IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale sollevata nel corso dell'udienza preliminare dal difensore di Desotgiu Giovanni Battista, cui si sono associati i difensori degli imputati Galisai e Carcassi ed il p.m., degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2 e 406, comma 8 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., rispettivamente l'art. 335 nella parte in cui non indica con determinatezza il termine entro il quale il p.m. deve iscrivere nell'apposito registro il nome della persona alla quale e' attribuito il reato, l'art. 405, comma 2, nella parte in cui non prevede che i termini per le indagini preliminari decorrano dal momento in cui emergono indizi di reita' a carico della persona indagata invece che dalla data della iscrizione del nome della persona nel registro e l'art. 406, comma 8, nella parte in cui non prevede che non possano essere utilizzati gli atti di indagini compiuti in assenza di iscrizione immediata della persona nei cui confronti sono emersi indizi di reita'. O s s e r v a La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle parti appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere. Il codice di rito da un lato ha predeterminato la durata delle indagini preliminari, stabilendo all'art. 405, comma 2, c.p.p., censurato dal difensore, che entro sei mesi il p.m. richiede il rinvio a giudizio o l'archiviazione, dall'altro ha disposto che detto termine semestrale decorre dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato, data che, a sensi dell'art. 335, altra norma sospettata di incostituzionalita', risulta indeterminata. L'art. 335 c.p.p., infatti, prescrive che il p.m. iscrive la notizia di reato nell'apposito registro immediatamente ed il nome della persona a cui lo stesso e' attribuito contestualmente o dal momento in cui risulta. Invero il concetto di immediatezza non implica la rigidita' di un termine correlato ad ore o a giorni, talche' la disposizione di cui all'art. 335 in definitiva non prevede alcun termine entro il quale il p.m. deve procedere a detta iscrizione ed e' inoltre sprovvista di sanzione, onde la mancata iscrizione della notizia di reato non produce la nullita' ne' importa l'inutilizzabilita' degli atti compiuti. Il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 335 c.p.p. appare ancor piu' penetrante con riferimento all'iscrizione del nome dell'indagato, atteso che il p.m. viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale nella individuazione degli elementi indizianti idonei a determinare l'iscrizione, la cui esclusiva titolarita' comporta l'insindacabilita' in ogni sede, e non comporta, in particolare, l'inutilizzabilita' degli atti di indagini per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato e' stato effettivamente iscritto nel registro. La rilevanza dell'iscrizione del nome della persona cui il reato e' attribuito nel registro produce conseguenze, come si e' accennato, sia sul termine per le indagini preliminari, che decorre da tale iscrizione e non dalla data in cui emergono indizi di reita' a carico della persona indagata, sia sul regime della inutilizzabilita' degli atti, atteso che l'art. 405, comma 2, c.p. non prevede che i termini per le indagini preliminari decorrano dal momento in cui emergono indizi di reita' a carico della persona indagata, e sul regime della utilizzabilita' degli atti, art. 406, comma 8, non essendo prevista alcuna inutilizzabilita' per quelli compiuti oltre il termine di legge riferito alla data in cui nei confronti dell'indagato siano emersi indizi di reita' ma non si sia proceduto alla sua iscrizione nel registro. Il sistema delineato dalla normativa indicata appare in contrasto in primo luogo con l'art. 3 Cost., perche' gli ampi margini di discrezionalita' riservati al p.m. nella iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, e, soprattutto, nella valutazione degli elementi idonei a ritenere attribuibile ad una persona il reato, con conseguente obbligo di iscrizione del nome nel registro e con tutte le ulteriori conseguenze in ordine ai tempi delle indagini, determinano una situazione di disparita' di trattamento delle persone indagate, le quali vedranno definita la fase delle indagini preliminari in tempi piu' o meno lunghi a seconda delle diverse valutazioni in ordine alla sussistenza o meno degli indizi di reita' a loro carico compiuta da ciascun rappresentante del pubblico ministero. Cosi' che puo' verificarsi, ad esempio, che un p.m., ricevuta una denunzia nei confronti di persona nota, iscriva subito il nome del denunziato nel registro, che un altro p.m., invece, in un caso analogo disponga prima accertamenti sulla fondatezza della denunzia medesima; ed il caso non e' improbabile, se si consideri che numerose denunzie, sebbene circostanziate, possono apparire meritevoli di un accertamento preventivo, si cita cosi' esemplificativamente una denunzia cosi' formulata: Tizio ha cagionato un incendio in localita' Y; ove si iscriva immediatamente il nome di Tizio nell'apposito registro, il termine semestrale decorre in pratica dall'acquisizione della notizia di reato; ma ove il p.m. ritenesse di disporre preliminari accertamenti al fine di verificare: se la localita' Y sia stata effettivamente incendiata; se trattasi di fatto attribuibile ad azione volontaria; se Tizio possa avere avuto qualche collegamento con l'evento denunziato, l'iscrizione del nome di Tizio nel registro degli indagati conseguirebbe solo all'esito positivo di queste investigazioni, e solo dal momento dell'iscrizione decorrerebbe il termine semestrale per la conclusione delle indagini, che intanto si sarebbero avvantaggiate di tutti gli accertamenti compiuti. E' evidente la disparita' di trattamento destinata a colui che venga sottoposto ad indagini da un p.m. che scelga la prima soluzione e colui che invece venga indagato da un p.m. che scelga la seconda, ambedue attualmente consentite dalla normativa vigente che appare in contrasto con i principi e criteri dettati dall'art. 2, nn. 35 e 48 legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, concernenti l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato e' attribuito e di concludere le indagini entro sei mesi da quella data. In particolare si osserva che nel codice sono stati solo apparentemente recepiti i principi ed i criteri stabiliti nella legge delega perche' proprio l'utilizzo di quelle stesse formule, necessariamente generiche, contenute nelle direttive del delegante, nel codice di rito, in assenza di specifiche indicazioni cogenti in ordine ai tempi e modi di esercizio delle anzidette funzioni del p.m. nella fase delle indagini preliminari, appaiono dimostrative della genericita' ed indeterminatezza delle norme oggetto della questione di legittimita' sollevata dalle parti nel corso dell'udienza preliminare. Oltre che in relazione all'art. 3 Cost., le norme sopra citate appaiono sospette di incostituzionalita' anche in relazione all'art. 24 Cost., perche' la evidenziata disparita' di trattamento tra i cittadini nel caso di specie si risolve in una violazione del diritto di difesa, che deve essere tutelata per ogni grado del procedimento, nella fase delle indagini preliminari. Tanto ritenuto in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2 e 406, comma 8 c.p.p., si osserva che le questioni risultano rilevanti nel procedimento nel corso delle quali sono state sollevate dalle parti, atteso che risultano essere state acquisite al procedimento, sin dal marzo 1995, dichiarazioni in ipotesi indizianti a carico degli indagati Galisai, Carcassi e Detsogiu, ma l'iscrizione dei nominativi dei predetti nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. risulta essere stata eseguita dal p.m. per i primi due il 9 ottobre 1995, per il terzo il 17 ottobre 1995, e, quanto allo stesso dichiarante, incriminato sulla base delle medesime dichiarazioni, la sua iscrizione e' stata eseguita, infine, il 6 dicembre 1996.