LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa penale contro
 Nassetti Roberto.
   Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  proposta  dal
 difensore, dall'art. 334 in relaz. all'art. 282 t.u.  L. Dog. 43/1973
 con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, 112 e 113 Cost.;
   Sentito  il  parere  del  procuratore  generale,  che ha chiesto il
 rigetto della eccezione per manifesta infondatezza;
   Ritenuta  la  rilevanza  nel  presente  giudizio  della   questione
 sollevata,  in  quanto  l'imputato  risulta  non essere stato ammesso
 dall'amministrazione doganale  alla  definizione  amministrativa  con
 provvedimento del 28 ottobre 1992 in atti;
   Ritenuta altresi' la non manifesta infondatezza della questione, in
 quanto   l'art.   334   t.u.   L.  Dog.  prevede  la  facolta'  della
 amministrazione doganale di consentire una definizione amministrativa
 della violazione senza regolare i presupposti in presenza  dei  quali
 tale facolta' puo' essere esercitata;
   In  tal  modo  rimettendo alla discrezionalita' assoluta della p.a.
 l'applicazione della sanzione penale, precludendo  ogni  possibilita'
 di  controllo  giurisdizionale sul corretto esercizio di tale potere,
 con violazione del principio della parita'  di  trattamento  statuito
 dall'art.  3  Cost. dalla legalita' della pena statuita dall'art. 25,
 secondo comma, Cost., dalla tutela  dei  diritti  e  degli  interessi
 legittimi contro gli atti della p.a. statuita dall'art. 113 Cost.;