ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1996 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro, iscritta al n. 968 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., per avere provveduto all'incenerimento di rifiuti speciali previo accatastamento su un'area e accensione dei medesimi a cielo aperto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi); che il giudice a quo, dopo aver ricordato che il suo invito a contestare agli imputati il reato piu' grave previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 non era stato accolto dal pubblico ministero, il quale aveva mantenuto ferma l'imputazione di cui all'art. 674 cod.pen. sul presupposto che la condotta sanzionata dal citato art. 25 postulerebbe comunque l'utilizzazione di un impianto tecnico, nel caso di specie non verificatasi, dubita della conformita' a Costituzione dello stesso art. 25, come interpretato dal pubblico ministero, perche' in tal modo, in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza, si differenzierebbero "situazioni sostanzialmente assimilabili ad unita'": nell'un caso (smaltimento attraverso impianto non autorizzato) ricorrerebbe una ipotesi penalmente sanzionata in maniera piu' grave che nell'altro caso (incenerimento a cielo aperto), nel quale l'impatto ambientale sarebbe senz'altro piu' rilevante; che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, ove interpretato nel senso prospettato dal pubblico ministero, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 9 della Costituzione, dal momento che "soltanto lo smaltimento mediante impianto (idoneo e percio' autorizzato) garantisce la tutela del paesaggio, nel mentre nella residua ipotesi di smaltimento a cielo aperto il paesaggio e il patrimonio ambientale conoscerebbero un rimarchevole arretramento della soglia di tutela"; che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla soluzione della proposta questione dipenderebbe la esatta individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, posto che la maggior pericolosita' individuata dal legislatore nella condotta di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella descritta nell'art. 674 cod. pen., costituirebbe esercizio non censurabile della discrezionalita' del legislatore. Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale oggetto del presente giudizio, e' entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale, all'art. 56, dispone l'abrogazione dell'intero d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e, quindi, anche della disposizione impugnata, dettando al contempo una nuova disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti e, in particolare, delle modalita' attraverso le quali viene effettuato lo smaltimento di essi; che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione.