Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con delibera della Giunta regionale n. 257 del 23 giugno 1997, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto21 maggio 1997 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministro delle finanze, emeso di concerto con il direttore generale del dipartimento del territorio, recante: "Modalita' di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle successioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 26 maggio 1997. F a t t o Il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", con l'art. 11 avvia la riforma del sistema di riscossione della imposta di successione di cui all'art. 3, comma 138, legge n. 662/1996, a partire dai tributi accessori (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tasse ipotecarie, imposta sostitutiva dell'I.N.V.I.M.), introducendo il sistema dell'autoliquidazione e del versamento per il tramite del concessionario del servizio di riscossione ovvero mediante delega alle aziende di credito, gia' sperimentato per altre imposte. Il comma 6 dello stesso articolo demanda ad un decreto dirigenziale del Ministero delle finanze l'approvazione del modello relativo al prospetto di liquidazione e le modalita' di versamento dei tributi di cui allo stesso articolo. L'art. 14 del predetto decreto-legge statuisce che le "entrate tributarie" dallo stesso "derivanti sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". In obbedienza al comma 6 del citato art. 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, il Ministero delle finanze, con l'art. 3 del decreto dirigenziale impugnato, ha dettato le modalita' di versamento delle somme relative ai tributi di cui trattasi riscosse per il tramite del concessionario del servizio di riscossione e di quelle ricevute dalle banche, indicando, al comma 1, i vari codici-tributo per la individuazione delle diverse voci di entrata ed al comma 2 i corrispondenti capitoli di imputazione del bilancio dello Stato. Al comma 3, relativo alle modalita' di versamento delle somme riscosse nel territorio della regione siciliana, per la tassa, ipotecaria (codice 7092), si dispone il versamento dell'intero gettito alla Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1400, per il 93% e, per il restante 7%, al capitolo 2324. La predetta disposizione, sottraendo alla regione ricorrente le somme a tale titolo gia' parzialmente riscosse in Sicilia, appare lesiva delle attribuzioni delle medesime in subiecta materia e viene censurata per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 dello Statuto stesso - spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Secondo costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia e' quello della novita' dell'entrata, ravvisabile in "un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente" (sentenze n. 47 del 1968; n. 49 del 1972; n. 429 del 1996). Nella specie tale eccezione non ricorre dato che la modifica apportata dal decreto-legge n. 70 del 1997, (convertito dopo l'emanazione del decreto dirigenziale de quo agitur dalla legge 28 maggio 1997, n. 140) riguarda esclusivamente le modalita' di riscossione e di versamento della tassa in discorso. Onde la devoluzione al bilancio dello Stato dell'intero gettito della stessa, che nessun aumento ha subito per effetto del citato decreto-legge, non trova alcuna giustificazione. Per la verita' la tassa ipotecaria prevista dall'art. 19 del t.u. delle disposizioni concernenti leimposte ipotecarie e catastali approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (n. 1 della tabella) ha subito gia' due aumenti: il primo per effetto dell'art. 16, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ne elevo' la misura a L. 30.000 per ogni formalita', fermo restando il diritto di L. 1000 per ogni facciata della nota successiva alla quarta, il secondo in virtu' del d.-l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, con cui l'importo e' stato, elevato a L. 50.000 ed e' stato eliminato il diritto di L. 1000. Entrambi i testi legislativi, dianzi citati contengono la rituale clausola devolutiva all'erario delle entrate da essi derivanti e quindi anche degli anzidetti aumenti della predetta tassa ipotecaria; tale clausola invece manca nel citato d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che fissava in L. 23.000 l'importo del tributo in parola, la cui spettanza alla regione ricorrente non e' mai stata disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria statale. L'arbitrario modo di procedere di cui sopra - frutto, nella migliore delle ipotesi, di una disattenzione del Ministero delle finanze, purtroppo gia' sperimentata in precedenti casi - mette a repentaglio l'affidamento della Regione siciliana sulle proprie entrate - la cui vitale importanza per la realizzazione della propria speciale autonomia e' inutile sottolineare - e quindi confligge in modo palese con la sopra citata normativa di rango costituzionale.