IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 2255,  2258  e
 2259  del  1995  proposti  rispettivamente  da (ricorso n. 2255/1995)
 Abbate Giovanni, Accogli Benedetto, Belgiovine Luigi, Bellone Flavio,
 Bentivoglio  Matteo,  Canzoneri  Filippo,  Cappellaro   Massimiliano,
 Cassia  Andrea,  Centomani Ciro, Ciardullo Sergio, Cinti Mario, Curto
 Giuseppe, D'Amico Emanuele, D'Anca Giuseppe,  De  Luca  Raffaele,  De
 Lucia  Francesco,  Di Marco Roberto, Dinocca Donato, Di Palma Angelo;
 (ricorso n. 2258/1995) Montanti Domenico,  Mormandi  Antonio  Nicola,
 Motta  Salvatore,  Neglia  Salvatore,  Negro Valter, Palladino Mauro,
 Pandolfi  Maurizio,  Pasimeni  Antonio,  Pesando  Fabrizio,  Renzilli
 Massimo,  Rotatore  Umberto,  Santi  Marco, Scaperrotta Giuseppe, Sau
 Salavatore  Leonardo,  Schillaci  Giuseppe,  Serio  Carlo,   Siccardi
 Claudio,  Solinas  Carlo;  (ricorso n. 2259/1995) Stafferini Antonio,
 Testa Guido, Tonelli Paolo, Trebini  Mauro,  Turco  Donato,  nei  tre
 ricorsi  rappresentati  e  difesi  dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz e
 dalla dott. proc. Cristina Roggia ed elettivamente domiciliati presso
 lo studio del primo in Torino, via S. Agostino n. 12;
   Contro  il  Ministero  dell'interno, (polizia di Stato), in persona
 del Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Torino  presso cui domicilia in corso
 Stati Uniti n. 45;
   Per l'annullamento:
     dei decreti del Capo della polizia n. 333-D/R2  del  1  settembre
 1995,  resi  noti  con  comunicazione  in  pari data, successivamente
 notificata, con i quali  i  ricorrenti,  tutti  sovrintendenti  della
 polizia  di  Stato,  sono  stati  inquadrati, ai sensi dell' art. 13,
 lett. d), del d.lgs.   12 maggio 1995, n.  197,  nella  qualifica  di
 viceispettore del nuovo ruolo degli ispettori della polizia di Stato,
 con decorrenza 1 settembre 1995;
     degli  atti  tutti comunque connessi del procedimento, e per ogni
 ulteriore consequenziale statuizione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Avvocatura  dello
 Stato;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore il consigliere dott. Montini;
   Comparsi alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 gli avv.ti  Dal
 Piaz  e  Roggia  per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Carotenuto
 per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                         Esposizione in fatto
   I ricorrenti, sovrintendenti della polizia  di  Stato,  sono  stati
 inquadrati  con  i provvedimenti impugnati, in applicazione dell'art.
 13, lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197,  nella  qualifica  di
 viceispettore  del  nuovo  ruolo  degli  ispettori,  con decorrenza 1
 settembre 1995.
    Essi premettono che gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano
 superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base  alla
 tabella  C, erano equiparati ai sottufficiali dei carabinieri e delle
 altre Forze di polizia.
   A  seguito  della  pronuncia   (Corte   cost.   n.   986/1991)   di
 incostituzionalita'  della  predetta  tabella,  i  sottufficiali  dei
 carabinieri sono stati  equiparati  agli  ispettori  di  polizia,  in
 quanti svolgenti pari funzioni.
   Di  conseguenza,  nel  riordino disposto per effetto della legge n.
 216/1992, i tre ruoli sono stati retributivamente omogeneizzati.
   Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n. 216/1992
 il ruolo  degli  ispettori  (ispettore  capo,  ispettore  principale,
 ispettore,   viceispettore)   e'   stato   equiparato  a  quello  dei
 sovrintendenti  (sovrintendente  capo,   sovrintendente   principale,
 sovrintendente, vice-sovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei
 carabinieri  (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).
   In particolare, in relazione alla sentenza n. 986/1991 della  Corte
 costituzionale,  e'  stato emanato il d.-l.  7 gennaio 1992, n. 5 che
 reca l'autorizzazione di spesa per la  perequazione  del  trattamento
 economico dei sottufficiali dei carabinieri e per la perequazione dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie delle altre Forze polizia.
   La legge 6 marzo 1992, n. 216, nel convertire il suddetto  decreto,
 ha  delegato  il  Governo  a disciplinare i contenuti del rapporto di
 impiego delle Forze di polizia e del personale  delle  Forze  armate,
 nonche' il riordino delle relative carriere.
