ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il piu' grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria; Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha gia' avuto modo di osservare che nessun rilievo puo' annettersi alla circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena, giacche' - anche a voler prescindere dalla inammissibilita' di quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato invia generale dall'art. 23 del codice penale e' proprio di tutte le fattispecie delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravita' dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza n. 162 del 1996); che la diversa obiettivita' giuridica che caratterizza le fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un difforme regime sanzionatorio; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;