Ricorso per conflitto di attribuzione della regione  Lombardia,  in
 persona  del  presidente pro-tempore della Giunta regionale, on.  dr.
 Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da mandato a  margine
 del  presente  atto, e in virtu' di deliberazione di autorizzazione a
 stare in giudizio n. VI/29472 del 20 giugno 1997, dagli avv.ti proff.
 Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Massimo   Luciani,   ed   elettivamente
 domiciliata  presso  lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle
 Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
 e per l'effetto del decreto del Ministro  della  sanita'  29  gennaio
 1997 recante "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle
 encefalopatie  spongiformi  degli  animali"  (in  Gazzetta Ufficiale,
 serie generale n. 99 del 30 aprile 1997), nella sua  interezza  e  in
 particolare con riguardo agli artt. 1 e 2.
                               F a t t o
   1. - Come e' noto, l'encefalopatia spongiforme bovina ha costituito
 per  un  certo  tempo  una  emergenza,  per  far fronte alla quale il
 Governo ha a suo tempo adottato il d.-l. 8 agosto 1996, n. 429  (all.
 2),   intitolato   "Potenziamento   dei   controlli   per   prevenire
 l'encefalopatia spongiforme bovina", poi convertito con modificazioni
 nella legge n. 532 del 1996.
   Le regioni non hanno avvertito nei contenuti del decreto-legge piu'
 sopra menzionato invasioni della propria sfera di competenza.    Esso
 si  limitava  infatti  ad  attivare,  presso  il  centro di referenza
 nazionale  delle  encefalopatie  degli   animali   e   neuropatologie
 comparate  "una  unita'  nazionale  operativa  di  intervento  per le
 encefalopatie  spongiformi  degli  animali,   operante   in   stretta
 collaborazione  con  il  dipartimento  alimenti, nutrizione e sanita'
 pubblica veterinaria del Ministero della  sanita'  e  con  l'Istituto
 superiore  di  sanita'" (art. 1, comma 1); ad autorizzare il Ministro
 all'utilizzazione,  in   caso   di   impossibilita'   di   provvedere
 diversamente,  "veterinari,  farmacisti  e  chimici"  con incarichi a
 tempo  determinato  (lett.  a));  ad  autorizzare  il   Ministro   ad
 organizzare  ed  impiegare  le  unita' di crisi, previste dalla norme
 nazionali e comunitarie, nonche'  i  centri  nazionali  di  referenza
 (lett.  b));  ad  istituire  il  "certificato di garanzia della carne
 bovina" (art. 3, comma 1, inserito dalla legge  di  conversione).  In
 sintesi,  l'intervento legislativo era dettato con chiarezza in vista
 del   superamento   di   una   crisi   contingente;   si    conteneva
 dichiaratamente   e   sostanzialmente  nei  limiti  della  disciplina
 comunitaria; contemplava, esclusivamente nell'ottica emergenziale  ed
 entro   i   limiti   comunitari,   l'impiego   di  unita'  di  crisi,
 evidentemente da intendersi  come  organi  di  pronto  intervento,  a
 conformazione  non  strutturata su basi durative e con organizzazione
 territoriale, quasi a  doppiare  competenze  regionali,  ma  solo  ad
 integrarle e sostenerle in circostanze eccezionali.
   2.  -  Con il d.m. 29 gennaio 1997 - impugnato con il presente atto
 per  conflitto  di  attribuzione  -  il  Ministro  della  sanita'  e'
 ulteriormente intervenuto nel settore de quo.
   Il  Ministro  della sanita', nell'adottare il d.m. da ultimo citato
 ha pero' ampiamente esorbitato sia dai  limiti  della  autorizzazione
 alla  adozione  di norme regolamentari di cui al decreto-legge n. 429
 del 1996, convertito in legge n. 532 del 1996, sia dall'ambito  delle
 competenze  riservate  allo  stato in materia di sanita' veterinaria,
 interferendo con la sfera di attribuzioni di spettanza  regionale  in
 materia di zootecnia e sanita'.
