IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2379/1996
 proposto  da  Societa' italiana per il gas p.a. (Italgas), in persona
 del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentata   e   difesa
 dall'avv.  V.  Barosio,  con domicilio eletto presso il suo studio in
 Torino, corso G. Ferraris n. 120, ricorrente contro comne di Vigliano
 Biellese,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore  non  costituito in
 giudizio, resistente e nei confronti di Sigesa S.p.a., in persona del
 legale  rappresentante  pro-tempore,  non  costituita  in   giudizio,
 controinteressata  per  l'esecuzione  della sentenza T.A.R. Piemonte,
 sezione II, 21 maggio 1996, n. 293.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Udita  nella  pubblica  udienza  della  camera  di consiglio del 22
 gennaio  1997  la  relazione  del  primo  referendario  avv.   Angelo
 Gabbricci, e udito, altresi', l'avv. Barosio per la ricorrente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                          Esposizione in fatto
   All'inizio  del  1993  il  comune  di Vigliano Biellese stabili' di
 affidare per un decennio il servizio per la distribuzione  dell'acqua
 potabile  ad  un  concessionario,  da individuare mediante trattativa
 privata,  previo  espletamento  di  gara  ufficiosa:  con  lo  stesso
 provvedimento  (5  febbraio  1993, n. 66) venne approvata la relativa
 convenzione e la lettera di invito.
   Presentarono offerta sia l'Italgas  S.p.a.  che  la  Sigesa  S.p.a.
 alla   quale   ultima,   infine,  la  giunta  comunale  attribui'  la
 concessione (deliberazione 24 maggio 1993,  n.  259.    Avverso  tale
 determinazione  ed  i  relativi atti presupposti l'Italgas propose un
 primo  ricorso,  ed  il   tribunale   accolse   l'istanza   cautelare
 incidentalmente  proposta.   La giunta comunale emise allora un nuovo
 provvedimento (deliberazione 20 settembre 1993, n. 458),  nel  quale,
 dopo  aver  riassunto i termini della vicenda, e replicato a tutte le
 censure esposte dall'Italgas nel  primo  ricorso,  si  confermava  il
 precedente operato dell'ente, riaffidando alla Sigesa la concessione:
 anche  tale  nuovo  provvedimento  venne  impugnato  con  un separato
 ricorso e sospeso dal tribunale.   Con sentenza 21  maggio  1996,  n.
 293,  la  sezione  accolse  i  due ricorsi riuniti ed annullo' le due
 successive deliberazioni  di  aggiudicazione,  ritenendo  viziata  la
 procedura    seguita    dall'amministrazione   per   l'individuazione
 dell'offerta piu' vantaggiosa: la decisione venne impugnata  sia  dal
 comune  resistente come dal controinteressato, ma non ne fu richiesta
 la sospensione al giudice d'appello.   Nel frattempo,  il  comune  di
 Vigliano,  con  deliberazione  consiliare  31  gennaio 1994, n. 1226,
 aveva nuovamente attribuito alla Sigesa, a trattativa privata e senza
 alcun   preventivo   confronto   concorrenziale,   il   servizio   di
 distribuzione per un periodo di due anni, in attesa della definizione
 del  giudizio  perdente innanzi a questo tribunale; e, alla scadenza,
 le aveva riassegnato il servizio per un  altro  biennio  alle  stesse
 condizioni,  "in  attesa  che  venga  definito il ricorso della ditta
 Italgas".    Pubblicata  la  sentenza  n.   293/1996,   e   dopo   la
 notificazione  dell'atto d'appello, l'Italgas notifico' al sindaco di
 Vigliano un atto di diffida a dare pronta esecuzione  alla  decisione
 di prime cure. Questo replicava tuttavia, con nota 11 settembre 1996,
 che  la  diffida  doveva  ritenersi  "improponibile", "in ragione del
 fatto che, essendo stato interposto appello,  la  sentenza  di  primo
 grado non puo' ritenersi passata in giudicato"; e che "considerata la
 necessita'  di  attendere  il  giudizio  del consiglio di Stato" egli
 riteneva "di non sospendere la gestione del servizio di distribuzione
 dell'acqua potabile".
