IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2379/1996
proposto da Societa' italiana per il gas p.a. (Italgas), in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. V. Barosio, con domicilio eletto presso il suo studio in
Torino, corso G. Ferraris n. 120, ricorrente contro comne di Vigliano
Biellese, in persona del sindaco pro-tempore non costituito in
giudizio, resistente e nei confronti di Sigesa S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
controinteressata per l'esecuzione della sentenza T.A.R. Piemonte,
sezione II, 21 maggio 1996, n. 293.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita nella pubblica udienza della camera di consiglio del 22
gennaio 1997 la relazione del primo referendario avv. Angelo
Gabbricci, e udito, altresi', l'avv. Barosio per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Esposizione in fatto
All'inizio del 1993 il comune di Vigliano Biellese stabili' di
affidare per un decennio il servizio per la distribuzione dell'acqua
potabile ad un concessionario, da individuare mediante trattativa
privata, previo espletamento di gara ufficiosa: con lo stesso
provvedimento (5 febbraio 1993, n. 66) venne approvata la relativa
convenzione e la lettera di invito.
Presentarono offerta sia l'Italgas S.p.a. che la Sigesa S.p.a.
alla quale ultima, infine, la giunta comunale attribui' la
concessione (deliberazione 24 maggio 1993, n. 259. Avverso tale
determinazione ed i relativi atti presupposti l'Italgas propose un
primo ricorso, ed il tribunale accolse l'istanza cautelare
incidentalmente proposta. La giunta comunale emise allora un nuovo
provvedimento (deliberazione 20 settembre 1993, n. 458), nel quale,
dopo aver riassunto i termini della vicenda, e replicato a tutte le
censure esposte dall'Italgas nel primo ricorso, si confermava il
precedente operato dell'ente, riaffidando alla Sigesa la concessione:
anche tale nuovo provvedimento venne impugnato con un separato
ricorso e sospeso dal tribunale. Con sentenza 21 maggio 1996, n.
293, la sezione accolse i due ricorsi riuniti ed annullo' le due
successive deliberazioni di aggiudicazione, ritenendo viziata la
procedura seguita dall'amministrazione per l'individuazione
dell'offerta piu' vantaggiosa: la decisione venne impugnata sia dal
comune resistente come dal controinteressato, ma non ne fu richiesta
la sospensione al giudice d'appello. Nel frattempo, il comune di
Vigliano, con deliberazione consiliare 31 gennaio 1994, n. 1226,
aveva nuovamente attribuito alla Sigesa, a trattativa privata e senza
alcun preventivo confronto concorrenziale, il servizio di
distribuzione per un periodo di due anni, in attesa della definizione
del giudizio perdente innanzi a questo tribunale; e, alla scadenza,
le aveva riassegnato il servizio per un altro biennio alle stesse
condizioni, "in attesa che venga definito il ricorso della ditta
Italgas". Pubblicata la sentenza n. 293/1996, e dopo la
notificazione dell'atto d'appello, l'Italgas notifico' al sindaco di
Vigliano un atto di diffida a dare pronta esecuzione alla decisione
di prime cure. Questo replicava tuttavia, con nota 11 settembre 1996,
che la diffida doveva ritenersi "improponibile", "in ragione del
fatto che, essendo stato interposto appello, la sentenza di primo
grado non puo' ritenersi passata in giudicato"; e che "considerata la
necessita' di attendere il giudizio del consiglio di Stato" egli
riteneva "di non sospendere la gestione del servizio di distribuzione
dell'acqua potabile".
In tale situazione l'Italgas ha proposto ricorso per l'esecuzione
della sentenza; il comune di Vigliano non si e' costituito, ma ha
trasmesso al tribunale le proprie osservazioni; non si e' costituita
neppure la Sigesa, pur ritualmente evocata.
D i r i t t o
Il ricorso viene espressamente fondato sull'art. 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, il quale, come noto, stabilisce che le
sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive (1
comma) e che il ricorso in appello "non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata", salvo che, su istanza di parte, il consiglio di
Stato non stabilisca di sospenderla, quando ne possa derivare un
danno grave ed irreparabile.
Secondo quanto esposto nella precedente narrativa, il comune di
Vigliano si e' espressamente rifiutato di assumere i provvedimenti
necessari a conformarsi alla sentenza n. 293/1996, pur non avendone
richiesto la sospensione dal giudice di II grado. L'Italgas chiede
allora a questo tribunale di assumere le necessarie determinazioni
per l'attuazione coattiva della decisione: in particolare, la
fissazione di un termine entro cui l'amministrazione debba eseguirla,
trascorso il quale venga nominato un commissario ad acta, che la
sostituisca in tale attivita'. Il Collegio non ritiene tuttavia di
dover accordare al comne un'ulteriore dilazione: nessuna disposizione
la prevede e, del resto, sarebbe nella fattispecie affatto inutile,
giacche' l'ente ha espressamente dichiarato che non intende dare
volontaria esecuzione alla sentenza. Si impone dunque senz'altro di
stabilire se a questo tribunale sia consentito nominare un
commissario ad acta, o, comunque assumere tutti i provvedimenti
ritenuti idonei a portare ad esecuzione coattiva la rammentata
decisione: e si tratta di questione che coinvolge fondamentali
principi del processo amministrativo e richiede percio' alcune
sintetiche riflessioni. Invero, gli effetti della sentenza
d'annullamento, pronunciata dal giudice amministrativo, si producono,
di norma, in tre direzioni, delle quali due costitutive e l'ultima
d'accertamento, e che possono o meno coesistere nelle singole
fattispecie. Vi e' cosi' l'effetto demolitorio, costituito dalla
caducazione delle situazioni soggettive sorte con l'atto annullato;
quello ripristinatorio, consistente nella remissione allo stato
precedente delle situazioni soggettive modificate o eliminate
dall'atto annullato; e, infine, l'effetto conformativo che fissa
limiti all'attivita' amministrativa nella rinnovazione dell'esercizio
del potere (C.d.S., IV, 7 marzo 1994, n. 219; C.d.S., IV, 1 luglio
1992, n. 663; C.d.S., V, 3 novembre 1989, n. 736). L'effetto
demolitorio e quello ripristinatorio conseguono direttamente ed
automaticamente dalla sentenza, proprio perche' esecutiva: l'atto
annullato cessa senz'altro di produrre qualsiasi effetto, senza che
sia di per se' necessario che l'amministrazione cooperi in qualche
modo per il conseguimento di tale risultato. Ma, frequentemente,
l'eliminazione del provvedimento impugnato non pone termine alla
vicenda, almeno sul piano sostanziale. L'Amministrazione, per
conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza, e' cioe'
tenuta invece ad assumere ulteriori determinazioni, cosi' da
realizzare l'interesse sostanziale per cui il ricorso e' stato
proposto. Tale obbligo discende senz'altro dalla esecutivita' della
sentenza, di primo grado o d'appello; assai piu' incerto e' se, prima
del passaggio in giudicato della sentenza, sia offerto al ricorrente
vincitore un rimedio giurisdizionale per l'ipotesi che
l'amministrazione rifiuti di osservare un siffatto obbligo ovvero lo
eluda, come avviene nella fattispecie, dove il comune rifiuta di
procedere, in conformita' alla pronuncia di annullamento, alla
rinnovazione della gara ed opta per una gestione, formalmente
temporanea, affidata alla Sigesa, nella non vana speranza di
assicurare a questa il servizio per un periodo molto vicino a quello
originariamente stabilito, nonostante i provvedimenti cautelari e la
sentenza emessa da questa sezione.
Invero, rilevantissimo ostacolo all'ammissibilita' di una simile
azione e' comunemente individuato dal cosiddetto giudizio per
ottemperanza, disciplinato dall'art. 37 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, dall'art. 27, primo comma, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054 e dagli artt. 90 e 91 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e
finalizzato ad ottenere "l'adempimento dell'obbligo dell'autorita'
amministrativa" di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso,
al giudicato di un organo giurisdizionale; giudicato che, secondo la
giurisprudenza assolutamente prevalente, va inteso in senso letterale
e presuppone il passaggio della sentenza in cosa giudicata, secondo
la previsione dell'art. 324 c.p.c. Invero, sin dalla fine degli anni
settanta la giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello ha
costantemente affermato il principio per cui "In considerazione della
ratio della disciplina contenuta nell'art. 37 della legge 6 dicembre
1971 n. 1034 (che deve essere interpretata nel senso di condizionare
l'azione di ottemperanza delle sentenze sia dei T.A.R. che del
Consiglio di Stato al loro passaggio in giudicato e cioe' alla
decorrenza del termine o all'esaurimento dei rimedi del ricorso per
cassazione o per revocazione ex art. 395 n. 4 e 5 c.p.c.), va esclusa
ogni coincidenza fra l'ambito della esecutivita' propria delle
decisioni giurisdizionali amministrative del primo e secondo grado e
quello del giudizio di ottemperanza, il quale ultimo, essendo volto
ad inserire direttamente nell'azione amministrativa la determinazione
dell'organo giurisdizionale amministrativo, richiede per la sua
esperibilita' il massimo grado di certezza che non puo essere offerto
dalla decisione (di T.A.R. o del Consiglio di Stato) non ancora
passata in cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c., in ordine al
quale, pertanto, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi
inammissibile (C.d.s., a.p. 23 marzo 1979 n. 12; conformi, tra le
molte, a.p. 1 aprile 1980 n. 10; VI, 6 aprile 1982 n. 179; IV, 19
dicembre 1988 n. 1082; V, 6 aprile 1991, n. 439; V, 22 giugno 1991 n.
971; V, 19 settembre 1991 n. 1179; V, 30 settembre 1992, n. 890;
T.A.R. Calabria-Catanzaro 3 febbraio 1995, n. 128; T.A.R. Campania,
III, 21 dicembre 1995, n. 681; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 5
aprile 1996, n. 239; id. 20 febbraio 1996, n. 118; T.A.R. Veneto, 23
dicembre 1995, n. 1592; T.A.R. Lazio, I, 2 dicembre 1995, n. 2020;
T.A.R. Milano, 15 febbraio 1996, n. 190 e, implicitamente, C.d.s, VI,
12 marzo 1994, n. 332)".
Per superare tale ostacolo, in alcune pronunce del giudice di I
grado, si e' fondato sul ripetuto art. 33 un giudizio distinto da
quello di ottemperanza, sostenendo che, di fronte al rifiuto
dell'amministrazione di attuare la decisione non ancora passata in
giudicato, "ben potra' il giudice che ha emanato la decisione
assicurare la tutela dell'interesse del ricorrente attraverso gli
strumenti che, pur non potendo essere quelli tipici del giudizio di
ottemperanza (...) siano tuttavia idonei a garantire, fino alla
conclusione dell'appello, l'effettivita' della situazione giuridica
nascente dalla decisione giurisdizionale (cosi' T.A.R. Lazio, I, 28
gennaio 1993, n. 127; conf., sul principio, T.A.R. Puglia Bari, II,
19 aprile 1994, n. 573; T.A.R. Aquila, 24, marzo 1995, n. 143). Ma,
in realta', un siffatto giudizio, nella sua fase attuativa, o
costituisce un dissimulato giudizio di ottemperanza - e, infatti, in
alcuni casi e' stata espressamente disposta anche la nomina di un
commissario ad acta (v. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 5 gennaio 1996,
n. 2) - ovvero si limita ad arginare in qualche misura l'attivita'
che l'amministrazione continua a svolgere, fondandola su
provvedimenti annullati (cosi' T.A.R. Piemonte, Il, 27 ottobre 1995,
n. 569). Ma, in quest'ultimo caso, tale giudizio non realizza
effettivamente e direttamente l'interesse riconosciuto con la
sentenza: si pensi come cio' potrebbe avvenire nella fattispecie, se
non imponendo, anche in via sostitutiva, la rinnovazione della gara a
partire dalla presentazione delle offerte.
Nell'altra ipotesi, poi, il preteso giudizio di "esecuzione" ex
art. 33 non appare compatibile con le norme sul giudizio di
ottemperanza, o, almeno, con l'interpretazione costantemente
riaffermata delle norme che lo regolano: se, cioe', per attuare le
disposizioni contenute nella sentenza e' necessario attenderne, per
espressa volonta' del legislatore, il passaggio in cosa giudicata,
non si comprende come possa ritenersi conforme al sistema un processo
che muove proprio dal presupposto contrario ed e' privo di qualsiasi
espresso riconoscimento nel diritto positivo.
Come si e' ben puntualizzato, tale rimedio straordinario e' "privo
di una credibile base normativa" giacche' l'art. 33, se enuncia il
principio dell'esecutivita' non fissa poi alcuna regola processuale
per la sua attuazione, e rappresenta inoltre "un'inammissibile
duplicazione del rimedio tipico approntato dalla legge per la
soluzione del problema di tutela cui si vorrebbe fornire una
soluzione (...) duplicazione finalizzata allo scopo di eludere la
norma impeditiva dello strumento ordinario" costituito dal giudizio
di ottemperanza (cosi' T.A.R. Campania, III, 681/1995, cit.). Si
puo' dunque assumere, quale prima conclusione, che le disposizioni
che regolano, quale diritto vivente, il giudizio di ottemperanza
precludono l'esecuzione coattiva delle sentenze, pronunciate dal
giudice amministrativo, in primo grado o in appello, e non ancora
passate in giudicato. La proclamata esecutivita' ex lege di tali
sentenze, per effetto dell'art. 37, legge n. 1034/1971 e delle altre
norme gia' ricordate, e' cosi' privata del suo effetto fondamentale,
e cioe' della possibilita' di attuare, senza la fattiva
collaborazione della parte soccombente, il comando in esse portato e
di ottenere il bene della vita per cui l'azione e' stata proposta: e
la vicenda da cui questa decisione prende le mosse e' paradigmatica
di come un lungo e dispendioso contenzioso possa essere inutile di
fronte alla renitenza dell'amministrazione. La domanda proposta
dall'Italgas dovrebbe allora essere respinta; ma vi e' prima da
stabilire se la vigente disciplina sia sospettabile di
incostituzionalita', non riferita pero' al ripetuto art. 33 della
legge 1034/1971, conforme nelle sue previsioni alla Costituzione:
nonostante l'Italgas fondi sullo stesso la sua azione, con questa
richiede tuttavia al giudice di dare attuazione alla propria
sentenza, cio' che e' precluso proprio dalle norme che regolano il
giudizio di ottemperanza, e che sono dunque immediatamente rilevanti
ai fini della decisione. Orbene, per sciogliere l'interrogativo
teste' prospettato appaiono fondamentali le valutazioni espresse dal
giudice delle leggi nella motivazione della recente decisione 8
settembre 1995, n. 419, che affronta la problematica, per piu' versi
analoga, dell'attuazione dei provvedimenti cautelari assunti dal
giudice amministrativo. Si puo' cosi' anzitutto procedere dalla
considerazione che la Costituzione "accoglie il principio in base al
quale il potere dell'amministrazione merita tutela solo sul
presupposto della legittimita' del suo esercizio, demandando agli
organi di giustizia il potere di sindacato - pieno ai sensi del
secondo comma dell'art. 113 della Costituzione - sull'esistenza di
tale presupposto" (Corte costituzionale n. 419/1995, cit.): cosi',
una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale
sfavorevole all'amministrazione, questa, in quanto soggetta a tale
sindacato, vi si deve in ogni caso conformare, pur se la sentenza non
e' definitiva. D'altro canto, ed in piena coerenza con tale assunto,
"deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione
giurisdizionale, nonche' dell'imprescindibile esigenza di
credibilita' collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche
coattivamente in caso di necessita', il rispetto della statuizione
contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della
legge stessa", una decisione di giustizia che non possa essere
portata ad effettiva esecuzione sarebbe soltanto "un'inutile
enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e
113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento
effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei
confronti di qualunque soggetto", per cui una fase di esecuzione
coattiva deve pertanto ritenersi "costituzionalmente necessaria,
senza possibilita' di operare distinzioni di sorta tra funzioni
giurisdizionali di natura diversa" (ibidem). Ne deriva senz'altro
una prima censura di incostituzionalita', per violazione degli artt.
24 e 113: se, infatti, la fase di esecuzione coattiva e'
costituzionalmente necessaria ed ogni decisione di giustizia, in
quanto dotata di esecutivita', deve poter essere condotta ad
esecuzione, ne segue de plano l'incostituzionalita' delle
disposizioni che regolano il giudizio di ottemperanza, nella parte in
cui precludono che le sentenze del giudice amministrativo - per le
quali la questione e' qui rilevante - siano portate ad esecuzione,
ove necessario, prima del loro passaggio in giudicato, nonostante la
loro esecutivita' ex lege. La censura viene ulteriormente rafforzata
dal fatto che proprio la rammentata decisione della Corte
costituzionale ha affermato il potere del giudice amministrativo di
assumere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione delle proprie
ordinanze cautelari. Ed e' evidente in quale contraddizione,
traducibile in un vero e proprio eccesso di potere legislativo, cade
un sistema che assicura effettivita' ad una pronuncia assunta in sede
di delibazione sommaria e non invece ad una sentenza, che presuppone
una piu' compiuta dialettica processuale ed una piu' approfondita
valutazione della fattispecie sottoposta a giudizio: al punto che,
paradossalmente, il medesimo ricorrente potrebbe perdere, dopo la pur
favorevole sentenza, quella stessa tutela gia' accordatagli nella
fase cautelare.
Le stesse disposizioni appaiono altresi' incostituzionali per
ingiustificata disparita' di trattamento ed irragionevolezza
manifesta sotto svariati profili.
Anzitutto, si e' gia' in precedenza rilevato come, in quanto
esecutive per legge, le sentenze del giudice amministrativo
realizzino immediatamente effetti demolitori e ripristinatori, che,
in alcuni casi, sono sufficienti a tutelare l'interesse dei
ricorrenti.
Cosi', si realizza una prima disparita' di trattamento tra i
ricorrenti titolari di siffatti interessi e quanti, facendo valere
interessi di natura essenzialmente oppositiva, per ottenere adeguata
tutela necessitano di un intervento dell'amministrazione, che puo'
tuttavia essere imposto soltanto con il giudicato.
Ne' sembra in contrario sostenibile che cio' consegue non per
effetto delle norme processuali, quanto per le caratteristiche delle
situazioni coinvolte: una volta riconosciuto che una serie di
posizioni soggettive, pur differenziate tra di loro, trovano eguale
tutela giurisdizionale, e' coerentemente necessario che vengano
rimosse quelle disposizioni che limitano o precludono il
conseguimento di tale risultato. Sotto altro profilo, va ricordato
come le sentenze di primo grado emesse dal giudice ordinario sono
ormai tutte esecutive ex lege e possono essere comunque portate ad
esecuzione coattiva, abbiano contenuto costitutivo ovvero di
condanna, importino obblighi di dare o facere; al contrario, per
essere realizzate, le decisioni del giudice amministrativo devono
essere divenute inoppugnabili. Si appalesa allora evidente
l'irragionevole disparita' di trattamento, quanto all'effettivita'
della tutela, fra coloro che agiscono innanzi al giudice ordinario e
al giudice amministrativo, con la conseguente violazione dell'art. 3,
in relazione agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. E tanto
piu' l'irrazionalita' emerge se si considera che cio' vale altresi'
per le decisioni pronunciate dal giudice amministrativo in materia di
diritti e rapporti paritetici e, dunque, di contenuto affatto analogo
a quelle emesse dal giudice ordinario; e riguarda altresi' le
pronunce del Consiglio di Stato, contro le quali il ricorso per
cassazione e' limitato al profilo della giurisdizione, cio' che rende
altamente probabile l'immutabilita' delle statuizioni che vi sono
contenute, conferendo loro quell'elevato grado di certezza cui - pur
senza alcun fondamento costituzionale - fanno riferimento le
decisioni sopra citate e che, del resto, teoricamente non esiste mai,
essendo sempre possibile il ricorso straordinario per revocazione e
l'opposizione di terzo. Ne' si puo' opporre che, nel sistema, tutte
le decisioni sfavorevoli, pronunciate da qualsiasi giudice nei
confronti dell'amministrazione, possono essere eseguite forzatamente
soltanto in seguito al loro passaggio in giudicato. Se e' infatti
vero che le sentenze del giudice ordinario, purche' passate in
giudicato, possono formare oggetto di ottemperanza, cio', tuttavia,
non vieta che anche nei confronti dell'amministrazione possa essere
per queste promossa l'esecuzione forzata, nelle forme stabilite dalla
legge processuale civile, sia pure con i limiti correlati alla
divisione tra i poteri ovvero a specifiche disposizioni di diritto
positivo: limiti che nella prassi giudiziale sono andati via via
riducendosi. Si determina cosi', sempre piu' frequentemente,
l'incongrua situazione che sia coattivamente eseguita la stessa
sentenza di cui e' inibita, solo perche' ancora non passata in
giudicato, l'attuazione con il giudizio di ottemperanza; il quale
potrebbe, tra l'altro, spesso consentire il soddisfacimento
dell'interesse azionato dal privato con un pregiudizio per
l'amministrazione decisamente inferiore a quello derivante
dall'esecuzione forzata, talora eseguita in forme traumatiche e senza
riguardo all'interesse pubblico. E non si puo' certamente a priori
affermare che l'esecuzione di tali sentenze abbia un'incidenza minore
sull'assetto di un ente pubblico di quelle pronunciate dal giudice
amministrativo: si pensi se l'esecuzione della condanna ad un
cospicuo risarcimento non possa danneggiare un piccolo comune piu'
dell'inversione di una graduatoria concorsuale. Ne' il presupposto
del giudicato trova giustificazione nel voler evitare che la
pronuncia definitiva intervenga quando ormai si sia realizzato un
nuovo immutabile assetto di interessi. Invero, a parte che cio' puo'
avvenire anche quando la prima sentenza sia rimasta ineseguita, non
va comunque dimenticato come questa possa sempre essere sospesa dal
giudice di secondo grado, se dalla sua esecuzione possa derivare un
danno grave ed irreparabile: cosi' consentendosi, sia pure nelle
forme del giudizio cautelare, una delibazione circa la fondatezza
dell'appello proposto e sull'opportunita' che alla sentenza di primo
grado sia data esecuzione. L'irrazionalita' delle disposizioni
sospettate di incostituzionalita' e la loro incongruenza con
l'ordinamento vigente si rafforza quando si consideri come in questo
vengano sempre piu' frequentemente introdotte disposizioni che
impongono termini assai ridotti per la decisione della causa cosi',
ad esempio l'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109; il
previgente art. 28 della legge 29 marzo 1983, n. 93; l'art. 5 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1). Tali norme sono indubbia espressione di
un'esigenza, crescentemente sentita dalla collettivita' di ottenere
non tanto una celere pronuncia, quanto, piuttosto un pronto
ripristino della legalita' violata: ed e' evidente come tale bisogno
resti inappagato se le sentenze cosi' rapidamente ottenute debbano
attendere poi, per esplicare la loro piena efficacia, il, definitivo
passaggio in giudicato, che potra' tardare anche anni, salvo
ricercare, come sempre piu' spesso avviene, una piu' rapida soluzione
sensibilizzando il magistrato penale: anomalia anche questa derivante
dall'insufficienza degli strumenti attribuiti al giudice
amministrativo per imporre il rispetto delle sue decisioni.
In conclusione, riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione
del ricorso, e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale sin qui illustrata, deve,
conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e la
remissione della questione all'esame della Corte costituzionale,
giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.