   Peraltro,   i  decreti  legislativi  di  riordino  delle  carriere,
 attribuzioni e trattamenti economici del  personale  delle  Forze  di
 polizia  e  del  personale  delle Forze armate, adottati dal Governo,
 almeno per quanto concerne  le  disposizioni  transitorie  e  finali,
 avrebbero  disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge delega
 n.  2l6/1992,  nonche'  il  principio  generale  della  conservazione
 dell'anzianita' maturata.
   Nei   rispettivi   nuovi  inquadramenti,  previsti  nelle  suddette
 disposizioni, non si sarebbe tenuto in  alcun  conto  l'equiparazione
 stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che
 risultano collocate in posizioni differenziate.
   Cio'  renderebbe  evidente  l'illegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni  transitorie  e  finali  dei  decreti   legislativi   in
 questione  rispetto  all'art.  76  della  Costituzione, in quanto non
 conformi ai principi e ai criteri direttivi  stabiliti  dalla  citata
 legge-delega n. 216/1992.
   Le disposizioni transitorie e finali prevedono che il personale del
 ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile
 1982,  n.  335  e'  inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli
 ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo.
   In  particolare,  l'art.  13,  comma  I,  lett.  d),   inquadra   i
 vicesovrintendenti    e   i   sovrintendenti   nella   qualifica   di
 viceispettori.
   Tale inquadramento darebbe luogo ad incongruenze, in relazione alle
 quali vengono sollevate le censure seguenti: illegittimita'  derivata
 per  illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs.  12 maggio
 1995, n. 197 in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3
 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, nonche' con riferimento agli
 artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza.
   Con il  decreto  legislativo  n.  197/1995,  l'ispettore  e'  stato
 inquadrato  nella  qualifica  di ispettore capo; il sovrintendente in
 quella di viceispettore; con il decreto legislativo n.  198/1995,  il
 brigadiere   e'  stato  inquadrato  nella  qualifica  di  maresciallo
 ordinario (corrispondente, nella polizia, a quello di ispettore).
   Di fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato  sopra
 a  quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione tra i
 due ruoli sancita dalle citate  pronunce  giurisprudenziali  e  dalla
 legge delega n. 216/1992.
   Inoltre  il  nuovo  inquadramento  di cui al decreto legislativo n.
 197/1995, priverebbe ingiustificatamente il  personale  in  questione
 dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella
 qualifica.
   Ed  infatti,  ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato decreto, i
 sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di  promozione
 alla  qualifica  di  ispettore, conservano l'anzianita' posseduta nel
 ruolo di sovrintendenti per un massimo di due anni, in violazione del
 principio generale in  base  al  quale  l'anzianita'  maturata  nella
 precedente  qualifica  dell'ordinamento  precedente  e' riconosciuta,
 agli effetti giuridici, nella nuova qualifica.
   Ancora, i sovrintendenti, nonostante l'anzianita' maturata nel loro
 ruolo (fino  a  8  anni),  sono  inquadrati  in  posizione  deteriore
 rispetto  ai  viceispettori  (nominati tali a seguito del concorso ex
 art. 52  legge  n.  121/1981),  che  hanno  inferiore  anzianita'  di
 servizio.
   Ne'  la  perdita  dell'anzianita'  di  servizio  per  il  ruolo dei
 sovrintendenti  potrebbe   considerarsi   compensata   dai   previsti
 apparenti  benefici,  in  termini  di riduzione dell'anzianita' nella
 qualifica, riconosciuti dall'art. 13, comma quarto, ai sovrintendenti
 ai fini della promozione a ispettore capo.
   Infatti a causa dell'inquadramento  previsto  dall'art.  13,  lett.
 d),  i  sovrintendenti,  pur  fruendo  della riduzione di due anni su
 sette, ottengono la nomina a ispettore capo oltre il termine (quattro
 anni) di applicazione dell'art. 14.
   Cio', mentre gli ispettori ex lege n. 121/1981, inquadrati ai sensi
 dell'art. 13, comma I, lett. b), nella qualifica di ispettori capo, a
 decorrere dal corrente anno e sino al 1998,  possono  raggiungere  la
 qualifica  apicale  di ispettore superiore. - s.u.p.s., distaccandosi
 cosi'  dai  sovrintendenti  (cui  erano  equiparati)   di   ben   tre
 qualifiche.
   Disparita'  di  trattamento,  sia  in  relazione  all'assetto sopra
 indicato, che in relazione alla perdita dell'anzianita' di  servizio,
 si  noterebbero  infine rispetto al riordino previsto per le forze di
 polizia ad ordinamento militare.
   Il decreto  n.  198/1995  istituisce  i  ruoli  degli  appuntati  e
 carabinieri; dei sovrintendenti; degli ispettori.
   In  quest'ultimo  ruolo,  ai  sensi dell'art. 46 delle disposizioni
 transitorie (ma analoga disposizione  e'  contenuta  nel  decreto  n.
