IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza, letti gli atti; Rilevato che nel caso di specie il minorenne D. F. e' stato fermato in data 13 maggio 1997 e il pubblico ministero per i minorenni ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 582, 583 c.p. e d.-l. 26 aprile 1993, n. 122; Rilevato che nel caso in esame all'esito dell'udienza di convalida il giudice ha ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p., visto che il D. con un moschettone d'acciaio ha provocato alla parte lesa lesioni giudicate guaribili in giorni 20; Rilevato che, di conseguenza, non e' stato convalidato il fermo non consentendolo il titolo di reato e nessuna misura e' stata adottata, pur sussistendo esigenze cautelari come evidenziato nel provvedimento di rigetto della richiesta del pubblico ministero per i minorenni non consentendolo parimenti il titolo di reato; Ritenuto che la non possibilita' di arresto e/o di fermo per il reato per cui si procede e la non possibilita' di applicazione della custodia cautelare e di misure anche diverse appare in contrasto con i principi della carta costituzionale che verranno indicati; Rilevato che, come e' noto, l'art. 18, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 consente l'arresto per i delitti per i quali a norma dell'art. 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica puo' essere disposta la custodia cautelare e l'art.17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica consente il fermo per i medesimi reati, purche' la pena non sia inferiore nel minimo a due anni; che l'art. 23, primo comma prevede la possibilita' di adottare la custodia cautelare per i reati puniti con pena non inferiore nel massimo a nove anni e per altri reati specificamente indicati; Rilevato che la previsione di reati specifici, per i quali, pur essendo puniti con una pena inferiore ai nove anni, e' consentita la custodia cautelare e di conseguenza l'arresto e/o il fermo, e' in modo evidente collegata alla gravita' degli stessi in forza della lettera h) dell'art. 3 della legge delega, visto che la previsione fa riferimento ai reati di cui all'art. 380, comma 2, lettere e), f), g), h) e al delitto di violenza carnale; Rilevato che la mancata previsione tra tali ipotesi del reato di lesioni personali, in particolare se aggravate dall'uso di armi o da altra circostanza, e' ingiustificata e crea una situazione di disparita' di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale; che, infatti, sotto il profilo della gravita' del fatto, un tale reato non appare meno grave del furto in appartamento, dello scippo, della detenzione a fini di spaccio di non rilevante quantita' di sostanza stupefacente di tipo "leggero" che per un minorenne aggredire con uso di armi o con la presenza di altre circostanze aggravanti, una persona e' reato senza dubbio grave, che suscita allarme sociale, che necessita di una risposta immediata in misura uguale se non superiore rispetto agli altri reati evidenziati; che la non possibilita' di arresto e/o di fermo e la conseguente non possibilita' di adottare la misura della custodia cautelare appare in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione sia con i principi che regolano il processo penale minorile; Rilevato che la disparita' di trattamento e' palese tra il minorenne accusato di uno dei reati sopra ricordati e il minorenne accusato del reato di lesioni personali aggravate, non ravvisandosi motivi che giustifichino la possibilita' per il primo dell'arresto e non per il secondo, a parita' degli altri elementi che devono essere valutati; che tale disparita' e' ancor piu' evidente con riferimento alla possibilita' di adottare la custodia cautelare esclusa per il secondo a prescindere da qualsiasi valutazione del fatto e della personalita'; Rilevato che nel caso di specie la questione si palesa come rilevante, visto che il minorenne Donati secondo il giudicante e' stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, reato che per le sue caratteristiche renderebbe l'avvenuto fermo legittimo e la sua personalita' nonche' la natura e la gravita' del fatto renderebbero adeguata una misura restrittiva della liberta' che invece non puo essere adottata, in palese violazione dei principi di cui alla carta costituzionale richiamati.