   In  tale  situazione l'Italgas ha proposto ricorso per l'esecuzione
 della sentenza; il comune di Vigliano non si  e'  costituito,  ma  ha
 trasmesso  al tribunale le proprie osservazioni; non si e' costituita
 neppure la Sigesa, pur ritualmente evocata.
                             D i r i t t o
   Il ricorso viene espressamente fondato sull'art. 33 della  legge  6
 dicembre  1971,  n.  1034,  il  quale,  come  noto, stabilisce che le
 sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  sono  esecutive  (1
 comma)  e  che il ricorso in appello "non sospende l'esecuzione della
 sentenza impugnata", salvo che, su istanza di parte, il consiglio  di
 Stato  non  stabilisca  di  sospenderla,  quando ne possa derivare un
 danno grave ed irreparabile.
   Secondo quanto esposto nella precedente  narrativa,  il  comune  di
 Vigliano  si  e'  espressamente rifiutato di assumere i provvedimenti
 necessari a conformarsi alla sentenza n. 293/1996, pur  non  avendone
 richiesto  la  sospensione dal giudice di II grado.  L'Italgas chiede
 allora a questo tribunale di assumere  le  necessarie  determinazioni
 per   l'attuazione  coattiva  della  decisione:  in  particolare,  la
 fissazione di un termine entro cui l'amministrazione debba eseguirla,
 trascorso il quale venga nominato un  commissario  ad  acta,  che  la
 sostituisca  in  tale attivita'.  Il Collegio non ritiene tuttavia di
 dover accordare al comne un'ulteriore dilazione: nessuna disposizione
 la prevede e, del resto, sarebbe nella fattispecie  affatto  inutile,
 giacche'  l'ente  ha  espressamente  dichiarato  che non intende dare
 volontaria esecuzione alla sentenza.  Si impone dunque senz'altro  di
 stabilire   se   a   questo  tribunale  sia  consentito  nominare  un
 commissario ad acta,  o,  comunque  assumere  tutti  i  provvedimenti
 ritenuti  idonei  a  portare  ad  esecuzione  coattiva  la rammentata
 decisione: e  si  tratta  di  questione  che  coinvolge  fondamentali
 principi  del  processo  amministrativo  e  richiede  percio'  alcune
 sintetiche  riflessioni.     Invero,  gli  effetti   della   sentenza
 d'annullamento, pronunciata dal giudice amministrativo, si producono,
 di  norma,  in  tre direzioni, delle quali due costitutive e l'ultima
 d'accertamento,  e  che  possono  o  meno  coesistere  nelle  singole
 fattispecie.  Vi  e'  cosi'  l'effetto  demolitorio, costituito dalla
 caducazione delle situazioni soggettive sorte con  l'atto  annullato;
 quello  ripristinatorio,  consistente  nella  remissione  allo  stato
 precedente  delle  situazioni  soggettive  modificate   o   eliminate
 dall'atto  annullato;  e,  infine,  l'effetto  conformativo che fissa
 limiti all'attivita' amministrativa nella rinnovazione dell'esercizio
 del potere (C.d.S., IV, 7 marzo 1994, n. 219; C.d.S.,  IV,  1  luglio
 1992,  n.  663;  C.d.S.,  V,  3  novembre  1989, n. 736).   L'effetto
 demolitorio  e  quello  ripristinatorio  conseguono  direttamente  ed
 automaticamente  dalla  sentenza,  proprio  perche' esecutiva: l'atto
 annullato cessa senz'altro di produrre qualsiasi effetto,  senza  che
 sia  di  per  se' necessario che l'amministrazione cooperi in qualche
 modo per il conseguimento di tale  risultato.    Ma,  frequentemente,
 l'eliminazione  del  provvedimento  impugnato  non  pone termine alla
 vicenda,  almeno  sul  piano  sostanziale.   L'Amministrazione,   per
 conformarsi  alle  statuizioni  contenute  nella  sentenza,  e' cioe'
 tenuta  invece  ad  assumere  ulteriori  determinazioni,   cosi'   da
 realizzare  l'interesse  sostanziale  per  cui  il  ricorso  e' stato
 proposto.  Tale obbligo discende senz'altro dalla esecutivita'  della
 sentenza, di primo grado o d'appello; assai piu' incerto e' se, prima
 del  passaggio in giudicato della sentenza, sia offerto al ricorrente
 vincitore   un   rimedio   giurisdizionale    per    l'ipotesi    che
 l'amministrazione  rifiuti di osservare un siffatto obbligo ovvero lo
 eluda, come avviene nella fattispecie,  dove  il  comune  rifiuta  di
 procedere,  in  conformita'  alla  pronuncia  di  annullamento,  alla
 rinnovazione  della  gara  ed  opta  per  una  gestione,  formalmente
 temporanea,   affidata  alla  Sigesa,  nella  non  vana  speranza  di
 assicurare a questa il servizio per un periodo molto vicino a  quello
 originariamente  stabilito, nonostante i provvedimenti cautelari e la
 sentenza emessa da questa sezione.
