IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 2255, 2258 e 2259 del 1995 proposti rispettivamente da (ricorso n. 2255/1995) Abbate Giovanni, Accogli Benedetto, Belgiovine Luigi, Bellone Flavio, Bentivoglio Matteo, Canzoneri Filippo, Cappellaro Massimiliano, Cassia Andrea, Centomani Ciro, Ciardullo Sergio, Cinti Mario, Curto Giuseppe, D'Amico Emanuele, D'Anca Giuseppe, De Luca Raffaele, De Lucia Francesco, Di Marco Roberto, Dinocca Donato, Di Palma Angelo; (ricorso n. 2258/1995) Montanti Domenico, Mormandi Antonio Nicola, Motta Salvatore, Neglia Salvatore, Negro Valter, Palladino Mauro, Pandolfi Maurizio, Pasimeni Antonio, Pesando Fabrizio, Renzilli Massimo, Rotatore Umberto, Santi Marco, Scaperrotta Giuseppe, Sau Salavatore Leonardo, Schillaci Giuseppe, Serio Carlo, Siccardi Claudio, Solinas Carlo; (ricorso n. 2259/1995) Stafferini Antonio, Testa Guido, Tonelli Paolo, Trebini Mauro, Turco Donato, nei tre ricorsi rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz e dalla dott. proc. Cristina Roggia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via S. Agostino n. 12; Contro il Ministero dell'interno, (polizia di Stato), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45; Per l'annullamento: dei decreti del Capo della polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, tutti sovrintendenti della polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell' art. 13, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di viceispettore del nuovo ruolo degli ispettori della polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995; degli atti tutti comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il consigliere dott. Montini; Comparsi alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 gli avv.ti Dal Piaz e Roggia per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Carotenuto per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Esposizione in fatto I ricorrenti, sovrintendenti della polizia di Stato, sono stati inquadrati con i provvedimenti impugnati, in applicazione dell'art. 13, lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di viceispettore del nuovo ruolo degli ispettori, con decorrenza 1 settembre 1995. Essi premettono che gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C, erano equiparati ai sottufficiali dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. A seguito della pronuncia (Corte cost. n. 986/1991) di incostituzionalita' della predetta tabella, i sottufficiali dei carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di polizia, in quanti svolgenti pari funzioni. Di conseguenza, nel riordino disposto per effetto della legge n. 216/1992, i tre ruoli sono stati retributivamente omogeneizzati. Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n. 216/1992 il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore principale, ispettore, viceispettore) e' stato equiparato a quello dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale, sovrintendente, vice-sovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario, brigadiere, vice brigadiere). In particolare, in relazione alla sentenza n. 986/1991 della Corte costituzionale, e' stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 che reca l'autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e per la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze polizia. La legge 6 marzo 1992, n. 216, nel convertire il suddetto decreto, ha delegato il Governo a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonche' il riordino delle relative carriere. Peraltro, i decreti legislativi di riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, adottati dal Governo, almeno per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali, avrebbero disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 2l6/1992, nonche' il principio generale della conservazione dell'anzianita' maturata. Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti nelle suddette disposizioni, non si sarebbe tenuto in alcun conto l'equiparazione stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che risultano collocate in posizioni differenziate. Cio' renderebbe evidente l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni transitorie e finali dei decreti legislativi in questione rispetto all'art. 76 della Costituzione, in quanto non conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata legge-delega n. 216/1992. Le disposizioni transitorie e finali prevedono che il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e' inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo. In particolare, l'art. 13, comma I, lett. d), inquadra i vicesovrintendenti e i sovrintendenti nella qualifica di viceispettori. Tale inquadramento darebbe luogo ad incongruenze, in relazione alle quali vengono sollevate le censure seguenti: illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, nonche' con riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza. Con il decreto legislativo n. 197/1995, l'ispettore e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore capo; il sovrintendente in quella di viceispettore; con il decreto legislativo n. 198/1995, il brigadiere e' stato inquadrato nella qualifica di maresciallo ordinario (corrispondente, nella polizia, a quello di ispettore). Di fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra a quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalle citate pronunce giurisprudenziali e dalla legge delega n. 216/1992. Inoltre il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197/1995, priverebbe ingiustificatamente il personale in questione dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella qualifica. Ed infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato decreto, i sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di sovrintendenti per un massimo di due anni, in violazione del principio generale in base al quale l'anzianita' maturata nella precedente qualifica dell'ordinamento precedente e' riconosciuta, agli effetti giuridici, nella nuova qualifica. Ancora, i sovrintendenti, nonostante l'anzianita' maturata nel loro ruolo (fino a 8 anni), sono inquadrati in posizione deteriore rispetto ai viceispettori (nominati tali a seguito del concorso ex art. 52 legge n. 121/1981), che hanno inferiore anzianita' di servizio. Ne' la perdita dell'anzianita' di servizio per il ruolo dei sovrintendenti potrebbe considerarsi compensata dai previsti apparenti benefici, in termini di riduzione dell'anzianita' nella qualifica, riconosciuti dall'art. 13, comma quarto, ai sovrintendenti ai fini della promozione a ispettore capo. Infatti a causa dell'inquadramento previsto dall'art. 13, lett. d), i sovrintendenti, pur fruendo della riduzione di due anni su sette, ottengono la nomina a ispettore capo oltre il termine (quattro anni) di applicazione dell'art. 14. Cio', mentre gli ispettori ex lege n. 121/1981, inquadrati ai sensi dell'art. 13, comma I, lett. b), nella qualifica di ispettori capo, a decorrere dal corrente anno e sino al 1998, possono raggiungere la qualifica apicale di ispettore superiore. - s.u.p.s., distaccandosi cosi' dai sovrintendenti (cui erano equiparati) di ben tre qualifiche. Disparita' di trattamento, sia in relazione all'assetto sopra indicato, che in relazione alla perdita dell'anzianita' di servizio, si noterebbero infine rispetto al riordino previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il decreto n. 198/1995 istituisce i ruoli degli appuntati e carabinieri; dei sovrintendenti; degli ispettori. In quest'ultimo ruolo, ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione e' contenuta nel decreto n. 199/1995 per il Corpo della guardia di finanza), il relativo personale viene inquadrato nelle nuove qualifiche, mantenendo sia l'anzianita' di servizio che il grado maturato. Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 13, comma I, lett. d), del decreto legislativo n. 197/1995 risulterebbe illegittimo per illegittimita' costituzionale della medesima norma, in relazione alla quale viene dedotta la questione di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge n. 216/1992, per difformita' rispetto al principio di omogeneita' sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la prevista equiparazione economica del personale delle Forze di polizia in analoghe posizioni di carriera (sottufficiali e sovrintendenti) non ha trovato l'applicazione per effetto del particolare inquadramento riservato al ruolo dei sovrintendenti; all'art. 3 per violazione del principio di uguaglianza, in quanto per effetto dell'impugnato inquadramento, situazioni omogenee risultano trattate diversamente; all'art. 36 per le ripercussioni che l'inquadramento in parola determina sul trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la progressione, e cio' in violazione del principio della poporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro; ed infine all'art. 97, in quanto il trattamento riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori e dei sottufficiali dei carabinieri viola il principio di efficienza e imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici. Si e' costituita l'Avvocatura dello Stato depositando documenti e replicando in memoria 31 gennaio 1996. L'inquadramento impugnato deriverebbe da una puntuale applicazione del nuovo dettato normativo; quanto a quest'ultimo non sussisterebbe la eccepita illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione considerato che, non rilevano ai fini del giudizio ex art. 3 le disparita' di mero fatto, o differenze tra due o piu' soggetti o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema normativo da circostanza casuali o accidentali e da fatti contingenti. A cio' si aggiunga che disparita' di fatto sono considerate anche quelle che insorgono in sede di applicazione della legge. Ne' sussisterebbe la eccepita illegittimita' con riferimento all'art. 36 della Costituzione posto che l'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995 non e' in contrasto con il principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ne' con altri principi costituzionalmente garantiti. Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art. 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare strettamente inerire ad aspetti organizzativi e di buon andamento della pubblica amministrazione. In data 1 febbraio 1997 i ricorrenti hanno depositato memorie. D i r i t t o I ricorsi indicati in epigrafe vanno riuniti in quanto intimamente connessi, per l'identita' sia del petitum che delle amministrazioni intimate. Sul merito dei ricorsi, il Collegio ritiene di sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma I, lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e 36 della Costituzione. La questione e' rilevante nel presente giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti - diretta a contestare la legittimita' di un inquadramento derivante da un provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge. La questione e' anche non manifestamente infondata e cio' per contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione. Ritiene il collegio che ai dubbi di incostituzionalita', sollevati dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza 24 settembre 1996, con riferimento tra l'altro all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori di soggetti gia' appartenenti al ruolo del sovrintendente. Cio' in quanto, pur trattandosi di posizioni confliggenti, le ragioni del contendere traggono origine dal medesimo sistema normativo, di cui fa parte l'art. 13, comma 1, lett. d), che - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non era prevista alcuna equiparazione fra gli ispettori della polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri - ha inquadrato il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, ed in particolare il personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente nella qualifica di vice ispettore, determinando le lamentate incongruenze. Relativamente all'art. 76 della Costituzione la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega concerne il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente si intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici"; per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano appunto quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale. Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere dal decreto legislativo n. 197 del 1995 appare non rispettosa della delega stessa, nella parte in cui il decreto legislativo n. 197/1995 determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in posizioni differenziate, prevede criteri di progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di concorso ex art. 52 legge n. 121/1981, aventi minore anzianita' di servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma 4) al personale di cui alla lett. d) del comma 1) la conservazione dell'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il vecchio ruolo degli ispettori sopra a quello dei sovrintendenti, nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n. 216/1992. Relativamente all'art. 97, il collegio rileva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo tale da poter soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza stessa riteneva invece, sia pure in parte, inesistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente, e non gia' una revisione dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della polizia di Stato. Alla stregua delle considerazioni che precedono appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 anche in relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione. Infatti della questione in relazione all'art. 3 della Costituzione ha per oggetto la disparita' di trattamento di situazioni gia' riconosciute omogenee, e che le norme di cui al decreto legislativo n. l97/1995, nel disporre sul nuovo inquadramento, avrebbero, di conseguenza, dovuto trattare in modo omogeneo, come del resto stabilito dalla legge delega. Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare come gli inquadramenti disposti in base al decreto legislativo n. 197/1995, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene sacrificata l'anzianita' di servizio maturata nel precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione economica, ma creino comunque nel generale assetto del personale situazioni irragionevoli, ostacolando la progressione in carriera (laddove non la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad esaurimento), con ulteriori conseguenze (art. 97 della Costituzione) sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze. Il collegio pertanto ritiene di dover investire della questione sopra individuata la Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.