IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice dell'udienza preliminare dott. Antonio De Rosa, nel processo n. 10/97 RG g.i.p. nei confronti di: Clementi Luciana, nata a Teglio (Sondrio), il 24 gennaio 1945, ivi residente, via Roma 62/A, difesa di fiducia da avv. Gabriele Bolognini di Sondrio, domiciliatario decidendo sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa dell'imputato nel corso della udienza preliminare del 10 aprile 1997; Sentito il p.m.; Ritenuto che il principio di tassativita' cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, della Costituzioine, devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericita' e l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo che non soltanto sia assicurata al giudice la possibilita' di individuare, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, la condotta penalmente rilevante, ma anche per consentire ai consociati di conoscere preventivamente cio' che e' reato da cio' che non lo e'; che l'interpretazione corrente della norma de qua ricomprende nella condotta dell'abuso "ogni violazione del parametro di doverosita' come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalita', imparzialita' e buon andamento della p.a." (cosi' Cass. n. 9730/1992), e "qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a." (cosi' Cass. n. 5340/1993), nonche' gli atti viziati da eccesso di potere; che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorieta' di figure quali "parametro di doverosita'" e "fini istituzionali" e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto ex post dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed e' figura il cui contenuto e' in costante evoluzione e cambiamento; che inoltre la incertezza della norma di cui all'art. 323 non permette un efficace esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24, secondo comma, della Costituzione); che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata, la cui rilevanza nel presente processo appare evidente, essendo stato all'imputata ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;