   Invero, rilevantissimo ostacolo all'ammissibilita'  di  una  simile
 azione   e'  comunemente  individuato  dal  cosiddetto  giudizio  per
 ottemperanza, disciplinato dall'art. 37 della legge 6 dicembre  1971,
 n.  1034, dall'art.   27, primo comma, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924,
 n. 1054 e dagli artt.  90 e 91 del r.d. 17 agosto  1907,  n.  642,  e
 finalizzato  ad  ottenere  "l'adempimento dell'obbligo dell'autorita'
 amministrativa" di conformarsi, per quanto riguarda il  caso  deciso,
 al  giudicato di un organo giurisdizionale; giudicato che, secondo la
 giurisprudenza assolutamente prevalente, va inteso in senso letterale
 e presuppone il passaggio della sentenza in cosa  giudicata,  secondo
 la previsione dell'art. 324 c.p.c.  Invero, sin dalla fine degli anni
 settanta  la  giurisprudenza  del giudice amministrativo d'appello ha
 costantemente affermato il principio per cui "In considerazione della
 ratio della disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 6  dicembre
 1971  n. 1034 (che deve essere interpretata nel senso di condizionare
 l'azione di ottemperanza  delle  sentenze  sia  dei  T.A.R.  che  del
 Consiglio  di  Stato  al  loro  passaggio  in  giudicato e cioe' alla
 decorrenza del termine o all'esaurimento dei rimedi del  ricorso  per
 cassazione o per revocazione ex art. 395 n. 4 e 5 c.p.c.), va esclusa
 ogni  coincidenza  fra  l'ambito  della  esecutivita'  propria  delle
 decisioni giurisdizionali amministrative del primo e secondo grado  e
 quello  del  giudizio di ottemperanza, il quale ultimo, essendo volto
 ad inserire direttamente nell'azione amministrativa la determinazione
 dell'organo  giurisdizionale  amministrativo,  richiede  per  la  sua
 esperibilita' il massimo grado di certezza che non puo essere offerto
 dalla  decisione  (di  T.A.R.  o  del  Consiglio di Stato) non ancora
 passata in cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c.,  in  ordine  al
 quale,   pertanto,   il   ricorso  per  ottemperanza  deve  ritenersi
 inammissibile (C.d.s., a.p. 23 marzo 1979 n.  12;  conformi,  tra  le
 molte,  a.p.  1  aprile  1980 n. 10; VI, 6 aprile 1982 n. 179; IV, 19
 dicembre 1988 n. 1082; V, 6 aprile 1991, n. 439; V, 22 giugno 1991 n.
 971; V, 19 settembre 1991 n. 1179; V,  30  settembre  1992,  n.  890;
 T.A.R.  Calabria-Catanzaro 3 febbraio 1995, n. 128; T.A.R.  Campania,
 III, 21 dicembre 1995, n. 681; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna,  I,  5
 aprile  1996, n. 239; id. 20 febbraio 1996, n. 118; T.A.R. Veneto, 23
 dicembre 1995, n. 1592; T.A.R. Lazio, I, 2 dicembre 1995, n.    2020;
 T.A.R. Milano, 15 febbraio 1996, n. 190 e, implicitamente, C.d.s, VI,
 12 marzo 1994, n. 332)".
   Per  superare  tale  ostacolo,  in alcune pronunce del giudice di I
 grado, si e' fondato sul ripetuto art. 33  un  giudizio  distinto  da
 quello   di  ottemperanza,  sostenendo  che,  di  fronte  al  rifiuto
 dell'amministrazione di attuare la decisione non  ancora  passata  in
 giudicato,  "ben  potra'  il  giudice  che  ha  emanato  la decisione
 assicurare  la  tutela  dell'interesse  del ricorrente attraverso gli
 strumenti che, pur non potendo essere quelli tipici del  giudizio  di
 ottemperanza  (...)  siano  tuttavia  idonei  a  garantire, fino alla
 conclusione dell'appello, l'effettivita' della  situazione  giuridica
 nascente  dalla  decisione giurisdizionale (cosi' T.A.R. Lazio, I, 28
 gennaio 1993, n. 127; conf., sul principio, T.A.R.  Puglia Bari,  II,
 19  aprile 1994, n. 573; T.A.R. Aquila, 24, marzo 1995, n. 143).  Ma,
 in realta',  un  siffatto  giudizio,  nella  sua  fase  attuativa,  o
 costituisce  un dissimulato giudizio di ottemperanza - e, infatti, in
 alcuni casi e' stata espressamente disposta anche  la  nomina  di  un
 commissario ad acta (v. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 5 gennaio 1996,
 n.  2)  -  ovvero si limita ad arginare in qualche misura l'attivita'
 che   l'amministrazione   continua   a   svolgere,   fondandola    su
 provvedimenti  annullati (cosi' T.A.R. Piemonte, Il, 27 ottobre 1995,
 n. 569).   Ma, in  quest'ultimo  caso,  tale  giudizio  non  realizza
 effettivamente   e   direttamente  l'interesse  riconosciuto  con  la
 sentenza: si pensi come cio' potrebbe avvenire nella fattispecie,  se
 non imponendo, anche in via sostitutiva, la rinnovazione della gara a
 partire dalla presentazione delle offerte.
   Nell'altra  ipotesi,  poi,  il  preteso giudizio di "esecuzione" ex
 art.  33  non  appare  compatibile  con  le  norme  sul  giudizio  di
 ottemperanza,   o,   almeno,   con   l'interpretazione  costantemente
 riaffermata delle norme che lo regolano: se, cioe',  per  attuare  le
 disposizioni  contenute  nella sentenza e' necessario attenderne, per
 espressa volonta' del legislatore, il passaggio  in  cosa  giudicata,
 non si comprende come possa ritenersi conforme al sistema un processo
 che  muove proprio dal presupposto contrario ed e' privo di qualsiasi
 espresso riconoscimento nel diritto positivo.
   Come si e' ben puntualizzato, tale rimedio straordinario e'  "privo
 di  una  credibile  base normativa" giacche' l'art. 33, se enuncia il
 principio dell'esecutivita' non fissa poi alcuna  regola  processuale
 per  la  sua  attuazione,  e  rappresenta  inoltre  "un'inammissibile
 duplicazione  del  rimedio  tipico  approntato  dalla  legge  per  la
 soluzione  del  problema  di  tutela  cui  si  vorrebbe  fornire  una
 soluzione (...) duplicazione finalizzata allo  scopo  di  eludere  la
 norma  impeditiva  dello strumento ordinario" costituito dal giudizio
 di ottemperanza (cosi' T.A.R.  Campania, III, 681/1995,  cit.).    Si
 puo'  dunque  assumere,  quale prima conclusione, che le disposizioni
 che regolano, quale diritto  vivente,  il  giudizio  di  ottemperanza
 precludono  l'esecuzione  coattiva  delle  sentenze,  pronunciate dal
 giudice amministrativo, in primo grado o in  appello,  e  non  ancora
 passate  in  giudicato.    La proclamata esecutivita' ex lege di tali
 sentenze, per effetto dell'art. 37, legge n. 1034/1971 e delle  altre
 norme  gia' ricordate, e' cosi' privata del suo effetto fondamentale,
 e  cioe'  della   possibilita'   di   attuare,   senza   la   fattiva
 collaborazione  della parte soccombente, il comando in esse portato e
 di ottenere il bene della vita per cui l'azione e' stata proposta:  e
 la  vicenda  da cui questa decisione prende le mosse e' paradigmatica
 di come un lungo e dispendioso contenzioso possa  essere  inutile  di
 fronte  alla  renitenza  dell'amministrazione.    La domanda proposta
 dall'Italgas dovrebbe allora essere  respinta;  ma  vi  e'  prima  da
 stabilire    se   la   vigente   disciplina   sia   sospettabile   di
 incostituzionalita', non riferita pero' al  ripetuto  art.  33  della
 legge  1034/1971,  conforme  nelle  sue previsioni alla Costituzione:
 nonostante  l'Italgas  fondi  sullo  stesso la sua azione, con questa
 richiede  tuttavia  al  giudice  di  dare  attuazione  alla   propria
 sentenza,  cio'  che  e' precluso proprio dalle norme che regolano il
 giudizio di ottemperanza, e che sono dunque immediatamente  rilevanti
 ai  fini  della  decisione.    Orbene, per sciogliere l'interrogativo
 teste' prospettato appaiono fondamentali le valutazioni espresse  dal
 giudice  delle  leggi  nella  motivazione  della  recente decisione 8
 settembre 1995, n. 419, che affronta la problematica, per piu'  versi
 analoga,  dell'attuazione  dei  provvedimenti  cautelari  assunti dal
 giudice amministrativo.   Si puo'  cosi'  anzitutto  procedere  dalla
 considerazione  che la Costituzione "accoglie il principio in base al
 quale  il  potere  dell'amministrazione  merita   tutela   solo   sul
 presupposto  della  legittimita'  del  suo esercizio, demandando agli
 organi di giustizia il potere di  sindacato  -  pieno  ai  sensi  del
 secondo  comma  dell'art.  113 della Costituzione - sull'esistenza di
 tale presupposto" (Corte costituzionale n.  419/1995,  cit.):  cosi',
 una   volta   che   sia  intervenuta  una  pronuncia  giurisdizionale
 sfavorevole all'amministrazione, questa, in quanto  soggetta  a  tale
 sindacato, vi si deve in ogni caso conformare, pur se la sentenza non
 e' definitiva.  D'altro canto, ed in piena coerenza con tale assunto,
 "deve   ritenersi   connotato   intrinseco   della   stessa  funzione
 giurisdizionale,    nonche'    dell'imprescindibile    esigenza    di
 credibilita'  collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche
 coattivamente in caso di necessita', il  rispetto  della  statuizione
 contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della
 legge  stessa",  una  decisione  di  giustizia  che  non possa essere
 portata  ad  effettiva  esecuzione   sarebbe   soltanto   "un'inutile
 enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e
 113  della  Costituzione,  i  quali  garantiscono  il soddisfacimento
 effettivo dei diritti e degli interessi  accertati  in  giudizio  nei
 confronti  di  qualunque  soggetto",  per  cui una fase di esecuzione
 coattiva  deve  pertanto  ritenersi  "costituzionalmente  necessaria,
 senza  possibilita'  di  operare  distinzioni  di  sorta tra funzioni
 giurisdizionali di natura diversa" (ibidem).   Ne  deriva  senz'altro
 una  prima censura di incostituzionalita', per violazione degli artt.
 24  e  113:  se,  infatti,  la  fase  di   esecuzione   coattiva   e'
 costituzionalmente  necessaria  ed  ogni  decisione  di giustizia, in
 quanto  dotata  di  esecutivita',  deve  poter  essere  condotta   ad
 esecuzione,   ne   segue   de   plano   l'incostituzionalita'   delle
 disposizioni che regolano il giudizio di ottemperanza, nella parte in
 cui precludono che le sentenze del giudice amministrativo  -  per  le
 quali  la  questione  e' qui rilevante - siano portate ad esecuzione,
 ove necessario, prima del loro passaggio in giudicato, nonostante  la
 loro esecutivita' ex lege.  La censura viene ulteriormente rafforzata
 dal   fatto   che   proprio   la  rammentata  decisione  della  Corte
 costituzionale ha affermato il potere del giudice  amministrativo  di
 assumere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione delle proprie
 ordinanze   cautelari.   Ed  e'  evidente  in  quale  contraddizione,
 traducibile in un vero e proprio eccesso di potere legislativo,  cade
 un sistema che assicura effettivita' ad una pronuncia assunta in sede
 di  delibazione sommaria e non invece ad una sentenza, che presuppone
 una piu' compiuta dialettica processuale  ed  una  piu'  approfondita
 valutazione  della  fattispecie  sottoposta a giudizio: al punto che,
 paradossalmente, il medesimo ricorrente potrebbe perdere, dopo la pur
 favorevole  sentenza,  quella  stessa  tutela gia' accordatagli nella
 fase cautelare.
   Le  stesse  disposizioni  appaiono  altresi'  incostituzionali  per
 ingiustificata   disparita'   di   trattamento   ed  irragionevolezza
 manifesta sotto svariati profili.
   Anzitutto, si e'  gia'  in  precedenza  rilevato  come,  in  quanto
 esecutive   per   legge,   le  sentenze  del  giudice  amministrativo
 realizzino immediatamente effetti demolitori e  ripristinatori,  che,
 in   alcuni   casi,  sono  sufficienti  a  tutelare  l'interesse  dei
 ricorrenti.
   Cosi', si realizza  una  prima  disparita'  di  trattamento  tra  i
 ricorrenti  titolari  di  siffatti interessi e quanti, facendo valere
 interessi di natura essenzialmente oppositiva, per ottenere  adeguata
 tutela  necessitano  di  un intervento dell'amministrazione, che puo'
 tuttavia essere imposto soltanto con il giudicato.
   Ne' sembra in contrario  sostenibile  che  cio'  consegue  non  per
 effetto  delle norme processuali, quanto per le caratteristiche delle
 situazioni  coinvolte:  una  volta  riconosciuto  che  una  serie  di
 posizioni  soggettive,  pur differenziate tra di loro, trovano eguale
 tutela  giurisdizionale,  e'  coerentemente  necessario  che  vengano
 rimosse   quelle   disposizioni   che   limitano   o   precludono  il
 conseguimento di tale risultato.  Sotto altro profilo,  va  ricordato
 come  le  sentenze  di  primo grado emesse dal giudice ordinario sono
 ormai tutte esecutive ex lege e possono essere  comunque  portate  ad
 esecuzione   coattiva,   abbiano   contenuto  costitutivo  ovvero  di
 condanna, importino obblighi di dare  o  facere;  al  contrario,  per
 essere  realizzate,  le  decisioni  del giudice amministrativo devono
 essere  divenute  inoppugnabili.     Si  appalesa   allora   evidente
 l'irragionevole  disparita'  di  trattamento, quanto all'effettivita'
 della tutela, fra coloro che agiscono innanzi al giudice ordinario  e
 al giudice amministrativo, con la conseguente violazione dell'art. 3,
 in  relazione  agli  artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.  E tanto
 piu' l'irrazionalita' emerge se si considera che cio'  vale  altresi'
 per le decisioni pronunciate dal giudice amministrativo in materia di
 diritti e rapporti paritetici e, dunque, di contenuto affatto analogo
 a  quelle  emesse  dal  giudice  ordinario;  e  riguarda  altresi' le
 pronunce del Consiglio di Stato,  contro  le  quali  il  ricorso  per
 cassazione e' limitato al profilo della giurisdizione, cio' che rende
 altamente  probabile  l'immutabilita'  delle  statuizioni che vi sono
 contenute, conferendo loro quell'elevato grado di certezza cui -  pur
 senza   alcun   fondamento  costituzionale  -  fanno  riferimento  le
 decisioni sopra citate e che, del resto, teoricamente non esiste mai,
 essendo sempre possibile il ricorso straordinario per  revocazione  e
 l'opposizione  di terzo.  Ne' si puo' opporre che, nel sistema, tutte
 le  decisioni  sfavorevoli,  pronunciate  da  qualsiasi  giudice  nei
 confronti  dell'amministrazione, possono essere eseguite forzatamente
 soltanto in seguito al loro passaggio in giudicato.   Se  e'  infatti
 vero  che  le  sentenze  del  giudice  ordinario,  purche' passate in
 giudicato, possono formare oggetto di ottemperanza,  cio',  tuttavia,
 non  vieta  che anche nei confronti dell'amministrazione possa essere
 per queste promossa l'esecuzione forzata, nelle forme stabilite dalla
 legge processuale civile,  sia  pure  con  i  limiti  correlati  alla
 divisione  tra  i  poteri ovvero a specifiche disposizioni di diritto
 positivo: limiti che nella prassi  giudiziale  sono  andati  via  via
 riducendosi.     Si  determina  cosi',  sempre  piu'  frequentemente,
 l'incongrua situazione  che  sia  coattivamente  eseguita  la  stessa
 sentenza  di  cui  e'  inibita,  solo  perche'  ancora non passata in
 giudicato, l'attuazione con il giudizio  di  ottemperanza;  il  quale
 potrebbe,   tra   l'altro,   spesso   consentire  il  soddisfacimento
 dell'interesse  azionato  dal  privato   con   un   pregiudizio   per
 l'amministrazione    decisamente   inferiore   a   quello   derivante
 dall'esecuzione forzata, talora eseguita in forme traumatiche e senza
 riguardo all'interesse pubblico.  E non si puo' certamente  a  priori
 affermare che l'esecuzione di tali sentenze abbia un'incidenza minore
 sull'assetto  di  un  ente pubblico di quelle pronunciate dal giudice
 amministrativo:  si  pensi  se  l'esecuzione  della  condanna  ad  un
 cospicuo  risarcimento  non  possa danneggiare un piccolo comune piu'
 dell'inversione di una graduatoria concorsuale.   Ne' il  presupposto
 del   giudicato  trova  giustificazione  nel  voler  evitare  che  la
 pronuncia definitiva intervenga quando ormai  si  sia  realizzato  un
 nuovo immutabile assetto di interessi.  Invero, a parte che cio' puo'
 avvenire  anche  quando la prima sentenza sia rimasta ineseguita, non
 va comunque dimenticato come questa possa sempre essere  sospesa  dal
 giudice  di  secondo grado, se dalla sua esecuzione possa derivare un
 danno grave ed irreparabile:  cosi'  consentendosi,  sia  pure  nelle
 forme  del  giudizio  cautelare,  una delibazione circa la fondatezza
 dell'appello proposto e sull'opportunita' che alla sentenza di  primo
 grado  sia  data  esecuzione.    L'irrazionalita'  delle disposizioni
 sospettate  di  incostituzionalita'  e  la  loro   incongruenza   con
 l'ordinamento  vigente si rafforza quando si consideri come in questo
 vengano  sempre  piu'  frequentemente  introdotte  disposizioni   che
 impongono  termini  assai ridotti per la decisione della causa cosi',
 ad esempio l'art. 31-bis della legge 11 febbraio  1994,  n.  109;  il
 previgente  art. 28 della legge 29 marzo 1983, n.  93; l'art. 5 della
 legge 3 gennaio 1978, n. 1).  Tali norme sono indubbia espressione di
 un'esigenza, crescentemente sentita dalla collettivita'  di  ottenere
 non   tanto   una  celere  pronuncia,  quanto,  piuttosto  un  pronto
 ripristino della legalita' violata: ed e' evidente come tale  bisogno
 resti  inappagato  se  le sentenze cosi' rapidamente ottenute debbano
 attendere poi, per esplicare la loro piena efficacia, il,  definitivo
 passaggio   in  giudicato,  che  potra'  tardare  anche  anni,  salvo
 ricercare, come sempre piu' spesso avviene, una piu' rapida soluzione
 sensibilizzando il magistrato penale: anomalia anche questa derivante
 dall'insufficienza   degli   strumenti    attribuiti    al    giudice
 amministrativo per imporre il rispetto delle sue decisioni.
   In  conclusione, riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione
 del ricorso, e la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'     costituzionale    sin    qui    illustrata,    deve,
 conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e  la
 remissione  della  questione  all'esame  della  Corte costituzionale,
 giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.