   Il  decreto  infatti,  oltre  ad attivare legittimamente una unita'
 nazionale operativa di intervento per  le  encefalopatie  spongiformi
 degli   animali   presso  il  centro  di  referenza  nazionale  delle
 encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate (art. 1, comma
 1):
     1) prevede la istituzione, per giunta non direttamente  da  parte
 del   Ministro,   ma   ad   opera   degli   istituti  zooprofilattici
 sperimentali, di unita' locali di intervento "in  numero  commisurato
 alle  esigenze  e  comunque almeno una per territorio regionale", con
 comunicazione dei dati alla unita' nazionale (art. 1, comma 2);
     2) demanda alla unita' nazionale il coordinamento e  la  verifica
 delle unita' locali (art. 2, comma 1, lett. b));
     3)  affida  alla  unita'  nazionale  compiti di aggiornamento del
 personale delle unita' locali (lett. c));
     4) addirittura affida all'unita' nazionale attraverso  le  unita'
 locali  compiti  di informazione degli allevatori e degli utenti e di
 formazione tecnico scientifica  dei  veterinari  ufficiali  e  liberi
 professionisti (lett. d)).
                             D i r i t t o
   Le citate disposizioni configurano quindi:
   Violazione  degli  artt. 5, 97, 117 e 118 Cost., con riferimento al
 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977  (artt.    4,
 27,  30,  31, 66, 70, 71, 77), alla legge n. 833 del 1978 (artt.  6 e
 7), al decreto-legge n. 429 del 1996 convertito in legge n.  532  del
 1996,  alla  legge  n. 400 del 1988, alla legge n. 491 del 1993 (art.
 1), al decreto legislativo n. 143 del 1997.
   1. -  E' noto che la materia della sanita'  veterinaria  appartiene
 alla  competenza  regionale  in  virtu'  delle  specifiche previsioni
 costituzionali che la riguardano (in  particolare  art.  117  Cost.),
 nonche'  dell'attuazione  che  a  tali previsioni e' stata data dalla
 disciplina organica contenuta tanto nel decreto del Presidente  della
 Repubblica  n.  616  del 1977 quanto nella legge n. 833 del 1978, sia
 nell'ambito del filone normativo concernente la materia agricoltura e
 foreste sia di quello riguardante la sanita' in senso stretto.
   Quanto al primo ambito, l'art. 66 del decreto del Presidente  della
 Repubblica n. 616 del 1977 include nel trasferimento alle regioni "le
 attivita'  zootecniche  e  l'allevamento  di  qualsiasi specie con le
 relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i
 mezzi e gli strumenti che vi sono destinati" (comma 1),  nonche'  "il
 miglioramento  e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle
 malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi" (comma 2, lett.
 d)).
   Nessuna riserva di competenza allo Stato e' operata  ne'  dall'art.
 71, non potendo certo applicarsi alla fattispecie l'art. 71, comma 1,
 lett.  c,  quanto  alla  "ricerca e ...sperimentazione scientifica di
 interesse nazionale in materia di produzione agricola  e  forestale",
 ne' dall'art. 70, sotto la rubrica "calamita' naturali".
   Il quadro non era poi stato modificato dalla legge 4 dicembre 1993,
 n.  491  (ora,  comunque, abrogata dal decreto legislativo n. 142 del
 1997), di riordino delle competenze regionali e  statali  in  materia
 agricola  e  forestale  e  di istituzione del Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali, che a sua volta, all'art.  1,  dopo
 aver  disposto la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste (comma 1), attribuiva alle  regioni  "tutte  le  funzioni  in
 materia  di  agricoltura  e  foreste,  di acquacoltura e agriturismo,
 nonche' le funzioni relative alla conservazione e allo  sviluppo  del
 territorio rurale..." (comma 2).
   In  materia  veterinaria, l'art. 3 della medesima legge si limitava
 ad attribuire ad apposito Comitato presso il  neoistituito  Ministero
 delle   risorse   agricole,   alimentari  e  forestali,  attribuzioni
 inerenti:
     la  verifica  dell'attuazione   della   normativa   nazionale   e
 comunitaria;
     la proposta ai Ministeri interessati all'adozione di norme;
     la  definizione  delle modalita' di partecipazione del Governo al
 Consiglio dei ministri  dell'agricoltura  della  comunita'  economica
 europea.  Le  attribuzioni  regionali  sono  poi  state  recentemente
 confermate - o meglio ampliate - attraverso  il  d.lgs.  n.  143  del
 1997.
   Esso,  all'art.  1,  dopo aver soppresso il Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali (comma 1),  dispone  che  "Tutte  le
 funzioni  ed  i  compiti  svolti  dal  Ministero  di cui al comma 1 e
 relativi alle materie di agricoltura,  foreste,  pesca,  agriturismo,
 caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni,
 direttamente  o  mediante  delega  od attribuzione nel rispetto delle
 disposizioni dell'art. 4 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  alle
 province,  ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e
 funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati  nell'art.
