ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato, iscritta al n. 1244 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Fortunato Mangiapia, il pretore di Napoli, con ordinanza del 10 maggio 1996 (r.o. n. 1244 del 1996), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che "l'ordine di demolizione non vada erogato quando, come nel caso di specie, la domanda di condono legittimamente proposta dagli aventi diritto pur non estinguendo i reati contravvenzionali non sia valutata, su profilo amministrativo, dal giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo agisce in via sussidiaria della p.a."; che, ad avviso del giudice a quo tale mancata previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, oltre che con il principio della "separazione dei poteri", determinando una illegittima invasione nella sfera di discrezionalita' della pubblica amministrazione; che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione o, nel merito, per la infondatezza della stessa, in quanto l'art. 39 della legge impugnata prevede al comma 8 un raccordo, giudicato ragionevole, con le competenze tecniche delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli. Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una descrizione, neppure sommaria, della concreta fattispecie oggetto del giudizio principale, che consenta di valutare la rilevanza e i profili della questione sollevata; che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale, indicate in modo generico e non specificamente individuate; che nemmeno risulta chiarito l'esatto obiettivo della censura; che, infine, non risulta alcuna motivazione in ordine al contenuto della presunta lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, mentre generico appare il richiamo al "principio della separazione dei poteri"; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione della ordinanza che la propone (v., da ultimo, ordinanze nn. 151 e 62 del 1997, n. 435 del 1996). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.