IL TRIBUNALE
   Ha  letto la seguente ordinanza all'udienza del 14 maggio 1997, nel
 processo nei confronti di Tito Giovanni Carmine.
   Rilevato  che  in  data  odierna  e'  stata  avanzata  istanza   di
 differimento   del   dibattimento,   per  impedimento  del  difensore
 dell'imputato, che da certificazione della cancelleria del  tribunale
 di  Matera risulta impegnato in numerosi altri processi penali per la
 data odierna;
   Osservato che la istanza e' formalmente tempestiva, risultando  che
 solo  in  data  di ieri il predetto difensore, avv. Buccico, e' stato
 investito del mandato, sicche' non poteva  ragionevolmente  assolvere
 all'obbligo  di tempestiva comunicazione - che ex art. 486 c.p.p.  e'
 proprio e solo di chi rivesta gia' la qualifica di difensore - se non
 in data odierna;
   Rilevato che - alla  stregua  dell'attuale  formulazione  dell'art.
 486 c.p.p. - e' preclusa al tribunale ogni valutazione in ordine alla
 diligenza  e  lealta' del comportamento dell'imputato, che in ipotesi
 potrebbe strumentalmente prescegliere il difensore  da  nominare  tra
 quelli  che sono - per la data dell'udienza - impediti per precedenti
 o preminenti  altri  impegni  professionali,  cosi'  paralizzando  il
 concreto  esercizio  dell'azione  penale (in violazione dell'art. 112
 della Costituzione), i  diritti  processuali  della  parte  p.m.  (in
 violazione  dell'art.  24  della  Costituzione),  l'attuazione  della
 giurisdizione da parte del giudice naturale precostituito  per  legge
 (in  violazione  dell'art.    25  della Costituzione, ed il razionale
 funzionamento del "servizio giustizia" (in  violazione  dell'art.  97
 della  Costituzione),  anche attraverso il ricorso in limine litis, a
 successive nomine (con contestuali revoche di quelle  precedenti)  di
 ulteriori difensori che abbiano preesistenti e preminenti impegni per
 le   udienze   prescelte   per   il   rinvio   proprio   in   ragione
 dell'impedimento in precedenza rilevato;
   Ritenuto che ne consegua una non manifestamente infondata questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 486  c.p.p.,  per  contrasto
 con gli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione;
   Apprezzata  la  rilevanza  della  questione, dovendo questo giudice
 decidere in ordine alla richiesta di rinvio  formulata  ex  art.  486
 c.p.p.  per impedimento di difensore nominato solo in data precedente
 a quella dell'odierna udienza;
   Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;