ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 60  della  legge
 24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
 ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno,  sezione
 distaccata  di  Feltre,  nel  procedimento penale a carico di Facchin
 Mario ed altro, iscritta al n.  56  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal  pretore  di
 Firenze  nel  procedimento  penale  a  carico  di King Harriet Susan,
 iscritta al n. 199 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,
 con ordinanza del 23 novembre 1996  e  il  pretore  di  Firenze,  con
 ordinanza  del  10  gennaio  1997,  hanno  sollevato,  in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questioni  di  legittimita'  dell'art.
 60,  ultimo  comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, laddove
 esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle
 leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti  reati  la
 pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria;
   Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e,
 quindi, vanno riuniti;
     che la medesima questione e' stata  dichiarata  non  fondata  con
 sentenza  n.  145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle
 ordinanze di rimessione, e  che  i  giudici  a  quibus  non  adducono
 argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;