ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge 23 dicembre
 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
 promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Napoli
 nel  procedimento penale a carico di Mangiapia Fortunato, iscritta al
 n. 1244 del registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto che, nel corso di  un  procedimento  penale  a  carico  di
 Fortunato  Mangiapia,  il  pretore  di  Napoli,  con ordinanza del 10
 maggio 1996 (r.o. n.  1244  del  1996),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724
 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte  in
 cui non prevede che "l'ordine di demolizione non vada erogato quando,
 come  nel  caso  di  specie,  la  domanda  di  condono legittimamente
 proposta  dagli  aventi  diritto  pur   non   estinguendo   i   reati
 contravvenzionali  non  sia  valutata, su profilo amministrativo, dal
 giudice penale che quando ordina la demolizione del manufatto abusivo
 agisce in via sussidiaria della p.a.";
     che, ad avviso del giudice  a  quo  tale  mancata  previsione  si
 porrebbe  in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, oltre
 che con il principio della "separazione dei poteri", determinando una
 illegittima invasione nella sfera di discrezionalita' della  pubblica
 amministrazione;
     che  nel  giudizio  innanzi  alla Corte ha spiegato intervento il
 Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   con   il   patrocinio
 dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
 inammissibilita' della questione o, nel merito, per  la  infondatezza
 della  stessa,  in  quanto l'art. 39 della legge impugnata prevede al
 comma  8  un  raccordo,  giudicato  ragionevole,  con  le  competenze
 tecniche delle amministrazioni preposte alla gestione dei vincoli.
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  non   contiene   una
 descrizione, neppure sommaria, della concreta fattispecie oggetto del
 giudizio  principale,  che  consenta  di  valutare  la  rilevanza e i
 profili della questione sollevata;
     che, inoltre, non sono  precisate  le  disposizioni  oggetto  del
 dubbio  di  legittimita'  costituzionale, indicate in modo generico e
 non specificamente individuate;
     che nemmeno risulta chiarito l'esatto obiettivo della censura;
     che,  infine,  non  risulta  alcuna  motivazione  in  ordine   al
 contenuto   della   presunta   lesione  degli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, mentre generico appare il richiamo al "principio  della
 separazione dei poteri";
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile  per  carenza  di  motivazione  della  ordinanza che la
 propone (v., da ultimo, ordinanze nn. 151 e 62 del 1997, n.  435  del
 1996).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.