IL TRIBUNALE
   Ha deliberato nel dibattimento del giudizio iscritto al n.  98  del
 registro  generale  dell'anno  1997,  a carico di: Barbieri Raffaele,
 nato a Davoli il 16 settembre 1963 e residente in Sabbioneta alla via
 Ca' D'Amico n. 33, agli arresti domiciliari;  la  seguente  ordinanza
 sulla  richiesta  di  ammissione  della  prova formulata dal pubblico
 ministero;
   Sentito il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Staiano;
   Premesso che il  pubblico  ministero  ha,  tra  l'altro,  postulato
 l'ammissione  di tabulato, attestante il traffico telefonico relativo
 alla utenza cellulare n. 0337 289413,  intestata  a  Sgro'  Giovanni,
 nato  a  Satriano  il  19  settembre  1967 e, asseritamente, in uso a
 persona imputata di reato connesso;
   Premesso che detto tabulato e' stato  acquisito,  nel  corso  delle
 indagini,  in  virtu'  di  provvedimento  autorizzativo, adottato l'8
 agosto 1994 dallo stesso ufficio del pubblico ministero;
   Premesso che il difensore ha eccepito  la  "inutilizzabilita'"  del
 documento  de  quo, sotto il profilo del difetto della autorizzazione
 del giudice, ritenuta necessaria in base ai principi,  implicitamente
 affermati dalla giurisprudenza costituzionale;
   Considerato  che  l'art.  15  della  Costituzione,  nel  sancire la
 "inviolabilita'" della "liberta' e (del)a segretezza" di "ogni  (...)
 forma  di  comunicazione",  tutela,  indubbiamente, la segretezza non
 solo del contenuto,  ma,  anche,  della  stessa  effettuazione  delle
 comunicazioni, e, cioe' dei c.d. "dati esteriori di individuazione di
 una  determinata  conversione  telefonica"  (v.  Corte cost. 11 marzo
 1993, n. 81, par. 4);
   Considerato che la rilevazione del traffico telefonico, afferente a
 una utenza con la individuazione delle utenze chiamate, dei  relativi
 intestatari,  delle  date e delle ore delle comunicazioni, incide sul
 valore,  costituzionalmente  protetto,  della  inviolabilita'   della
 segretezza delle comunicazioni;
   Considerato  che  l'adozione  del  decreto  autorizzativo  da parte
 dell'ufficio   del   pubblico   ministero   soddisfa   il   parametro
 costituzionale, laddove prescrive, nel secondo comma dell'art. 15, la
 necessita'  del provvedimento motivato della "autorita' giudiziaria",
 in essa comprendendo, dunque, anche l'ufficio del pubblico ministero;
   Considerato, tuttavia, che avuto  riguardo  alla  maggior  garanzia
 (dell'intervento  del giudice) apprestata dall'art. 267, comma primo,
 c.p.p., con riferimento alle intercettazioni  (del  contenuto)  delle
 comunicazioni  telefoniche,  non  appare  infondato il sospetto della
 illegittimita'  costituzionale  di  detta  norma,  nei  sensi   infra
 indicati, sotto il profilo della violazione dell'art. 3, comma primo,
 della   Costituzione,   per  la  irrazionale  minore  tutela  offerta
 dall'ordinamento, in relazione alla compressione dell'identico valore
 della segretezza delle comunicazioni, posto che  lo  stesso,  essendo
 sancito  in  termini  di "inviolabilita'", non appare suscettibile di
 differenziate e graduate guarentigie, per tutti quegli  aspetti,  che
 come  quello  in  esame (della mancata previsione dell'autorizzazione
 del   giudice),  prescindono  dalle  peculiari  "operazioni  relative
 (esclusivamente) all'intercettazione del  contenuto  di  conversione"
 (v. Corte cost, 11 marzo 1993, n. 81, par. 3);
   Considerato  che il discriminato trattamento di situazioni o valori
 comporta la lesione del citato parametro costituzionale;
   Considerato   che   la   norma,   sospettata   di    illegittimita'
 costituzionale,  e'  rilevante  nel presente giudizio, postulandosene
 l'applicazione;