IL PRETORE
   A scioglimento della riserva assunta in data 11 aprile 1997;  letti
 gli  atti di causa; ha pronunziato in data 22 aprile 1997 la seguente
 ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5148/1994 del r.g.  proc,
 riuniti   tra  Avitabile  Francesco  +  32,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.   M. Santocchio, ricorrente,  e  I.N.P.S.  in  persona  del
 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R.
 Grimaldi - A. Fava, resistente.
                            Fatto e diritto
   Con  ricorso  depositato in data 6 maggio 1994, Avitabile Francesco
 premesso di essere titolare di pensione  diretta  e  di  pensione  di
 reversibilita',  chiedeva  al  pretore  adito  di  dichiarare  il suo
 diritto ad ottenere la pensione di reversibilita' in misura  pari  al
 60%   di   quella   spettante   al  dante  causa,  in  essa  compresa
 l'integrazione al minimo,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.
 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva
 di  condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo
 gia'  liquidato  e  quello  spettante  in  base   ad   una   corretta
 applicazione  della  legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria
 con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi
 in conformita' dall'art.  150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali
 sulle  somme  rivalutate,  in  virtu'  della  sentenza  della   Corte
 costituzionale  n.  156/1991,  ed interessi anatocistici ex art. 1283
 c.c.;  il  tutto  con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  da
 attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con  memoria  depositata  nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si
 costituiva in giudizio l'INPS, in persona del  legale  rappresentante
 pro-tempore,  eccependo  l'inammissibilita' ed improcedibilita' della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria ex art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito
 in  legge  14  novembre 1992, n. 348, convertito in legge 14 novembre
 1992, n.  438, e l'avvenuto decorso  del  termine  prescrizionale  ex
 art.  2948  c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per
 insussistenza  del  diritto  e  carenza  di  prova  in  ordine   alla
 circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione
 diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva  chiedendo  al pretore di: dichiarare l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta   prescrizione  del  diritto;  nel  merito  rigettarla,
 perche' infondata e non provata; compensare  integralmente  le  spese
 del giudizio.
   Nelle  more  del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996,
 n. 662, che all'art. 1,  commi  181,  182  e  183  introduceva  nuove
 regole,  applicabili  anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
 della predetta legge, per il pagamento delle somme maturare  fino  al
 31  dicembre  1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza odierna il pretore disponeva la  riunione  al  giudizio
 promosso  da  Avitabile Francesco degli altri proposti da: Parmendola
 Giovanni, Giordano Pasqualina, Longobardi Giovanni,  Nigro  Filomena,
 Scarpati  Luisa,  Sorrentino  Carmela,  Amista  Filomena,  Annunziata
 Francesca,  Brancaccio  Maria,  Coppola  Filomena,  Casella   Teresa,
 Criscuolo   Maria,   Celentano   Carmine,  Calcide  Filomena,  Cioffi
 Raffaela, Celli Assunta,  De  Stefano  Teresa,  De  Vivo  Luigia,  Di
 Gaetano  Filomena,  Esposito Antonia, Giordano Giovanni, Giudice Ida,
 Liguori  Teresa,  Marinaro  Zito,  Marra  Emilia,   Pepe   Gelsomina,
 Robustelli Filomena, Rega Antonio, Scarfato Liberata, Schettino Anna,
 Terracina  Francesco,  Vastola  Luigia, aventi ad oggetto la medesima
 questione. Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24,  25,
 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:
     a) in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art.
 1,  della  legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e
 104 della Cost., nella parte in cui prevede che "Il  pagamento  delle
 somme,   maturate   fino   al   31   dicembre  1995,  su  trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    della    sentenza   della   Corte
 costituzionale  nn.  495/1993  e  240/1994,  e'  effettuato  mediante
 assegnazione  agli  aventi  diritto  di titoli di Stato aventi libera
 circolazione..."; asseriva infatti  che  tale  disposizione  statuiva
 solo  in  ordine all'accertamento del diritto, comportando incertezza
 in ordine al tipo di prestazioni pensionistiche  ricomprese  in  tale
 previsione   normativa,   alla   loro   decorrenza,  con  conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e
 dell'affidamento  dei  cittadini  del   principio   della   sicurezza
 giuridica,  creando,  altresi', un vuoto legislativo, con conseguente
 contrasto con gli artt. 101, 102, 103  e  104  Cost.,  in  quanto  si
 sottrae al giudice ogni possibilita' di valutazione e di accertamento
 del  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio, in particolare per
 quelle ipotesi nelle quali l'INPS stesso contesta la sussistenza  del
 diritto all'erogazione degli arretrati (per prescrizione, decadenza o
 mancanza di altri requisiti);
     b)  sosteneva  inoltre  l'esistenza di un contrasto tra l'art. 24
 della Costituzione con il comma  181  dell'art.  1,  della  legge  n.
 662/1996, nella parte in cui prevede che "Tale pagamento avviene ...,
 sulla  base  di  elenchi  riepilogativi  che  gli  anti provvederanno
 annualmente ad inviare al Ministero del tesoro";
     c) ravvisava, altresi', il contrasto costituzionale tra l'art.  3
 della Cost. del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996  nella
 parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che...  "nella  determinazione
 dell'importo  maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono   gli
 interessi  e  la  rivalutazione",  in quanto, snaturerebbe la valenza
 giuridica del predetti accessori, ritenuti  pacificamente  componenti
 essenziali ed integranti del credito principale;
     d)  infine  rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25
 della Cost. del comma 183 dell'art. 1, della legge  n.  662/1996,  in
 quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi
 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con
 compensazione delle spese tra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
 non ancora passati in giudicato restano privi di effetto".  Affermava
 che  la  caducazione  degli  effetti sostanziali della domanda, anche
 sotto il profilo della sua valenza di atto interruttivo di  eventuali
 prescrizioni   o   decadenze,   potrebbe  privare  il  pensionato  di
 qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui l'INPS non  provveda  ad
 erogare le somme in conformita' al disposto legislativo, vanificando,
 altresi',  il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale con riferimento
 all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del  perdurante
 inadempimento  dell'Istituto  della  previdenza,  per  la  difesa  di
 posizioni  soggettive  che  la  Corte  costituzionale   ha   ritenuto
 direttamente  garantite  dalla  Costituzione  e  che  cio' nonostante
 l'INPS ha sempre rifiutato di riconoscere in  fase  amministrativa  e
 nel  presente  giudizio,  opponendo  una  resistenza  pervicace e non
 giustificata.
   Questo   pretore   ritiene   che   le   questioni  di  legittimita'
 costituzionale cosi' come sollevate dal procuratore della ricorrente,
 siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il  giudizio
 in   corso  non  potrebbe  essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate,
 in  quanto  implica  l'applicazione  dell'art.  22  della  legge   n.
 903/1965, di cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale,
 con  sentenza  n.  495  del  29-31  dicembre 1993, nella parte in cui
 prevede  che  la  pensione  di  reversibilita'   sia   calcolata   in
 proporzione  alla  pensione  diretta  integrata al trattamento minimo
 gia' liquidata al pensionato  o  che  l'assicurato  avrebbe  comunque
 diritto a percepire.
   Questo pretore ritiene, altresi', che le questioni come prospettate
 non siano manifestamente infondate, per i seguenti motivi:
     in  relazione  al  punto  a) la disposizione di cui al comma 181,
 riguardando  solo  l'accertamento  del  diritto,  comporterebbe,   in
 contrasto  con  gli  artt.  101,  102,  103 e 104 della Costituzione,
 l'impossibilita' di ottenere una  valutazione  globale  sul  rapporto
 sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla
 tutela  giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte
 le  questioni  proposte  dalle  parti  (eccezioni  di   prescrizioni,
 decadenze ecc.); e', altresi', in contrasto con l'art. 3 della Cost.,
 in  quanto  nell'ambito  della tutela derivante dall'affermazione del
 principio di eguaglianza vi e' oltre all'aspetto relativo alla tutela
 del cittadino di fronte ai  privilegi  ed  agli  atti  discriminatori
 anche   quello   comprendente  una  piu'  ampia  garanzia  di  fronte
 all'rrazionalita' dell'ordinamento;
     in relazione al punto b) il comma 181, nella parte relativa  alla
 predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziali, contrasta
 con  l'art.  24 Cost., in quanto l'ente previdenziale in cio' sarebbe
 del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed  all'entita'
 delle  proprie  obbligazioni nei confronti del ricorrente privato dei
 normali rimedi giurisdizionali;
     in relazione al punto c) risulta evidente il contrasto con l'art.
 3 Cost., essendo oramai pacifico che il diritto alla rivalutazione ed
 agli interessi  legali  e'  strettamente  connesso  all'inadempimento
 della  p.a.  nell'erogazione di prestazioni previdenziali, e pertanto
 il ricorrente, privato di tale componente,  subirebbe  un  trattameno
 diverso;
     infine  in  relazione al punto d) vi e' contrasto con l'art. 24 e
 25  della  Costituzione,  in  quanto  la  previsione   indiscriminata
 dell'estinzione  dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione a
 diritti  preesistenti,  precludendo  l'esame  delle  varie  eccezioni
 avanzate  dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe, dopo
 aver privato della tutela giurisdizionale il ricorrente,  opporre  le
 medesime   eccezioni,  in  quanto  all'estinzione  del  giudizio  non
 consegue  automaticamente  il  riconoscimento  anche  parziale,   del
 diritto fatto valere.