 2"  (comma  2).  Il  successivo  art.  2  attribuisce al neoistituito
 Ministero per le politiche agricole compiti di disciplina generale  e
 di coordinamento nazionale in alcune materie tassativamente elencate,
 tra le quali peraltro non compare la zootecnia.
   2.  -  Quanto  all'ambito  sanitario,  l'art.  27  del  decreto del
 Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel definire in  termini
 quanto  mai  ampi  ed  esaustivi  la materia "assistenza sanitaria ed
 ospedaliera" di cui  all'art.  117  della  Costituzione,  vi  include
 (comma  1, lett.   i)) "l'igiene e assistenza veterinaria", in cui si
 includono (lett.  l)) "la profilassi, l'ispezione, la  polizia  e  la
 vigilanza  sugli  animali  e  sulla loro alimentazione, nonche' sugli
 alimenti di origine animale".
   La legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 non ha modificato  il
 quadro  normativo  sopra  descritto,  in  modo tale da attentare alle
 competenze regionali costituzionalmente garantite in materia.
   L'art. 6 della legge da  ultimo  menzionata,  infatti,  attribuisce
 allo  Stato  le  sole funzioni amministrative concernenti "i rapporti
 internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e  di
 frontiera  anche  in  materia veterinaria" (lett. a)), "la profilassi
 delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano  imposte  la
 vaccinazione   obbligatoria   o  misure  quarantenarie,  nonche'  gli
 interventi contro  le  epidemie  e  le  epizoozie"  (lett.  b)),  "la
 produzione,  la  registrazione,  la  ricerca,  la sperimentazione, il
 commercio e l'informazione concernente i prodotti  chimici  usati  in
 medicina,   i   preparati  farmaceutici,  i  preparati  galenici,  le
 specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori  cellulari  e
 virali,  i  sieri,  le  antitossine  e  i  prodotti  assimilati,  gli
 emoderivati, i presidi sanitari e medico  chirurgici  ed  i  prodotti
 assimilati anche per uso veterinario" (lett.  c)), "la individuazione
 delle  malattie  infettive  e diffusive del bestiame per le quali, in
 tutto  il  territorio   nazionale,   sono   disposti   l'obbligo   di
 abbattimento  e,  se del caso, la distruzione degli animali infetti o
 sospetti di infezione o di contaminazione;  la  determinazione  degli
 interventi  obbligatori  in materia di zooprofilassi; le prescrizioni
 inerenti all'impiego di  principi  attivi,  degli  additivi  e  delle
 sostanze   minerali  e  chimico-industriali  nei  prodotti  destinati
 all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione
 e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti", (lett. u)).
   A fronte di tali riserve di  competenza,  in  favore  dello  Stato,
 invero,  il  successivo  art.  7  traccia un amplissimo confine delle
 attribuzioni regionali  disponendo  che  sia  delegato  alle  regioni
 l'esercizio  delle  piu'  sopra  menzionate  funzioni  amministrative
 concernenti "la profilassi delle malattie infettive  e  diffusive  di
 cui  al  precedente  art. 6, lettera b)" (comma 1, lett. a)), nonche'
 "l'attuazione degli  adempimenti  disposti  dall'autorita'  sanitaria
 statale  ai  sensi  della lettera u) del precedente art. 6" (comma 1,
 lett. b)).
   3. - Si deve a questo punto precisare che le  competenze  regionali
 in  materia,  pur  a  ritenerle  meramente  delegate, sono pur sempre
 defendibili in sede di  conflitto  di  attribuzioni.  Come,  infatti,
 codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale  ha  recentemente  ribadito
 (sentenze nn. 174 e 245 del 1996, ed ivi ulteriori richiami),  se  e'
 vero  che  le competenze delegate alle regioni non possono, in via di
 principio, formare oggetto di conflitto, cio' non vale  nel  caso  in
 cui  esse  costituiscano  "integrazione  necessaria" delle competenze
 regionali "proprie". Tanto, in relazione all'entita' e alla rilevanza
 delle attribuzioni statali, nonche' al  modo  e  alle  finalita'  del
 conferimento delle competenze medesime.
   Nella    specie,   le   competenze   in   materia   di   profilassi
 igienico-sanitaria degli allevamenti sono necessariamente integrative
 di quelle conferite alla regione in materia  di  agricoltura,  atteso
 che  il  settore  che  se  ne  occupa  si colloca, per cosi' dire, "a
 cavaliere" fra l'agricoltura e la sanita'.
   Orbene,  disponendo  cosi'  come   dispone,   l'impugnato   decreto
 ministeriale  compromette  le  competenze  regionali  in  materia  di
 agricoltura e di sanita', impedendo alla  regione  di  esercitare  il
 governo  nel  settore  (cfr.  in  fattispecie  in  parte  analoga, le
 sentenze nn. 520 e 534 del 1995).
