quanto ometteva di dare tempestiva comunicazione all'assessorato difesa ambiente delle interruzioni del ciclo depurativo. In S. Antioco dal mese di aprile al mese di ottobre 1992. Esaminata la richiesta avanzata dal p.m. e per motivi diversi dalla difesa con le quali si chiede la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'eccezione di illegittimita' costituzionale della legge n. 172/1995; Ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata, infatti: premesso che la legge n. 319/1976 ha subito delle modifiche a seguito del d.-l. n. 79 del 17 marzo 1995 convertito con modificazioni nella legge n. 172/1995. In particolare gli artt. 3 e 6, secondo comma, del d.-l. citato sostituiscono l'art. 21, primo e terzo comma della legge n. 76 in relazione allo scarico delle pubbliche fognature. Alla luce di questo quadro normativo, risulta che: gli scarichi produttivi effettuati in assenza di autorizzazione nonche' la violazione dei limiti tabellari costituisce reato. Gli scarichi delle pubbliche fognature, effettuato senza aver richiesto l'autorizzazione amministrativa o dopo che l'autorizzazione richiesta sia stata negata o revocata, o superato i limiti di accettabilita' e' punito con una sanzione amministrativa. Ritiene questo pretore di condividere l'assunto del p.m. nella parte in cui osserva che non appare ragionevole la differenziazione in relazione alla capacita' inquinante. Infatti, la pericolosita' e pertanto la potenzialita' inquinante degli scarichi delle pubbliche fognature non va sottovalutata. La differenziazione non appare giustificata altresi' per il fatto che per questi ultimi e' prevista comunque una sanzione, atteso che, il problema non inerisce al controllo e alla sanzione, ma alla pericolosita' e alla potenzialita' lesiva degli scarichi delle pubbliche fognature che non destano meno allarme e pericolo per i beni fondamentali, quali la salute, la tutela dell'ambiente e del paesaggio di quanto non accada per gli scarichi produttivi, rivelandosi cosi' una disparita' di trattamento per scarichi tecnicamente diversi ma negli effetti identici. Pertanto, la differente disciplina riservata agli scarichi delle pubbliche fognature pare porsi in contrasto con gli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione.