IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 6/1996 e 749/1996 proposti da Cociani Benito rappresentato e difeso dal dr. proc. Stefano Goretti con domicilio eletto in Perugia, via Mario Angeloni n. 57; contro la regione dell'Umbira in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, non costituitasi in giudizio; e nei confronti di Fiandra Franco non costituitosi in giudizio (ric. n. 6/1996); di Caporali Giuliano non costituitosi in giudizio (ric. n. 749/1996); per l'annullamento quanto al ric. n. 6/1996: della deliberazione del Consiglio regionale dell'Umbria n. 83 del 30 ottobre 1995 "Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. Accertata sussistenza di causa di decadenza nei riguardi di un membro effettivo ed intervenute dimissioni di un membro supplente: entrambri eletti dal consiglio regionale con delib. n. 708/1994 - Dichiarazione di decadenza del predetto membro e rielezione dell'intero collegio" nella parte in cui, nel procedere alla rielezione del collegio dei revisori in parola non ha confermato la nomina del ricorrente, nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopraindicato, ivi ompresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 29 del 14 giugno 1995 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente - quanto al ric. n. 749/1996: 1) della deliberazione del Consiglio regionale della regione dell'Umbria n. 133 del 20 dicembre 1995 "Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. - intervenute dimissioni di un membro supplente eletto dal Consiglio regionale con delib. n. 83/1995 - rielezione dell'intero collegio", nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopraindicato, ivi compresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 282 del 29 novembre 1995 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente (atto n. 287 e 287-bis); 2) della deliberazione del Consiglio regionale della regione dell'Umbria n. 191 del 21 maggio 1996 "Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. - intervenute dimissioni di un membro effettivo eletto dal consiglio regionale con delib. n. 133/1995 - rielezione dell'intero collegio", nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopra indicato, ivi compresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 105 del 3 aprile 1996 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente (atto n. 439-bis); 3) del decreto del presidente della Giunta regionale dell'Umbria 26 giugno 1996 n. 425, "nomina del collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35" con cui, preso atto della delibera consiliare n. 191/1996 si e' proceduto alla nomina del collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A.; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita, alla pubblica udienza del 12 marzo 1997, la relazione del dott. Annibale Ferrari e udito, altresi', l'avv. Mario Cartasegna in sostituzione dell'avv. S. Goretti per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e svolgimento del processo Con un primo ricorso notificato in data 29 dicembre 1995, il signor Cociani Benito ha chiesto l'annullamento parziale degli atti in epigrafe, ritenuti illegittimi per: 1) violazione di legge; incompetenza; violazione del procedimento per la sostituzione del collegio dei revisori contabili; eccesso di poterre per sviamento; difetto di motivazione; 2) violazione di legge; erronea applicazione dell'art. 17 legge regionale Umbria n. 35/1994; violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, autonomia degli organi collegiali; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione; 3) violazione di legge, alterazione del procedimento; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione. La vicenda di cui al ricorso va anzitutto correlata alla delibera regionale n. 708/1994 con la quale il ricorrente era stato eletto quale componente e presidente del collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.). E' poi intervenuta la delibera n. 83/1995, concernente la declaratoria di decadenza di un membro effettivo e la presa d'atto delle dimissioni di un membro dimissionario del predetto collegio. Nell'ambito di quest'ultima delibera, il Consiglio regionale dell'Umbria ha proceduto alla rielezione dell'intero organo collegiale, in ossequio all'art. 