ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25  del  d.P.R.
 10  settembre  1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
 relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento   dei
 policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
 rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio
 1996 dal pretore  di  Vicenza,  sezione  distaccata  di  Thiene,  nel
 procedimento  penale  a carico di Salvagnin Renato ed altro, iscritta
 al n. 968 del registro ordinanze 1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata  di  Thiene,
 nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione
 di cui all'art. 674 cod. pen., per avere provveduto all'incenerimento
 di rifiuti speciali previo accatastamento su un'area e accensione dei
 medesimi  a  cielo  aperto,  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9  della  Costituzione,
 dell'art.  25  del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle
 direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa  allo
 smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili  e n.
 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);
     che il giudice a quo, dopo aver ricordato che  il  suo  invito  a
 contestare  agli  imputati  il reato piu' grave previsto dall'art. 25
 del d.P.R. n. 915  del  1982  non  era  stato  accolto  dal  pubblico
 ministero,  il  quale  aveva  mantenuto  ferma  l'imputazione  di cui
 all'art. 674 cod.pen. sul presupposto che la condotta sanzionata  dal
 citato  art.  25 postulerebbe comunque l'utilizzazione di un impianto
 tecnico,  nel  caso  di  specie  non   verificatasi,   dubita   della
 conformita'  a  Costituzione  dello stesso art. 25, come interpretato
 dal pubblico ministero, perche' in tal modo, in insanabile  contrasto
 con  il  principio  di eguaglianza, si differenzierebbero "situazioni
 sostanzialmente assimilabili ad unita'":  nell'un  caso  (smaltimento
 attraverso   impianto   non  autorizzato)  ricorrerebbe  una  ipotesi
 penalmente sanzionata in  maniera  piu'  grave  che  nell'altro  caso
 (incenerimento  a  cielo  aperto),  nel  quale  l'impatto  ambientale
 sarebbe senz'altro piu' rilevante;
     che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 25 del d.P.R.  n.
 915 del 1982, ove interpretato nel  senso  prospettato  dal  pubblico
 ministero,  si  porrebbe  in  contrasto  anche  con  l'art.  9  della
 Costituzione, dal  momento  che  "soltanto  lo  smaltimento  mediante
 impianto  (idoneo  e  percio'  autorizzato)  garantisce la tutela del
 paesaggio,  nel  mentre  nella residua ipotesi di smaltimento a cielo
 aperto il paesaggio e  il  patrimonio  ambientale  conoscerebbero  un
 rimarchevole arretramento della soglia di tutela";
     che,  quanto  alla  rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla
 soluzione   della   proposta   questione   dipenderebbe   la   esatta
 individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, posto  che  la
 maggior  pericolosita'  individuata dal legislatore nella condotta di
 cui all'art. 25 del  d.P.R.  n.  915  del  1982,  rispetto  a  quella
 descritta  nell'art.  674  cod.  pen.,  costituirebbe  esercizio  non
 censurabile della discrezionalita' del legislatore.
   Considerato che, successivamente alla proposizione della  questione
 di  legittimita'  costituzionale  oggetto  del  presente giudizio, e'
 entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  il
 quale,  all'art.  56,  dispone  l'abrogazione  dell'intero  d.P.R. 10
 settembre 1982, n. 915 e, quindi, anche della disposizione impugnata,
 dettando al contempo una nuova disciplina sanzionatoria in materia di
 rifiuti e, in particolare, delle modalita' attraverso le quali  viene
 effettuato lo smaltimento di essi;
     che,  pertanto,  si rende opportuna la restituzione degli atti al
 giudice a  quo  per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  della
 questione.