IL TRIBUNALE Ha letto la seguente ordinanza all'udienza del 14 maggio 1997, nel processo nei confronti di Tito Giovanni Carmine. Rilevato che in data odierna e' stata avanzata istanza di differimento del dibattimento, per impedimento del difensore dell'imputato, che da certificazione della cancelleria del tribunale di Matera risulta impegnato in numerosi altri processi penali per la data odierna; Osservato che la istanza e' formalmente tempestiva, risultando che solo in data di ieri il predetto difensore, avv. Buccico, e' stato investito del mandato, sicche' non poteva ragionevolmente assolvere all'obbligo di tempestiva comunicazione - che ex art. 486 c.p.p. e' proprio e solo di chi rivesta gia' la qualifica di difensore - se non in data odierna; Rilevato che - alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 486 c.p.p. - e' preclusa al tribunale ogni valutazione in ordine alla diligenza e lealta' del comportamento dell'imputato, che in ipotesi potrebbe strumentalmente prescegliere il difensore da nominare tra quelli che sono - per la data dell'udienza - impediti per precedenti o preminenti altri impegni professionali, cosi' paralizzando il concreto esercizio dell'azione penale (in violazione dell'art. 112 della Costituzione), i diritti processuali della parte p.m. (in violazione dell'art. 24 della Costituzione), l'attuazione della giurisdizione da parte del giudice naturale precostituito per legge (in violazione dell'art. 25 della Costituzione, ed il razionale funzionamento del "servizio giustizia" (in violazione dell'art. 97 della Costituzione), anche attraverso il ricorso in limine litis, a successive nomine (con contestuali revoche di quelle precedenti) di ulteriori difensori che abbiano preesistenti e preminenti impegni per le udienze prescelte per il rinvio proprio in ragione dell'impedimento in precedenza rilevato; Ritenuto che ne consegua una non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., per contrasto con gli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione; Apprezzata la rilevanza della questione, dovendo questo giudice decidere in ordine alla richiesta di rinvio formulata ex art. 486 c.p.p. per impedimento di difensore nominato solo in data precedente a quella dell'odierna udienza; Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;