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994. L'esito della relativa votazione e' stato negativo per il ricorrente, tant'e' che egli non e' piu' compreso fra i componenti dell'organo di controllo in questione. Da qui discendono le cennate censure di illegittimita', con le quali - da un lato - viene denunciata in via principale l'erronea applicazione della normativa in questione (da interpretare, ad avviso dello stesso ricorrente, nel senso che la prevista rielezione dell'intero organo non comporta la facolta' di sostituzione dei membri ancora in carica) e - dall'altro - viene subordinatamente sollevata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 17 legge regionale n. 35/1994, qualora appunto la disposizione in parola debba ritenersi applicabile soltanto nel senso propugnato dall'amministrazione. Con un successivo ricorso notificato in data 6 settembre 1996, lo stesso ricorrente ha poi chiesto l'annullamento degli atti individuati in epigrafe, ritenuti anch'essi illegittimi, sostanzialmente sulla base delle medesime censure gia' formulate nel primo ricorso. Le delibere in questione si riferiscono ad ulteriori procedure di rielezione del predetto collegio dei revisori, giustificate dalla consecutiva cessazione dalla carica, dapprima di un membro supplente e poi di un membro effettivo. A tal proposito, lo stesso ricorrente precisa altresi' che, nel frattempo, egli ha continuato a svolgere la propria funzione di presidente dell'organo collegiale in questione fino a tutto il 10 luglio 1996, in base all'originaria delibera regionale n. 708/1994. Avverso i predetti ricorsi, l'amministrazione regionale ed i controinteressati intimati non hanno ritenuto di costituirsi per resistere neppure avverso le relative istanze di tutela cautelare. Dette istanze, peraltro, non hanno sortito effetti positivi per il ricorrente, in quanto la prima e' stata respinta (con ordinanza n. 6/1996) e l'altra e' stata rinviata al congiunto esame di merito del secondo ricorso. All'udienza del 12 marzo 1997, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione. D i r i t t o 1. - I due ricorsi vanno anzitutto riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva. 2. - La loro trattazione congiunta conduce subito all'esame dell'art. 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994. Al riguardo questo tribunale deve rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente in entrambi i ricorsi - la norma in rassegna non lascia sussistere dubbi sulla sua portata applicativa. Infatti, per il collegio dei revisori e' espressamente previsto che "la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo". Cosi' letta ed interpretata nel suo chiaro significato letterale - quale risulta anche dagli atti preparatori - la norma dell'art. 17 sopra citato condurrebbe al rigetto dei ricorsi in epigrafe; da qui, discende l'assoluta rilevanza di tale disposizione di legge nel caso di specie. A questo punto e' necessario verificare la non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita' costituzionale della norma in rassegna, in relazione al principio del "buon andamento e della imparzialita'" della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Giova rilevare, in proposito, che l'organo collegiale di cui si discute costituisce una componente essenziale dell'ente regionale che e' stato appositamente creato dalla predetta legge n. 35/1994 per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione Umbria in materia di agricoltura e foreste. Trattasi, infatti, di un organo preposto al controllo dell'attivita' amministrativa, affidata ad un amministratore unico dell'ente medesimo. Occorre osservare, inoltre, che allo stesso organo - proprio perche' preposto al controllo dell'amministrazione dell'ente - deve necessariamente riconoscersi una posizione di indipendenza e di autonomia che discenda anche dalla stabilita' della sua composizione. Per contro, la norma in questione, cosi' come congegnata, non solo appare suscettibile di determinare notevoli disfunzioni nell'operativita' dell'organo medesimo (e, di riflesso, anche nella operativia' dell'organo amministrativo dell'ente) ma anche di arrecare pregiudizio alla imparzialita' ed alla autonomia di quest'ultimo, a tutto danno del cennato principio del buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione. Infatti - nel prevedere il rinnovo integrale dell'intero organo (composto da tre membri effettivi e da due supplenti) in qualsiasi ipotesi di decadenza, dimissioni o decesso di uno dei revisori (effettivo e supplente) - l'art. 17, comma 3, della legge sopracitata sembra consentire la paralisi temporanea della relativa attivita' di controllo (tra una elezione ed un'altra) e favorire altresi' l'esercizio dei manovre non sempre trasparenti, che potrebbero inficiare l'indipendenza e l'autonomia dell'organo medesimo. A quest'ultimo proposito, non sembra incosistente la considerazione che un collegio dei revisori regolarmente eletto (ed, in ipotesi, non gradito) potrebbe essere agevolmente caducato sulla base delle semplici dimissioni di uno dei suoi componenti (anche supplente), con cio' stesso generandosi una continua modificazione integrale dell'intero organo fino a quando la sua composizione non risulti (in ipotesi) gradita a ciascuno dei suoi membri e, quindi, anche ai consiglieri regionali che li hanno eletti. I rilievi di cui sopra appaiono sufficienti per concludere che la previsione normativa dell'art. 17, comma 3, sopra citato risulta ampiamente censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione. In definitiva, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, questo tribunale intende disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio, in attesa della relativa pronuncia della Corte.