 199/1995  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza),  il  relativo
 personale viene inquadrato nelle  nuove  qualifiche,  mantenendo  sia
 l'anzianita' di servizio che il grado maturato.
   Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art.  13,
 comma  I,  lett. d), del decreto legislativo n. 197/1995 risulterebbe
 illegittimo per illegittimita' costituzionale della  medesima  norma,
 in  relazione alla quale viene dedotta la questione di illegittimita'
 costituzionale con  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione  e
 all'art.    3  della  legge  n. 216/1992, per difformita' rispetto al
 principio di omogeneita'  sancito  dalla  citata  norma  della  legge
 delega,  in  quanto la prevista equiparazione economica del personale
 delle  Forze  di  polizia   in   analoghe   posizioni   di   carriera
 (sottufficiali  e  sovrintendenti)  non ha trovato l'applicazione per
 effetto  del  particolare  inquadramento  riservato  al   ruolo   dei
 sovrintendenti;   all'art.   3   per   violazione  del  principio  di
 uguaglianza, in  quanto  per  effetto  dell'impugnato  inquadramento,
 situazioni  omogenee risultano trattate diversamente; all'art. 36 per
 le  ripercussioni  che  l'inquadramento  in  parola   determina   sul
 trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la progressione,
 e   cio'  in  violazione  del  principio  della  poporzionalita'  tra
 retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro;  ed  infine  all'art.
 97,  in  quanto  il  trattamento riservato al personale del ruolo dei
 sovrintendenti  rispetto  a  quello  degli   ex   ispettori   e   dei
 sottufficiali  dei  carabinieri  viola  il  principio di efficienza e
 imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici.
   Si  e'  costituita l'Avvocatura dello Stato depositando documenti e
 replicando in memoria 31 gennaio 1996.
   L'inquadramento impugnato deriverebbe da una puntuale  applicazione
 del  nuovo dettato normativo; quanto a quest'ultimo non sussisterebbe
 la  eccepita  illegittimita'  con  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione  considerato  che,  non rilevano ai fini del giudizio ex
 art. 3 le disparita' di mero fatto,  o  differenze  tra  due  o  piu'
 soggetti  o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema
 normativo  da  circostanza  casuali  o   accidentali   e   da   fatti
 contingenti.
   A  cio'  si aggiunga che disparita' di fatto sono considerate anche
 quelle che insorgono in sede di applicazione della legge.
   Ne'  sussisterebbe  la  eccepita  illegittimita'  con   riferimento
 all'art.    36  della  Costituzione  posto  che l'art. 13 del decreto
 legislativo n. 197/1995 non e' in contrasto con  il  principio  della
 proporzionalita'  ed  adeguatezza  della  retribuzione  ne' con altri
 principi costituzionalmente garantiti.
   Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art.
 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di
 accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare
 strettamente inerire ad aspetti organizzativi  e  di  buon  andamento
 della pubblica amministrazione.
   In data 1 febbraio 1997 i ricorrenti hanno depositato memorie.
                             D i r i t t o
   I  ricorsi indicati in epigrafe vanno riuniti in quanto intimamente
 connessi, per l'identita' sia del petitum che  delle  amministrazioni
 intimate.
   Sul  merito dei ricorsi, il Collegio ritiene di sollevare questione
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma I, lett. d)  del
 decreto legislativo n. 197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3
 e 36 della Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante  nel  presente  giudizio, in quanto la
 domanda dei ricorrenti - diretta a contestare la legittimita'  di  un
 inquadramento derivante da un provvedimento a carattere legislativo -
 non  potrebbe  altrimenti  essere  accolta, non essendo attribuito al
 giudice il potere di disapplicare i  provvedimenti  aventi  forza  di
 legge.
   La  questione  e'  anche  non  manifestamente  infondata e cio' per
 contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione.
   Ritiene il collegio che ai dubbi di incostituzionalita',  sollevati
 dal  T.A.R.  per  il  Lazio  con  ordinanza  24  settembre  1996, con
 riferimento tra  l'altro  all'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
 197/1995  riguardo  ad  inquadramenti  nelle  diverse  qualifiche  di
 ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo  ruolo  del
 pregresso   sistema,   non  sfugga  l'inquadramento  disposto  con  i
 provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella  qualifica
 di  vice  ispettori  nel  ruolo  degli  ispettori  di  soggetti  gia'
 appartenenti al ruolo del sovrintendente.