   Quanto  esposto  vale  a  maggior  ragione  se  si   considera   la
 contemporaneita'  con  la  quale  la  legge n. 833 del 1978 ha, da un
 lato, attribuito la competenza in ordine a dati oggetti in capo  allo
 Stato  e,  dall'altro,  ha disposto la delega in favore delle regioni
 delle funzioni concernenti gli stessi  oggetti  di  competenza  dello
 Stato piu' sopra menzionati.
   Tale   contemporaneita'   rende   la  delega  necessitata  ai  fini
 dell'integrazione del trasferimento di cui al decreto del  Presidente
 della Repubblica n. 616 del 1977.
   La regione Lombardia si vede, dunque, specificamente lesa nelle sue
 attribuzioni costituzionali dal decreto ministeriale impugnato.
   4.  -  Come  si  e' accennato in fatto, il decreto-legge n. 429 del
 1996 convertito in legge n. 532 del 1996  si  limitava  a  consentire
 l'utilizzo,  nella  lotta  contro  le  encefalopatie spongiformi, dei
 centri nazionali di referenza e all'impiego  delle  unita'  di  crisi
 previste da norme nazionali e comunitarie.
   Viceversa,  il  decreto ministeriale contestato trasforma unita' di
 crisi in unita' locali di intervento strutturate su  base  regionale;
 "doppia";  cosi'  organizzazioni  amministrative  che  devono  essere
 invece istituite dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze e
 aggira queste ultime; crea una  struttura  stabile,  centralizzata  e
 articolata  su  due  livelli,  nazionale  e  periferico, quest'ultimo
 sostanzialmente equivalente, se non superiore per organizzazione,  al
 vecchio  veterinario  provinciale; introduce un sistema di formazione
 professionale  a  controllo  statale  gestito  in  sede   periferica,
 scavalcando   anche  sotto  questo  profilo  le  regioni  e  le  loro
 competenze; introduce in sostanza un intervento statale a regime, che
 prescinde  del  tutto  dall'emergenza   e   si   assesta   su   forme
 organizzative  e  procedimentali  ordinarie;  trasforma  gli istituti
 zooprofilattici sperimentali in  centri  decisionali  di  governo  di
 settore,  in  totale inosservanza sia delle attribuzioni regionali di
 settore che della disciplina normativa primaria degli stessi istituti
 zooprofilattici; viola  tanto  il  principio  di  efficienza  e  buon
 andamento,  sotto  l'aspetto  della  razionalita'  e non duplicazione
 delle organizzazioni amministrative, quanto il principio di legalita'
 nella istituzione dei pubblici uffici, sia con riguardo  all'utilizzo
 improprio   degli   istituti   zooprofilattici   come   longae  manus
 organizzative del Ministro che con riferimento  all'assoluta  carenza
 di  fondamento primario nella istituzione delle unita' locali su base
 regionale,  non  reperibile  nel  decreto-legge  n.  429   del   1996
 convertito  in  legge  n.  532  del  1996  (il ricorso al regolamento
 ministeriale per disciplinare profili organizzativi e  di  competenza
 di  uffici  statali,  si  pone,  infatti, in violazione dell'art. 17,
 comma 3, della legge n. 400, per assenza di  espressa  autorizzazione
 legislativa  all'uso  della  forma  semplificata, almeno con riguardo
 alle  disposizioni  che  vanno  oltre  l'intento  e  la  lettera  del
 decreto-legge n. 429 del 1996).
   Infine,   clamorosamente   violato   e'   il   principio  di  leale
 collaborazione tra Stato e  regioni,  per  effetto  di  interventi  a
 regime  che  prescindono  completamente  dalla  cooperazione  con  le
 regioni, ma anzi ne presumono aprioristicamente  la  inefficienza  ed
 inadeguatezza,  ricorrendo  ad  una  supplenza strutturale con organi
 statali stabilizzati e non di natura emergenziale o di mero  supporto
 per  stati di crisi (sulla differenza che intercorre tra le strutture
 amministrative destinate a far  fronte  ad  una  emergenza  e  quelle
 destinate  ad  operare  in via stabile e definitiva cfr. del resto la
 recentissima sentenza n. 191 del 1997).
   Piu' in generale, il superamento della  necessaria  base  normativa
 primaria  della  fonte  regolamentare  costituisce  un grave vizio di
 fondo della normativa regolamentare qui censurata.