IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Letta l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata da Poggi Lorenzo, nato il 9 ottobre 1969 a Modena ed ivi residente, via Bergamo n. 12, difeso dall'avv. Patrizia Tassello del Foro di Modena, nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione della pena pecuniaria inflitta con sentenza di pretore di Modena in data 29 luglio 1994 di L. 500.000 di multa, osserva quanto segue: La legge 30 luglio 1990 n. 217, istituisce il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 15 della detta legge stabilisce che "le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel procedimento di revisione nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato abbia o possa essere assistito da un difensore o da un consulente". Il secondo comma prosegue disponendo che "competente a ricevere l'istanza..., ad adottare i provvedimenti relativi alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato e a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente...". Ora e' noto che la magistratura di sorveglianza e' ordinata in due gradi di giurisdizione: il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza. L'art. 15 della legge n. 217/1990 prevede il gratuito patrocinio, per i procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza, esclusivamente per i procedimenti relativi all'applicazione delle misure di sicurezza (che sono quelli previsti dall'art. 679, 1 comma, del codice di procedura penale), prevede, invece, il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza. E' vero che l'art. 15 in parola prevede l'applicazione del gratuito patrocinio "anche nella fase di esecuzione"; ma questa locuzione si riferisce ai procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione, previsti dal capo primo, titolo terzo, libro decimo, del codice di procedura penale e non per tutti i procedimenti previsti dal libro decimo, perche' al di la' del preciso significato da attribuire alla locuzione "giudice dell'esecuzione", non avrebbe senso la espressa previsione del gratuito patrocinio, davanti al magistrato di sorveglianza, per la sola materia dell'applicazione delle misure di sicurezza. In altre parole, se in tutti i procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza fosse applicabile il gratuito patrocinio, non sarebbe stato necessario limitare espressamente il gratuito patrocinio davanti al magistrato di sorveglianza per soli procedimenti di applicazione delle misure di sicurezza e prevedere espressamente il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza. Cio' conferma che la espressione "giudice dell'esecuzione" vada inteso in senso tecnico e non si riferisca percio' al magistrato di sorveglianza. Detto questo, comunque, va osservato che l'art. 15 della legge n. 217/1990 si presenta irragionevolmente lacunoso, dato che vi sono alcuni procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza per i quali appare ingiustificata la mancata concessione del gratuito patrocinio ai non abbiente (come il procedimento di conversione di pena pecuniaria, il procedimento di riesame della pericolosita' sociale, ecc...). Al riguardo e' bene rilevare che tutti questi procedimenti sono stati "giurisdizionalizzati" dal nuovo codice di procedura penale, che ha infatti previsto la presenza necessaria del p.m. e del difensore. Ora, proprio questa "giurisdizionalizzazione" mal si concilia con la esclusione dal gratuito patrocinio dei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Se questa interpretazione e' corretta, allora appaiono evidenti sia il vulnus arrecato al diritto di difesa (tutelato dall'art. 24 della Costituzione) sia la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per l'irragionevole disparita' di trattamento tra chi e' soggetto, avanti al magistrato di sorveglianza, al procedimento di conversione della pena pecuniaria (gratuito patrocinio escluso), e chi e' soggetto al procedimento di applicazione delle misure di sicurezza (gratuito patrocinio ammesso). La questione e' rilevante, posto che si tratta di assicurare la difesa del condannato, e appare non manifestamente infondata. Alla luce di cio', pertanto, appare necessario sollevare di ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990 n. 217, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove non prevede il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti di sorveglianza avanti al magistrato di sorveglianza.