IL PRETORE
   Con decreto di citazione emesso il 10 giugno 1996 veniva inviata al
 giudizio  di  questo  pretore Esposito Silvia per i reati di cui agli
 artt. 20 lett. c), legge n. 47/1985, all'udienza del 5 marzo 1997  il
 pretore  sollevava illegittimita' costituzionale dell'art.  60, legge
 n.  689/1981  in  relazione  agli  artt.  3-32  Cost.  riservando  la
 motivazione.
   Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art.
 60,   legge   n.   685/1981,  di  esclusione  oggettiva  delle  norme
 incriminatrici in materia di edilizia e di urbanistica dal meccanismo
 della c.d.  conversione della pena confligga radicalmente con  l'art.
 3  della  Costituzione  se  parametrata,  tale  esclusione,  ad altre
 fattispecie per le quali e' invece consentita l'applicazione di  pene
 sostitutive   nonostante   la  loro  indubbia  funzione  di  tutelare
 interessi a piu' ampio contenuto dell'edilizia e  dell'urbanistica  e
 ben   piu'   significativi   lungo  la  scala  dei  valori  di  rango
 costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.
   E' invero condivisibile l'opinione  che  ambiente  ed  urbanistica,
 benche'   in   evidente   ed   intuibile  possibilita'  di  contatto,
 individuino in realta' distinte materie, delle  quali  l'ambiente  e'
 quella  connotata  da  maggiore globalita', nel senso delle sue ampie
 interferenze  con  numerosi  altri  interessi  da essa condizionati -
 quale ad esempio, con caratteristiche di primarieta', la salute  -  o
 dai   quali   e'   condizionato   (quale   proprio   quello   sotteso
 all'urbanistica in  senso  stretto  che,  in  quanto  e'  ordinata  a
 garantire il miglior assetto ed utilizzo del territorio, non puo' non
 riflettersi, sia positivamente che negativamente sull'ambiente).
   Cio'  non pertanto, ragionando in termini di rigorosa selezione per
 materia - soprattutto perche' in ambito penale e soprattutto  perche'
 la questione in parola inerisce al tema dell'applicabilita' o meno di
 norme    introducenti   sostanzialmente   un   beneficio   a   favore
 dell'imputato - l'esclusione portata dal succitato art. 60  legge  n.
 689/1981,  in  quanto riferita all'edilizia e all'urbanistica, non e'
 tale da comprendere anche la materia dell'ambiente in genere  sicche'
 restano  fuori di tale previsione a contenuto di divieto, ad esempio,
 le diverse fattispecie introdotte con il d.P.R. n. 431/1985 in quanto
 insistenti a difesa del valore paesistico ambientale non coincidente,
 ancorche' interferente, con la materia edilizia  ed  urbanistica  che
 autonomamente  contempla  le  previsioni sanzionatorie gia' risalenti
 alla L.U. del 1942,  passate  attraverso  la  legge  n.  10/1977  ed,
 attualmente, previste dalla legge n. 47/1985, artt. 18 e 20.
   Eppure,  secondo  una prospettiva di globalita' (come sopra intesa)
 non appare fondatamente contestabile che l'ambiente contenga  in  se'
 una  pluralita'  di  valori  e  di interessi che richiederebbero alla
 stregua della gerarchia, per cosi' dire, degli  interessi  deducibili
 dalla Costituzione, ben piu' intensa tutela rispetto all'urbanistica,
 cosi'  da assurgere il relativo trattamento penale per esso previsto,
 a parametro di congruita' e  ragionevolezza  per  quello  dettato  in
 materia per l'appunto di urbanistica ed edilizia.
   Si  pensi,  invero, al profilo della "salute" considerato dall'art.
 32 della Costituzione garantito  come  valore  primario,  in  stretto
 raccordo  con  la  preminente  posizione della "persona" (art. 2) che
 trova  adeguato  livello  di  protezione  solo  entro   una   cornice
 ambientale  fatta di salubrita' e, comunque, di attenta vigilanza sui
 fattori idonei a perturbare l'ecosistema di riferimento dell'uomo.
   Conseguentemente, ognuno vede quale sia lo  spessore  di  rilevanza
 dell'ambiente se misurato con quello dell'urbanistica che, se' per un
 verso  concorre,  condizionandolo, alla definizione ed individuazione
 del  bene  ambiente,  dall'altro  sembra  piuttosto  prefigurarsi  in
 termini   di  valore  con  finalita'  organizzatorie  e  a  contenuto
 socio-economico cosi' come sembrano denotare  in  particolare  l'art.
 117  Cost.  relativamente  al  fine,  e  gli  artt.  41,  42,  43, 44
 relativamente al contenuto.
   In conclusione, dunque, dal raffronto fra la disciplina dettata  in
 materia  di  ambiente  e  quella  dettata  in  materia di edilizia ed
 urbanistica, per la parte  attinente  allo  specifico  punto  qui  in
 discussione,  nettamente  emerge l'incongruita' dell'esclusione della
 procedura della conversione della pena per i reati  in  materia,  per
 l'appunto,   di   edilizia   e   di   urbanistica;   incongruita'   e
 irragionevolezza  discendente   proprio   dalla   disuguaglianza   di
 trattamento  che  viene  a  determinarsi  fra  contegni negativamente
 incidenti  su  interessi  obiettivamente  connessi  (urbanistico   ed
 ambiente)  e  con previsioni di sfavore a carico di quei contegni che
 incidono su  quello,  fra  i  suddetti  valori,  meno  pregnante  nel
 confronto    cosi'   da   risultarne   manifesta   l'ingiustizia   ed
 irragionevole il trattamento in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.
   In punto di rilevanza della prospettata questione  si  osserva  che
 nel  presente  processo  il  giudice  remittente  e'  chiamato a fare
 applicazione eventuale della norma denunciata qualora  a  seguito  di
 condanna, ricorrendone i presupposti debba applicare l'art. 53, legge
 n. 689/1981.