   Cio' in quanto,  pur  trattandosi  di  posizioni  confliggenti,  le
 ragioni   del   contendere  traggono  origine  dal  medesimo  sistema
 normativo, di cui fa parte l'art. 13, comma 1,  lett.  d),  che  -  a
 seguito  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 277/1991, che
 aveva annullato la tabella allegata alla  legge  n.  121/1981,  nella
 parte  in cui non era prevista alcuna equiparazione fra gli ispettori
 della polizia di  Stato  e  i  sottufficiali  dei  carabinieri  -  ha
 inquadrato   il   personale   del   ruolo   degli   ispettori  e  dei
 sovrintendenti  in  determinate  qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli
 ispettori,  ed in particolare il personale che rivestiva la qualifica
 di sovrintendente e  vice  sovrintendente  nella  qualifica  di  vice
 ispettore, determinando le lamentate incongruenze.
   Relativamente  all'art.  76  della  Costituzione  la  non manifesta
 infondatezza della questione di travalicamento della delega  concerne
 il  fatto  che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente
 si intitola "Conversione in legge, con  modificazioni,  del  d.-l.  7
 gennaio   1992,   n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
 perequazione del trattamento economico  dei  sottufficiali  dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n.  277  del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche'
 perequazione dei trattamenti economici relativi  al  personale  delle
 corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di polizia. Delega al
 Governo per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  delle
 Forze  di  polizia  e del personale delle Forze armate nonche' per il
 riordino  delle  relative  carriere,   attribuzioni   e   trattamenti
 economici"; per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe
 mai  potuto  obliterare  le  ragioni  della delega, che erano appunto
 quelle di colmare il vuoto evidenziato  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale.
   Se  la  delega  e'  attribuita  per determinare un nuovo assetto in
 linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa  era  limitata
 nell'oggetto,  per  cui  l'ulteriore  modifica  posta  in  essere dal
 decreto legislativo n. 197  del  1995  appare  non  rispettosa  della
 delega  stessa, nella parte in cui il decreto legislativo n. 197/1995
 determina  inquadramenti  e   scavalcamenti   collocando   le   varie
 qualifiche   in   posizioni   differenziate,   prevede   criteri   di
 progressione in carriera dei quali viene denunciata la  sperequazione
 rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di
 concorso  ex  art.  52 legge n. 121/1981, aventi minore anzianita' di
 servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma
 4) al personale di cui alla lett. d) del comma  1)  la  conservazione
 dell'anzianita'  posseduta  nel  ruolo  dei  sovrintendenti,  ai fini
 dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione  alla  qualifica  di
 ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il
 vecchio  ruolo  degli  ispettori  sopra  a quello dei sovrintendenti,
 nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega
 n. 216/1992.
   Relativamente all'art. 97, il collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve  ispirare  qualsiasi  assetto  organizzatorio   della   pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per  le  conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere alla ottimizzazione
 organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo  tale  da
 poter  soddisfare  nel  migliore  dei  modi gli interessi pubblici in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato  l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995, le
 premesse di tale atto legislativo si radicano  nella  gia'  ricordata
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  277  del  1991  che aveva
 ritenuto  illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981,
 nella parte  in  cui  non  prevedeva  alcuna  equiparazione  tra  gli
 ispettori  della  polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri,
 che  la  sentenza  stessa  riteneva  invece,  sia  pure   in   parte,
 inesistente.
   Queste  essendo  le  premesse,  sarebbe stato logico attendersi una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente,  e  non  gia'  una  revisione dei
 principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della  polizia
 di Stato.
   Alla   stregua   delle  considerazioni  che  precedono  appare  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 13,  comma  1,  lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 anche in
 relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione.
   Infatti della questione in relazione all'art. 3 della  Costituzione
 ha  per  oggetto  la  disparita'  di  trattamento  di situazioni gia'
 riconosciute omogenee, e che le norme di cui al  decreto  legislativo
 n.  l97/1995,  nel  disporre  sul  nuovo inquadramento, avrebbero, di
 conseguenza,  dovuto  trattare  in  modo  omogeneo,  come  del  resto
 stabilito dalla legge delega.
   Quanto  all'art.  36  della  Costituzione, e' sufficiente osservare
 come gli inquadramenti disposti in base  al  decreto  legislativo  n.
 197/1995,  nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche,
 in cui  viene  sacrificata  l'anzianita'  di  servizio  maturata  nel
 precedente  ruolo,  violino  non  solo  il  principio  relativo  alla
 proporzionalita' ed  adeguatezza  della  retribuzione  economica,  ma
 creino   comunque  nel  generale  assetto  del  personale  situazioni
 irragionevoli, ostacolando la progressione in carriera  (laddove  non
 la  blocchino  del  tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad
 esaurimento), con ulteriori conseguenze (art. 97 della  Costituzione)
 sulla  efficiente  ed  imparziale organizzazione degli uffici e sulla
 distribuzione delle responsabilita' e delle competenze.
   Il collegio pertanto ritiene di  dover  investire  della  questione
 sopra  individuata  la Corte costituzionale e sospende il giudizio in
 corso.