IL TRIBUNALE Ha deliberato nel dibattimento del giudizio iscritto al n. 98 del registro generale dell'anno 1997, a carico di: Barbieri Raffaele, nato a Davoli il 16 settembre 1963 e residente in Sabbioneta alla via Ca' D'Amico n. 33, agli arresti domiciliari; la seguente ordinanza sulla richiesta di ammissione della prova formulata dal pubblico ministero; Sentito il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Staiano; Premesso che il pubblico ministero ha, tra l'altro, postulato l'ammissione di tabulato, attestante il traffico telefonico relativo alla utenza cellulare n. 0337 289413, intestata a Sgro' Giovanni, nato a Satriano il 19 settembre 1967 e, asseritamente, in uso a persona imputata di reato connesso; Premesso che detto tabulato e' stato acquisito, nel corso delle indagini, in virtu' di provvedimento autorizzativo, adottato l'8 agosto 1994 dallo stesso ufficio del pubblico ministero; Premesso che il difensore ha eccepito la "inutilizzabilita'" del documento de quo, sotto il profilo del difetto della autorizzazione del giudice, ritenuta necessaria in base ai principi, implicitamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale; Considerato che l'art. 15 della Costituzione, nel sancire la "inviolabilita'" della "liberta' e (del)a segretezza" di "ogni (...) forma di comunicazione", tutela, indubbiamente, la segretezza non solo del contenuto, ma, anche, della stessa effettuazione delle comunicazioni, e, cioe' dei c.d. "dati esteriori di individuazione di una determinata conversione telefonica" (v. Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81, par. 4); Considerato che la rilevazione del traffico telefonico, afferente a una utenza con la individuazione delle utenze chiamate, dei relativi intestatari, delle date e delle ore delle comunicazioni, incide sul valore, costituzionalmente protetto, della inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni; Considerato che l'adozione del decreto autorizzativo da parte dell'ufficio del pubblico ministero soddisfa il parametro costituzionale, laddove prescrive, nel secondo comma dell'art. 15, la necessita' del provvedimento motivato della "autorita' giudiziaria", in essa comprendendo, dunque, anche l'ufficio del pubblico ministero; Considerato, tuttavia, che avuto riguardo alla maggior garanzia (dell'intervento del giudice) apprestata dall'art. 267, comma primo, c.p.p., con riferimento alle intercettazioni (del contenuto) delle comunicazioni telefoniche, non appare infondato il sospetto della illegittimita' costituzionale di detta norma, nei sensi infra indicati, sotto il profilo della violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, per la irrazionale minore tutela offerta dall'ordinamento, in relazione alla compressione dell'identico valore della segretezza delle comunicazioni, posto che lo stesso, essendo sancito in termini di "inviolabilita'", non appare suscettibile di differenziate e graduate guarentigie, per tutti quegli aspetti, che come quello in esame (della mancata previsione dell'autorizzazione del giudice), prescindono dalle peculiari "operazioni relative (esclusivamente) all'intercettazione del contenuto di conversione" (v. Corte cost, 11 marzo 1993, n. 81, par. 3); Considerato che il discriminato trattamento di situazioni o valori comporta la lesione del citato parametro costituzionale; Considerato che la norma, sospettata di illegittimita' costituzionale, e' rilevante nel presente giudizio, postulandosene l'applicazione;